7 febbraio 2017

Vendita e-commerce a privati di bevande alcoliche: aspetti fiscali e accise

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Il commercio elettronico indiretto consiste in una tipologia di transazioni in cui la cessione giuridica del bene e la conclusione del contratto tra venditore e acquirente si perfezionano per via telematica, a cui segue la consegna fisica del bene attraverso i canali tradizionali.

Vendita e-commerce a privati di bevande alcoliche: aspetti fiscali e accise

Lo scambio commerciale ha ad oggetto beni materiali le cui caratteristiche merceologiche, le condizioni di consegna, nonché i prezzi sono resi noti dal venditore tramite catalogo on-line, permettendo al cliente di effettuare l’ordine sul sito web.

Il commercio elettronico si classifica come “business to consumer”, laddove acquirente sia il consumatore finale, e business to business”, nel caso in cui la transazione commerciale avvenga tra imprese.  
Alle operazioni riconducibili all’e-commerce indiretto in cui il cliente sia un privato consumatore, si applica la disciplina delle vendite a distanza o per corrispondenza. Per cui tali operazioni sono esonerate:

  • Dall’obbligo di emissione della fattura, ai sensi dell’art. 22, co. 1, n. 1), del DPR n.633/1972, a meno che non sia il cliente a richiederla. Nel caso di emissione di fatture, queste dovranno essere annotate sul registro di cui all’art. 23 del DPR n. 633/1972.
  • Dall’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. o) del DPR n. 696/1996.

La disciplina propria delle vendite a distanza trova applicazione, inoltre, ai fini IVA, nelle operazioni di commercio elettronico che avvengono tra soggetti residenti in diversi Paesi UE, considerate cessioni intracomunitarie. In particolare, se il cessionario è soggetto passivo IVA, come di norma, l’operazione sarà non imponibile IVA ex art. 41 D.L. 331/1993 e l’acquirente verserà l’IVA nel proprio paese. 

  • Nel caso di cessione a privato consumatore, invece, si applica l’IVA del Paese del cedente, qualora l’importo annuo delle cessioni effettuate nello Stato membro di destino non superi la somma di 100.000 € o il suo controvalore in moneta nazionale (a titolo esemplificativo, in Italia la soglia è pari a 35.000€, in Francia e in Germania è pari a 100.000 €). 
  • Superata tale soglia, l’operazione sarà imponibile nello Stato dell’acquirente

Tuttavia il cedente che non abbia superato il limite menzionato può comunque optare, previa specifica opzione di durata triennale da esplicitare in sede di dichiarazione Iva, per l’applicazione dell’Iva nel paese di destinazione.

Ai fini dell’assolvimento dell’Iva nel Paese di destinazione, il cedente è tenuto a nominare rappresentante fiscale o procedere all’identificazione diretta. Al momento dell’operazione, egli emetterà fattura non imponibile IVA ex art. 41 D.L. 331/1993 al rappresentante fiscale o, se identificato direttamente, a “se stesso” con la partita IVA ottenuta nel Paese membro in questione.  Necessaria è poi l’emissione dei modelli Intrastat, sia a fini fiscali che statistici. 

Commercio elettronico beni soggetti ad accisa

Menzione a parte va fatta per il commercio elettronico di beni soggetti ad accisa, quali il vino, le bevande alcoliche o i tabacchi lavorati. Le cessioni di tali beni a soggetto privato residente in altro Stato membro sono escluse dal regime delle vendite a distanza per cui, a prescindere dall’importo globale delle cessioni effettuate nello Stato membro di destinazione, l’IVA è dovuta nel Paese dell’acquirente

Per quanto attiene al regime delle accise, nel caso di vendita a distanza di prodotti trasferiti all’estero in regime sospensivo, questi devono essere spediti ad un soggetto di altro Paese UE dotato di codice d’accisa, dunque un depositario autorizzato o un destinatario registrato, che provvederà ad immetterli in consumo nel Paese di destino.

Invece, i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nello Stato membro di destinazione, acquistati da soggetto privato, sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto, che andrà corrisposta dal venditore secondo la procedura stabilita in tale Stato. 

Regolamento 2010/904/UE

L’accertamento fiscale delle imposte sul valore aggiunto sulle operazioni intracomunitarie di e-commerce è regolamentato da ultimo dal Regolamento 2010/904/UE. Questo prevede un sistema di indagine che è frutto di un’evoluzione normativa intensificatasi e perfezionatasi nell’ultima decade.

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro si scambiano informazioni in ambito IVA in modo automatico per alcuni tipi di dati, più generali, e su richiesta quando esse necessitano di dati più specifici per accertare l’imposta dovuta. Riguardo al primo caso, si segnalano in particolare:

  • le informazioni relative alle vendite a distanza non soggette ad IVA nello Stato membro di origine
  • l’archivio elettronico in cui confluiscono i dati degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari secondo la Direttiva 2006/112/CE, e che conserva tali dati per cinque anni
  • la banca dati VIES, che continua ad essere il canale più importante per lo scambio di informazioni 
  • lo scambio a frequenza mensile dei Modelli INTRASTAT per importi superiori a 50.000 € e ogni 3 mesi per gli importi inferiori
  • l’istituzione del network EUROFISC che, costituita da funzionari di collegamento delle amministrazioni tributarie europee partecipanti su base facoltativa, permette uno scambio immediato delle informazioni, un’analisi strategica dei rischi comuni e un avviso tempestivo.

