Prima di entrare nel merito della questione, è necessario premettere che dal 1º gennaio 2011, a causa della modifica dell’art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, il legislatore opera una chiara distinzione tra:
- la partecipazione a manifestazioni fieristiche e relative operazioni accessorie, le quali sono tassabili ai fini del tributo de quo nel Paese in cui è stabilito il committente, cioè in base alla regola dei «servizi generici», prevista dall’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972
- le prestazioni di servizi per l’accesso alle suddette attività e manifestazioni e relativi servizi accessori, le quali, invece, continuano ad assumere rilevanza ai fini impositivi nel luogo della materiale esecuzione dell’evento anche per i rapporti B2B in considerazione.
Pertanto, si comprende bene come per i contribuenti diventi necessario comprendere al meglio la linea di demarcazione tra le prestazioni relative alle attività fieristiche e le prestazioni relative all’accesso alle manifestazioni medesime, atteso che da esse ne derivano effetti sostanzialmente diversi. Parimenti risulta altrettanto necessario individuare, per entrambe le categorie, quali prestazioni possano qualificarsi come “accessorie e collegate” alle prestazioni principali sopra evidenziate.
Partecipazione a manifestazioni fieristiche e connesse prestazioni accessorie
Per prima cosa occorre domandarsi se i servizi (quali ad esempio la locazione, il montaggio e l’allestimento dello stand, l’uso di mezzi di comunicazione in loco o di personale per l’accoglienza dei visitatori, i servizi di sorveglianza, ecc.) possano considerarsi “accessori” alla partecipazione alla fiera, con conseguente univoco inquadramento territoriale dell’intero servizio.
Per una possibile chiave di lettura della fattispecie in esame, è senz’altro utile analizzare la sent. 9 marzo 2006 (causa C-114/05) con la quale la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla tematica fiscale afferente le prestazioni di servizi fornite dagli organizzatori di un salone nautico agli espositori, comprendenti l’attrezzatura e la messa a disposizione di stand, di mezzi di comunicazione, servizio di accoglienza da parte di personale specializzato nonché l’affitto e la sorveglianza degli ormeggi dei natanti esposti.
Il giudice europeo ha qualificato tali prestazioni fornite agli espositori come un servizio unico “globale”, non scindibile nelle sue componenti singole, e, in quanto tale, per le sue caratteristiche peculiari, ritenuti “affini” alle attività fieristiche e di esposizione.
In proposito giova richiamare anche la sentenza 27 ottobre 2011, causa C-530/2009, con la quale la Corte di Giustizia ha affermato che la messa a disposizione temporanea agli espositori di stand fieristici e i relativi lavori di adattamento, all’interno di fiere o esposizioni internazionali, è una prestazione accessoria alle attività fieristiche e di esposizione e, pertanto, deve seguire le medesime specifiche regole previste per tale attività.
Si afferma, in proposito, che «(è) ben vero che la semplice fornitura di stand in occasione di una fiera non costituisce attività fieristica di per sé. Tuttavia lo stand è l’elemento materiale indispensabile alla realizzazione di quest’attività. La fornitura di stand non ha dunque altro fine (...) se non quello di offrire la possibilità materiale di partecipare alla fiera consentendo all’espositore di presentare i suoi prodotti».
I giudici della Corte UE, con questa sentenza, introducono pure un importante principio, a tutt’oggi rilevante in ambito comunitario, puntualizzando che la messa a disposizione di uno stand fieristico, ancorché connotato dalla circostanza che lo stesso debba essere puntualmente e temporaneamente installato su un bene immobile o all’interno del medesimo, non può mai qualificarsi ai fini del tributo de quo come un servizio afferente un bene immobile, quale la locazione di unità immobiliari.
Su tale evoluzione, anche l’Agenzia delle entrate ha fornito i propri chiarimenti nella circolare n. 37/E del 2011, affermando che le prestazioni di servizio che siano in modo diretto connesse all’allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand), rese dagli Enti fiera titolari degli spazi espositivi a favore dei soggetti che partecipano all’evento, configurano ora servizi generici assoggettati al criterio base di territorialità di cui al vigente art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 per i rapporti B2B, dovendosi fare riferimento al luogo ove è stabilito il committente.
