26 aprile 2018

Svizzera: La riforma del sistema Iva

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Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la riforma del sistema della fiscalità indiretta Iva, andando ad incidere in maniera considerevole sugli adempimenti per le imprese italiane che operano in Svizzera. Anche nell’ambito della fiscalità diretta–imposte sul reddito sono in atto profondi cambiamenti legati principalmente all’obiettivo di rendere maggiormente attrattiva la Svizzera nell’ambito della competizione fiscale mondiale.

Svizzera: La riforma del sistema Iva e l’impatto per le aziende straniere

Dal 1 gennaio 2018 tutte le imprese estere che effettuano prestazioni su territorio Svizzero sono obbligate a registrarsi come contribuenti Iva in Svizzera. Inoltre, sempre da quella data, l’aliquota Iva ordinaria Svizzera è passata dall’8% al 7,7%, in quanto è stata ridotta di 0,4 punti percentuali – prima previsti per il finanziamento aggiuntivo dell’assicurazione invalidità – e aumentata di 0,1 punti percentuali – per finanziare e ampliare l’infrastruttura ferroviaria.

Per quanto concerne l’assoggettamento obbligatorio delle imprese, è diventata determinante la cifra d’affari (volume d’affari) realizzata dall’azienda stessa a livello mondiale e non più soltanto quella conseguita sul territorio svizzero, ragione per cui numerose società con sede all’estero sono state costrette ad iscriversi nel registro dei contribuenti Iva in Svizzera. 

Nello specifico è dunque assoggettato all’imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, eserciti un’impresa e con questa esegua prestazioni o abbia sede, domicilio o stabilimento sul territorio svizzero con un volume d’affari complessivo (worldwide) superiore a 100.000 franchi.

Sono inoltre soggette ad Iva tutte le importazioni in Svizzera di beni, così come le prestazioni di servizi rese da soggetti esteri nei confronti di soggetti committenti privati svizzeri qualora l’importo superi i 10.000 franchi per anno.
I soggetti non residenti che effettuano esclusivamente prestazioni di servizi soggette all’imposta sull’acquisto (reverse charge) in Svizzera sono esonerati dall’obbligo di registrazione, indipendentemente dal volume d’affari ottenuto. Per “prestazioni” si intendono, in estrema sintesi, le forniture di beni e le prestazioni di servizi. Si ricorda che i contratti di appalto sono considerati forniture su territorio svizzero.

Dal 1 Gennaio 2019 dovrà registrarsi come contribuente Iva chiunque fornisca dall’estero in territorio svizzero beni di modico valore, la cui importazione è esente Iva in virtù del fatto che l’ammontare dell’Iva sull’importazione risulta inferiore a 5 franchisvizzeri, per un totale cumulato nell’anno di almeno 100.000 franchi. nell’ambito delle vendite a distanza (commercio elettronico e-commerce) la revisione parziale della Legge Iva intende parificare le imprese estere con quelle con sede in territorio svizzero.

Attualmente le forniture di beni effettuate da venditori per corrispondenza verso il territorio svizzero soggiacciono all’imposta sull’importazione.

L’Amministrazione federale delle dogane rinuncia alla riscossione dell’imposta sull’importazione su singole forniture di beni il cui ammontare d’imposta non supera 5 franchi svizzeri. Tale ammontare corrisponde al valore merce (comprese le spese di spedizione) di circa 65 franchi per beni imponibili all’aliquota normale e di 200 franchi per beni imponibili all’aliquota ridotta del 2,5% (esempio: libri, riviste o generi alimentari).
Per diventare soggetti d’imposta svizzeri, cioè per ottenere una partita Iva in Svizzera, le imprese estere devono nominare un rappresentante fiscale svizzero ossia dare procura scritta ad una persona fisica o giuridica con domicilio o sede sociale in Svizzera. E’ anche necessario fornire o depositare a garanzia presso le autorità fiscali (Afc) un importo pari al 3% del volume d’affari con un minimo di 2.000 franchi.

Gli adempimenti periodici prevedono la liquidazione su base trimestrale secondo quanto risulta dai documenti contabili/fatture. I versamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dalla scadenza del rispettivo trimestre. L’Afc rimborsa l’eventuale credito Iva entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione trimestrale.
A partire dal 61° giorno si applicano gli interessi di mora o attivi, a seconda del caso, per eventuali ritardati versamenti o rimborsi del credito vantato. A differenza dell’Italia il rappresentante fiscale non assume l’obbligo solidale del debito fiscale.

Gian Luca Giussani

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