Attraverso il Transfer Pricing, imprese associate facenti parte dello stesso gruppo e residenti in Stati diversi determinano i prezzi delle transazioni commerciali internazionali effettuate tra loro. Tale tematica, che investe vari ambiti tra cui normative fiscali e societarie, è sempre più oggetto delle attenzioni dei gruppi transnazionali e delle autorità fiscali nazionali ed internazionali.
Anche in India, che negli ultimi 10-15 anni è diventata un hub per numerose subsidiary internazionali, si registra un forte aumento delle controversie in materia di Transfer Pricing.
Il Finance Act, 2001 ha introdotto la legge del Transfer Pricing aggiungendo all’Indian Income Tax Act, 1961 le sezioni che vanno dalla 92A alla 92F, che guidano il calcolo dei prezzi di trasferimento e suggeriscono procedure dettagliate.
Le regole sul transfer pricing sono applicabili a tutte le aziende che prendono parte ad una transazione internazionale con una “azienda associata” (anche se le transazioni non hanno un impatto finanziario, ma movimentano solo saldi contabili). L’obiettivo è quello di calcolare un prezzo comparabile a quello che sarebbe stato pagato da una parte non correlata in condizioni di mercato aperto, nota anche come arm’s length price.
I criteri basilari per determinare se una azienda è associata o meno riguardano la partecipazione al management e il controllo o il possesso di quote di capitale di rischio di una azienda da parte di un’altra. La partecipazione può essere diretta o indiretta oppure attraverso uno o più intermediari.
Per transazione internazionale si intende essenzialmente una transazione non effettuata all’interno dello Stato tra aziende associate. Almeno una delle parti coinvolta deve essere “non residente” e prendere parte ad una o più delle seguenti transazioni:
- acquisto, vendita o prestito di proprietà tangibile e intangibile
- fornitura di servizi
- prestito di fondi
- qualsiasi transazione che abbia conseguenze su profitti, reddito, perdite o assets
- accordi tra le aziende associate per la distribuzione di costi, contributi o spese.
Coerentemente con i principi utilizzati a livello internazionale, le legge prevede che qualsiasi reddito derivante da una transazione internazionale tra aziende associate debba essere calcolato facendo attenzione al prezzo di mercato (arm’s length price) che può essere calcolato con uno dei metodi prescritti:
- comparable uncontrolled price method (CUPM)
- resale price method (RPM)
- cost plus method (CPM)
- profit split method (PSM)
- transactional net margin method (TNMM).
Il contribuente può scegliere il metodo più appropriato da applicare in qualsiasi transazione, ma la selezione deve essere fatta tenendo in considerazione i fattori prescritti dalla legge sul Transfer Pricing.
Le disposizioni contenute nella normativa indiana sono molto esaustive per quanto concerne la conservazione della documentazione necessaria. Tali documenti includono:
- le informazioni generali sul contesto commerciale nel quale la transazione è stata effettuata
- informazioni riguardanti la transazione internazionale effettuata
- le analisi condotte per la determinazione del metodo più appropriato
- il processo con il quale il prezzo di mercato è stato calcolato
- il report di un esperto contabile che certifichi che il prezzo di mercato è stato calcolato coerentemente con la legge e che la documentazione necessaria è stata mantenuta.
La documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di 8 anni. Nel caso in cui la transazione internazionale sia inferiore al valore di 10 milioni di INR (al cambio attuale circa 115.000 Euro), è sufficiente che il contribuente conservi i documenti e le informazioni riguardati il prezzo di mercato.
L’onere della prova, sia per la determinazione del prezzo di mercato in coerenza con quanto prescritto dalla legge, sia per la dimostrazione e il supporto dello stesso con la documentazione sopra descritta, è a carico del contribuente.
Quando il contribuente adempie ai propri doveri e i dati per la determinazione del prezzo di mercato sono giudicati affidabili e corretti non ci può essere nessun tipo di intervento da parte dell’autorità fiscale. Negli altri casi, cioè quando:
- l’autorità fiscale ritiene che il prezzo di mercato della transazione internazionale non è stato determinato in modo coerente con la legge
- le informazioni e la documentazione relativa alla transazione internazionale non sono state conservate dal contribuente come prescritto dalla legge
- l’informazione o i dati utilizzati nel calcolo del prezzo di mercato non sono affidabili o corretti
- il contribuente non è riuscito a fornire alle autorità fiscali la documentazione che la stessa aveva richiesto
l’autorità fiscale può rigettare il prezzo di mercato scelto dal contribuente e determinare un altro prezzo di mercato in coerenza con la legge. Per questo motivo, egli si rivolgerà ad un Transfer Pricing Officer (TPO) che determinerà il prezzo di mercato una volta sentite le ragioni del contribuente.
Nel caso in cui il prezzo di mercato determinato dal Transfer Pricing Officer indicasse una dichiarazione infedele e inferiore del reddito, il contribuente sarà sottoposto alla modifica del reddito dichiarato e/o ad una multa.
L’autorità fiscale è obbligata a modificare il reddito dichiarato dal contribuente in seguito all’aggiustamento proposto dal Transfer Pricing Officer. Ciò avrà l’effetto di accrescere il reddito o alternativamente decrescere le perdite registrate.
Le sanzioni sono previste come disincentivo per dichiarazioni infedeli:
- sanzione per dichiarazione inferiore del reddito: dal 100 al 300% della tassa evasa
- sanzione per la mancata conservazione della documentazione prevista: 2% del valore della transazione internazionale
- sanzione per non aver consegnato il report dell’esperto contabile: 100.000 INR (al cambio attuale circa 1.150 Euro).
Tali sanzioni possono essere evitate se il contribuente è in grado di dimostrare che vi sia stata una causa ragionevole per tali mancanze.
Alessandro Fichera