Tutte le altre spese, che non hanno una funzionalità diretta, cioè potremmo dire con altre parole, che non svolgono un ruolo indispensabile nella partecipazione all’esposizione, ad esempio l’acquisto dei fiori o l’acquisto di un servizio di catering, seguiranno invece il normale procedimento di fatturazione previsto dalla normativa del paese ospitante la fiera, sul singolo bene o servizio, e di conseguenza gli eventuali obblighi in termini di dichiarazione intrastat.
Servizi inerenti l’accesso a manifestazioni fieristiche e relativi servizi accessori
Recenti ed interessanti chiarimenti in tema di prestazioni di servizi inerenti l’accesso a manifestazioni e relativi servizi accessori, sono stati forniti con il Regolamento del Consiglio 15 marzo 2011, n. 282/2011/Ue, i quali restano in ogni caso assoggettate a tassazione nel luogo dove si svolgono le manifestazioni.
Il Regolamento ha chiarito che le caratteristiche essenziali dei servizi in parola consistono nel concedere un diritto d’accesso a manifestazioni in cambio di un ticket o di un corrispettivo, mentre in merito ai servizi accessori all’accesso tali prestazioni sono individuati in quei servizi che si pongono in relazione diretta con l’accesso, ma che vengono forniti separatamente alla persona che assiste ad una manifestazione, dietro il pagamento di uno specifico corrispettivo.
In proposito giova richiamare la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37/E, con la quale, tra l’altro, l’Agenzia ha stabilito, a titolo esemplificativo, che devono considerarsi connessi con l’accesso ad una manifestazione i servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti forniti nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione.
Sempre con riferimento all’accesso ad una manifestazione fieristica possono essere considerati accessori, a titolo identificativo, quelle prestazioni che consentono l’utilizzo del guardaroba, di impianti sanitari, del parcheggio, ecc.
Per tutte queste prestazioni accessorie all’accesso si applica lo stesso criterio di territorialità relativo alla prestazione principale, che comporta la tassazione nel paese di svolgimento della manifestazione.
Conclusioni
Chiarito l’approccio metodologico, risulta evidente come sia necessario capire quale sia la natura dei diversi servizi “acquistati” dall’impresa che intende partecipare a una fiera, atteso che, alcuni di essi, potrebbero richiedere al committente residente un diverso trattamento ai fini IVA.
Pertanto a seguito delle modifiche normative sopra evidenziate, nel caso in cui una società residente acquisti in un altro Paese, UE ovvero extra-UE, oltre allo spazio espositivo anche altri servizi accessori (organizzazione ed allestimento stand, spese di organizzazione fiera, servizi di vigilanza, trasporto degli elementi dello stand e il relativo montaggio nel luogo di svolgimento della fiera o dell’esposizione, predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand, ecc.), la stessa riceverà dal prestatore di tali servizi fatture escluse da IVA, la quale dovrà essere assolta in Italia dal committente nazionale attraverso l’applicazione del c.d. reverse charge.
Quanto alle modalità tecniche relativa all’assolvimento del tributo, e sulla base delle recenti modifiche apportati dalla legge di Stabilità con effetti dal 1 gennaio 2013, il corretto adempimento dipenderà dal luogo di stabilimento del prestatore estero.
- Nel caso in cui quest’ultimo sia residente nell’UE, occorre integrare la fattura del soggetto in questione e successivamente registrarla in base agli art. 46 e 47 del D.L. 331/1993.
- Nel caso in quest’ultimo sia residente fuori UE, occorre provvedere all’emissione dell’autofattura.
A contrariis, per le prestazioni di servizi afferenti l’accesso alla manifestazione fieristica (es. pass d’ingresso) e servizi accessori (es. utilizzo del parcheggio, ecc.), che come detto anche dal 2011 mantengono la rilevanza nel luogo di svolgimento dell’evento, la società organizzatrice emetterà una fattura gravata dall’IVA locale, che la società residente annoterà soltanto in contabilità generale, fermo restando la possibilità di richiedere il rimborso del tributo assolto.
Natale Galimi