Solo in alcuni casi l'attore potrà portare il convenuto davanti ai propri giudici (ad es. quando chieda l'adempimento di una obbligazione da eseguirsi presso di sé).
La Convenzione prevede però la possibilità di scelta del foro competente ad opera delle parti, attraverso la clausola di deroga del foro. Con tale clausola si attribuisce competenza a un giudice che potrebbe non averla, escludendo automaticamente la competenza di ogni altro giudice.
L'eventuale deroga del foro risulta efficace anche in quei Paesi aderenti alla Convenzione in cui è vietata dalla legge interna.
L'UE ha adottato un regolamento (n. 44/2001), che non si applica alla Danimarca, che sostituisce, con poche novità, la Convenzione di Bruxelles.