Il decreto ingiuntivo è il provvedimento che, nell’ambito di rapporti semplici (ad esempio fornitura di beni e mancato pagamento), permette al creditore di recuperare il proprio credito in tempi relativamente brevi, rispetto a quanto accadrebbe tramite l’instaurazione di un procedimento ordinario di cognizione
Oggetto dell'intimazione può essere soltanto il pagamento di un prezzo o la consegna di cose.
Il decreto viene concesso al ricorrere di determinate circostanze: se si tratta di un credito, questo dev’essere liquido ed esigibile, e in ogni caso occorre fornire prova scritta del proprio diritto.
Onde soddisfare le esigenze di celerità, il procedimento per ingiunzione è strutturato in modo tale da svolgersi il più rapidamente possibile, potendo il giudice emettere il decreto senza conoscere le ragioni del debitore e senza che venga instaurato il contraddittorio tra le parti. Il contraddittorio, invece, si instaurerà solo qualora il debitore presenti opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di legge.
Il decreto ingiuntivo può essere notificato anche al di fuori del territorio nazionale. Il giudice italiano, però, ha il potere di emettere il decreto solo nel caso in cui le parti abbiano scelto la giurisdizione italiana (attraverso un’apposita clausola sul foro competente inserita nel contratto scritto) oppure quando, in applicazione delle norme di diritto internazionale privato, risulti comunque competente a decidere la controversia.
Non vi è la garanzia che tale provvedimento trovi applicazione nei Paesi extra UE che non hanno concluso accordi con l'Italia in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.