La modalità di scambio su richiesta, invece, deve essere espletata da parte dell’autorità adita nel termine di tre mesi, salvo circostanze eccezionali, o di un mese nel caso le informazioni siano già in suo possesso. Sono previste inoltre altre forme di collaborazione:

  • attraverso il controllo simultaneo da parte delle due autorità nazionali
  • o attraverso la presenza di agenti di un’autorità nazionale alle operazioni di indagine negli uffici dell’autorità nazionale di un altro Stato membro. 
  • Infine è prevista l’obbligatorietà per uno Stato membro di inviare informazioni ad un altro Stato membro nei casi di rischi o sospetti di irregolarità.

Oggi gli uffici delle amministrazioni finanziarie possono interloquire fra di loro direttamente, senza dover passare attraverso i Centre Liaison Office (CLO) nazionali. I servizi di collegamento designati per l’Italia (oltre al CLO, ovvero il capo del Dipartimento delle politiche fiscali, che le coordina e ne è il responsabile) sono l’Agenzia delle Entrate – Ufficio cooperazione internazionale, l’Agenzia delle Dogane – Ufficio metodologia di controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali, e la Guardia di Finanza – Comando Generale – II Reparto – Ricerca e relazioni internazionali.

In materia di accise la normativa europea di riferimento per l’accertamento fiscale è rappresentata dal Reg. 2012/389/UE, che riprende essenzialmente le soluzioni adottate in materia di IVA.

Relativamente agli archivi di dati scambiati automaticamente in tema di accisa si segnala l’istituzione di registri nazionali riguardanti gli operatori economici che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione che comunicano attraverso un registro centrale gestito dalla Commissione dell’UE. Questi dati sono poi confrontati con quanto contenuto nell’archivio EMCS (Excise Movement and Control System), il sistema informatizzato per il controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime di sospensione all’interno dell’UE.
Le informazioni così ottenute potranno successivamente essere utilizzate dall’amministrazione finanziaria di uno Stato membro per procedere alla riscossione attraverso la cooperazione di un altro Stato membro.
La normativa di riferimento per l’assistenza al recupero dei crediti erariali è la Direttiva 2010/24/UE, attuata nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 149/2012, che, applicandosi alla “totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro”, ricomprende anche l’IVA e le accise.

Anche in questo caso, la normativa indica i CLO come punti di riferimento nazionali e prevede la possibilità di designare servizi di collegamento per evitare un’eccessiva centralizzazione delle operazioni. Questi sono stati individuati con Decreto Ministeriale negli Uffici di collegamento dell’Agenzia delle Entrate per quanto attiene all’IVA e dell’Agenzia delle Dogane per quanto concerne le accise, i quali, dopo aver svolto una celere verifica della correttezza dei dati, affidano i carichi agli agenti di riscossione.

La procedura di recupero si attiva prevalentemente su iniziativa dello Stato membro creditore, il quale notifica direttamente al soggetto passivo il documento, la decisione o l’atto da cui risulta il credito, oppure ne fa richiesta allo stato di residenza del soggetto passivo ove non riesca a rispettare le norme sulle notificazioni di quello Stato o sia eccessivamente oneroso. In questi ultimi casi la notifica si considera validamente eseguita a norma di entrambi gli ordinamenti. Successivamente, nel momento in cui il credito diventa oggetto di un titolo esecutivo nello stato richiedente, quest’ultimo può domandare allo Stato adito di procedere con l’esecuzione inviando ad esso un titolo uniforme che rispecchi il contenuto del titolo iniziale.

Il titolo uniforme sarà trattato come se fosse il suo equivalente nello Stato adito e godrà delle medesime procedure (anche cautelari qualora venga richiesto), tuttavia il credito in oggetto non godrà dei medesimi privilegi, salvo che ciò sia previsto nello Stato richiedente per i crediti di un qualsiasi Stato membro. 

Lo Stato adito potrà non dare seguito alla richiesta nei casi in cui: 

  • sia intervenuta la prescrizione secondo l’ordinamento dello Stato richiedente; 
  • il credito sia decaduto, sia risalente a più di dieci anni prima o sia inferiore a € 1.500; 
  • il recupero presumibilmente non porti ad una soddisfazione sufficiente del credito; 
  • o il recupero del credito risulti eccessivamente oneroso. Un’altra condizione perché lo Stato adito possa procedere è l’assenza di contestazioni del titolo iniziale presso gli organismi competenti dello Stato richiedente.

Infine, nel momento in cui l’autorità adita recuperi il credito, questa trasmetterà l’importo all’autorità richiedente entro due mesi.

Giuseppe De Marinis

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Fiscalità
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