Il caso affrontato dalla Corte di Giustizia riguarda una cessione, da parte di una società italiana ad una francese, di beni, sui quali il cedente ha fatto realizzare lavori di rifinitura nello Stato del cessionario, prima dell’invio a destinazione.
La vicenda al centro della controversia
Una società italiana, nella fattispecie una fonderia, aveva venduto pezzi metallici a una società con sede sociale in Francia ma, prima della cessione, li aveva spediti per proprio conto ad un’altra società straniera, perché realizzasse lavori di verniciatura e li inviasse poi direttamente all’acquirente finale in Francia.
La sentenza verte sulla richiesta di rimborso presentata dalla società italiana all’Amministrazione francese per l’IVA addebitatagli dal terzista per i lavori di verniciatura. Trattandosi di un'operazione antecedente al 2010, la prestazione risultava rilevante in Francia, oggi con la nuova normativa lo sarebbe in Italia (operazione non imponibile in Francia, imponibile nel paese del committente, cioè Italia). La sostanza tuttavia non cambia, se un operatore italiano sostiene altri costi con IVA a suo carico, nel Paese in cui sono ceduti i prodotti ottenuti dalla lavorazione, per chiedere il rimborso dell’imposta.
La società italiana aveva chiesto all’Amministrazione francese il rimborso dell’imposta pagata al verniciatore. La suddetta istanza era stata respinta dalle autorità locali in quanto il diritto al rimborso viene meno a fronte del compimento di operazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA nello stato del rimborso (Francia). L’istante avrebbe potuto avvalersi del rimborso solo mediante la nomina di un rappresentante fiscale, avendo effettuato una cessione imponibile in loco.
L’operatore italiano aveva invece operato nel seguente modo:
Operatore italiano fattura al cliente francese la cessione intracomunitaria (prezzo di vendita comprensivo dei lavori di rifinitura)
Prestatore francese fattura con TVA (iva francese) a operatore italiano la prestazione di servizio.
Come sopra specificato, nella fattispecie, la trasformazione del bene veniva effettuata da un terzo operatore nello stato membro (Francia) in cui l’acquirente è stabilito.
Si segnala come ai sensi dell’art. 41 c. 3 del DL 331/93 l’invio dei beni dal territorio italiano a quello di un altro stato Ue non è assimilato ad una cessione intracomunitaria, nel caso in cui tali beni vengano inviati per essere sottoposti ad operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali.
Operazioni di perfezionamento
Per "operazioni di perfezionamento" in base all’art. 5 Regolamento UE 09.10.2013 n. 952 si considerano:
la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci
la trasformazione di merci
la distribuzione di merci
la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto
utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l’ottenimento, anche se scompaiano totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione).
Inoltre le merci possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita (art. 220 del suddetto regolamento UE).
Decisione della Corte
L’aspetto della sentenza che merita di essere approfondito riguarda la territorialità IVA della sopradescritta operazione di cessione.
Secondo i giudici del Lussemburgo, il luogo di una cessione di beni si reputa situato, ai sensi dell’art. 8 paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva, nel "luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente". Avendo il contratto di vendita ad oggetto la cessione di prodotti finiti, i suddetti si conformano al contratto solo dopo la lavorazione effettuata in Francia; pertanto i "beni finiti si trovavano già al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente", in Francia.
Secondo la Corte infatti, "un fornitore di beni, quando spedisce questi ultimi a un prestatore incaricato di lavori di rifinitura, non trasferisce all’acquirente il potere di disporre dei beni di cui trattasi come proprietario. Una siffatta spedizione mira unicamente a rendere i beni di cui trattasi conformi agli obblighi contrattuali del fornitore affinché possa aver luogo la successiva cessione all’acquirente".
Il luogo della cessione quindi si deve considerare il territorio francese e pertanto la cessione del prodotto, di cui si tratta nella sentenza, è una operazione interna in Francia e non una cessione intracomunitaria.
Conclusioni
La sentenza è conforme con il disposto normativo italiano.
In sintesi le conseguenze dell’operazione sono l’irrilevanza dell’operazione di vendita al cliente francese, la quale risulta essere territorialmente rilevante in Francia ai sensi dell’art.7-bis D.P.R 633/72.
In relazione a quanto detto si realizzeranno:
una cessione a sé stessi in Francia, senza effetto traslativo della proprietà ai sensi dell’art. 41 comma 2 lett. C) del DL 331/93 (nomina rappresentante fiscale o identificazione diretta);
una cessione interna al cliente francese, mediante nomina del rappresentante fiscale o identificazione diretta del soggetto italiano;
una prestazione di servizi (lavori di verniciatura) rilevante ai fini IVA nei confronti del committente italiano.
Alberto Perani