10 giugno 2021

Sugar tax attuabile dal 1° gennaio 2022

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La sugar tax, imposta gravante sulla vendita di bevande edulcorate, entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

Sugar tax attuabile dal 1° gennaio 2022

È stato pubblicato l’atteso Decreto ministeriale, emanato il 12 maggio scorso, che rende esecutive le disposizioni della L. 160 del 2019, la cui entrata in vigore è stata più volte rimandata.

La norma che ha introdotto la nuova imposta sulla vendita di bevande con zuccheri aggiunti, anche diluibili, si è mostrata da subito foriera di numerose criticità e questioni, molte delle quali per la verità ancora aperte, ma per le imprese è ora possibile pianificare l’impatto del tributo, che avrà un effetto rilevante su tutta la catena di vendita.

Non saranno coinvolti solo i produttori di bevande edulcorate, ma anche gli importatori, gli acquirenti intra UE e i distributori in genere, ad ogni livello commerciale, che dovranno fare i conti con un maggior costo, da un lato, e un (auspicabile) aumento di prezzo, dall’altro, con temi rilevanti sulla fatturazione, le vendite, i rapporti con i clienti, la tracciatura delle informazioni (lato IT) e gli adempimenti ora previsti dal Decreto.

Così come per la plastic tax – ossia l’imposta gemella introdotta con medesima norma, pure differita al 2022, la cui applicazione è demandata a un provvedimento delle Dogane purtroppo ancora atteso – mancava per la sugar tax un analogo provvedimento attuativo, di competenza del MEF, che ora fornisce al mercato uno strumento di pianificazione importante, avendo le imprese 6 mesi per organizzare i nuovi flussi.

Questioni aperte

I profili di merito ancora aperti in materia di sugar tax sono tanti, molti dei quali ben recepiti dal MEF che, declinando meglio il (discutibile) testo normativo, consente migliori attività preparatorie alle imprese soprattutto perché sono già forniti, acclusi al Decreto, i registri che gli operatori devono tenere, chiamati “prospetti”.

Sul piano oggettivo, ad esempio, è ora chiaro e definito il concetto (non espresso così chiaramente in norma) di bevanda edulcorata, che tuttavia considera in senso restrittivo i dolcificanti tutti, sia di origine naturale, sia di origine sintetica. Avrebbe potuto considerarsi solo il parametro dello zucchero aggiunto. Questo è un tema molto rilevante per il mondo di centrifughe, succhi e mix naturali, spesso addizionati di pochi edulcoranti che, sommati a quelli naturali, portano il prodotto oltre soglia e dunque ad imposta.

Sul piano soggettivo, discostandosi invece dalla norma iniziale e colmandone meglio alcuni “vuoti”, sono individuati i soggetti obbligati blindando ogni ipotesi realizzabile nei moderni assetti commerciali, dove essenzialmente si realizza l’ipotesi del conto lavoro. Non era espressamente considerata, infatti, l’ipotesi del conto lavoro, che rappresenta un flusso rilevantissimo nel mercato della produzione delle bevande edulcorate (una trading company commissiona la produzione a un produttore che, terminato l’imbottigliamento, riconsegna le merci al trader per la vendita). È l’ipotesi dei modelli multinazionali o anche solo del conto terzi, dove dunque il terzista è escluso dal novero dei soggetti obbligati, che sono invece i venditori, ancorché il terzista resti, per così dire, a vigilanza fiscale.

In questi casi, più chiaramente, il Decreto del MEF risolve la problematica individuando tra i soggetti obbligati i fabbricanti che vendono merci da loro prodotte, nonché i cedenti merci prodotte da terzi. A questi operatori, è noto, si aggiungono le imprese che effettuano acquisti intra UE e quelle che procedono all’import di bevande edulcorate. In tutti i casi, la criticità resta quella di rendere possibile la piena conoscenza della composizione dei prodotti, tema questo che si dimostrerà potenzialmente critico in dogana, dove i tempi di dichiarazione e svincolo devono essere rapidi.

