18 maggio 2020

Svizzera: trattamento degli accantonamenti straordinari per probabili perdite causate dalla pandemia

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Dopo la crisi sanitaria, molte aziende chiudendo i conti relativi al periodo d’imposta 2019, ragionano sull’istituire nel bilancio d’esercizio un accantonamento per le conseguenze legate alla pandemia Covid-19.

Svizzera: trattamento degli accantonamenti straordinari per probabili perdite causate dalla pandemia

A tal proposito l’amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), ovvero il fisco Svizzero, ha comunicato ai vari Cantoni della Confederazione Svizzera, di riprendere gli accantonamenti straordinari inerenti la tassazione sulle imposte dirette federali del periodo fiscale 2019. 

In Svizzera, infatti, i principi contabili prevedono la possibilità di contabilizzare accantonamenti, anche verificatisi successivamente la chiusura dell’esercizio solo a condizione che, l’evento scatenante si sia verificato nell’esercizio precedente.

Secondo la tesi dell’AFC, siccome gli effetti economici della pandemia da Coronavirus non erano ancora ipotizzabili nel corso del periodo fiscale 2019, non possono dunque esistere impegni correlati originati nel corso del periodo 2020. 

Anche dal punto di vista fiscale a livello federale, secondo l’ordinamento ticinese, le persone fisiche con attività commerciale, ai sensi degli artt. 28 LT e 29 LIFD e le persone giuridiche, ai sensi degli artt. 72 LT e 63 LIFD, possono dedurre gli accantonamenti per neutralizzare i costi e gli impegni che sono stati concretamente  generati, o potrebbero essere generati  da rischi di perdite probabili, da eventi che trovano origine nel corso dell’esercizio, ma il cui ammontare è ancora indefinito e il cui effetto si concretizzerà, in termini di liquidità, unicamente nel periodo fiscale successivo.

Quindi, in materia di imposte dirette cantonali federali, per quanto concerne il periodo fiscale 2019, variazioni di valore e accantonamenti motivati da probabili perdite a seguito degli effetti economici della pandemia da Coronavirus non sono giustificati se quantificati in ambito commerciale e, quindi, non sono ammessi in deduzione sotto il profilo del diritto fiscale, anche nel caso in cui sono stati contabilizzati in virtù di disposizioni del diritto commerciale.

Alle stesse conclusioni, non sono arrivati alcuni Cantoni per quanto concerne le imposte comunali.

  • Il Canton Argovia, concede un accantonamento straordinario da Covid-19, per le aziende in difficoltà, legata anche alla chiusura disposta delle attività, nel limite massimo del 25% dell’utile del 2019 prima delle imposte e del costo accantonato. Il suddetto limite  non può superare l’importo di CHF 250.000.
  • Stessa deduzione fiscale è consentita per il Canton Turgovia, con la differenza che il limite massimo consentito di accantonamento straordinario non può superare l’importo di CHF 1.000.000.
  • Nel Canton Vallese e Zugo, l’accantonamento massimo ammesso è pari al 50% dell’utile del 2019 con un importo massimo per il primo Cantone di CHF 300.000 e per il secondo di CHF 500.000. 

Ai fini fiscali di imposta federale, anche per attenuare gli effetti della situazione straordinaria venutasi a creare, le uniche deduzioni possibili, sono quelle degli ammortamenti e delle rettifiche di valore integrativi costituiti per assicurare la continuità  dell’azienda sulla base degli artt. 960 a cpv. 4 CO e 3 n.4 CO.

Gli effetti economici, come anche quelli fiscali legati alle conseguenze scaturenti dalla pandemia si rimanderanno, in termini di opportunità di prevedere determinati costi quindi, accantonamenti straordinari, sui risultati d’esercizio relativi al periodo fiscale 2020.

Hai dei quesiti da porre all’autore? Vai su Lombardiapoint nella sezione “Esperto risponde” e invia la tua richiesta all’attenzione di Tommaso Rotella.

Tommaso Rotella

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