Un focus speciale meritano poi i soggetti extra UE o UE che, attivi sul territorio nazionali anche solo in veste di committenti, sono individuati come soggetti obbligati e dunque devono essere censiti e indentificati, ancorché ai soli fini della sugar tax.

Sugli adempimenti, le ormai quattro categorie di soggetti obbligati sono tenuti alla denuncia della propria attività ed all’ottenimento, per l’effetto, di un codice identificativo, una sorta di censimento che comporta l’ingresso dell’operatore nel recinto della vigilanza fiscale.

Oltre a ciò, questi soggetti saranno altresì vincolati alla tenuta di prospetti riepilogativi (da aggiornare con cadenza attuale, di fatto giornaliera, anche se con tolleranze temporali) e dichiarazioni mensili dalle quali far discendere altresì il pagamento del tributo.

Sui prospetti – che il MEF ha inteso chiamare registri di carico e scarico – resta la criticità dei dati, che sono effettivamente pochi, in favore del mercato, ma pur presenti e delicati; meglio sarebbe stato, forse, consentirne il ricavo dalla contabilità che, già copiosa, è presente in azienda.

Si pensi, ad esempio, il dato sugli output di produzione o sugli acquisti di prodotti finiti intra Ue, già in contabilità di magazzino e in quella IVA. Sicuramente il prospetto sarà di relativamente semplice tenuta per i sistemi informatici avanzati, ma lo sarà molto meno per le contabilità più tradizionali.

Sulla fatturazione è poi chiarita la facoltà della rivalsa, dunque esercitabile o meno dal soggetto obbligato. Se il riaddebito è pressoché certo, non lo è però la sua forma, che può essere espressa oppure no, soprattutto perché la rimborsabilità delle imposte rivalsate non è ancora certa.

Proprio in tema di rimborsi, infatti, si devono osservare i casi di non applicazione del tributo (artt. 7 e 9 del DM). Se i beni fabbricati sono destinati all’export, l’imposta non si paga, ma non è chiarito se allo stesso modo può non essere pagata (o almeno essere rimborsata) nei casi di cessioni effettuate a un secondo livello commerciale, per esempio ad opera di una trading company.

  • OGGETTO DEL TRIBUTO: l’imposta si applica sulla vendita di bevande edulcorate e sui prodotti destinati a diventare bevande previa diluizione, classificabili alle VD 2009 (succhi di frutta) e 2202 (bevande), condizionati per la vendita e ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti. L’elenco degli edulcoranti è oggetto di apposito decreto interministeriale e questi devono essere apprezzati tutti, in sommatoria tra loro e, se del caso, con gli zuccheri naturali.
  • I SOGGETTI OBBLIGATI: sono obbligati al pagamento i fabbricanti nazionali, gli acquirenti intra UE, gli importatori e i soggetti che, debitamente identificati, commissionano la produzione a fabbricanti nazionali. Per questi ultimi, è necessario procedere a una specifica registrazione e all’acquisizione di un codice identificativo, utile ai soli fini della sugar tax, anche se si tratta di soggetti UE o EXUE.
  • I REGISTRI: gli operatori compilano dei prospetti in via informatica e da stampare mensilmente, contenenti tutti i dati utili all’identificazione dei prodotti e alla quantità vendute, o ricevute. Sono previsti ulteriori dettagli sui documenti di scorta e sulla fatturazione, oltre che sulle modalità di loro registrazione. Questo è l’adempimento chiave del tributo, assieme alla sua dichiarazione mensile, oggetto della preparazione all’imposta del prossimo semestre. Su questo profilo, e dunque sul pagamento e sul monitoraggio del tributo, sono tarate le sanzioni applicabili.
  • I RIMBORSI: l’imposta è rimborsata quando è “indebitamente pagata” ma dovrebbe intendersi come tale anche l’ipotesi di acquisto con tributo rivalsato per la successiva vendita in UE o extra UE. Al momento, non esiste una specifica previsione su quest’ultima ipotesi che però potrebbe impattare il trading, specialmente se intercompany. Quanto alla fatturazione, l’imposta può essere (come naturalmente sarà) rivalsata, con esposizione della stessa in forma separata e ben individuata sul documento.

Ettore Sbandi

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