Nella prima parte, si è fornita una panoramica sulla disciplina delle C.F.C. Di seguito, invece, si affronteranno gli aspetti salienti dovuti:
- all'art. 1, comma 680, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha modificato il 4° comma dell'art. 167 del TUIR, in precedenza abrogato dalla Legge Finanziaria per il 2008 (art. 1, c. 83, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- alla revisione della disciplina de quo da parte dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale concernente la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 2015.
La legge di stabilità per il 2015
La novella introdotta con il comma 680 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha apportato una notevole ventata di rinnovamento all'art. 167 del Tuir; infatti, prima della sua introduzione non esisteva una definizione normativa di “sensibilmente inferiore” e la locuzione in argomento era stata indicata nella misura del 30% dalla Camera dei Deputati nel corso della seduta del 4 ottobre 2000, in sede di approvazione della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (norma di introduzione del regime CFC).
In tale circostanza, invece, è la stessa norma primaria (Tuir) a definire in modo cristallino ed inequivocabile che “si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia”.
Il livello di tassazione scelto dal legislatore risulta, quindi, meno stringente rispetto alla percentuale (almeno il 30%) che la Camera dei Deputati, in occasione dell'introduzione della disciplina CFC, aveva inteso di applicare come soglia di riferimento e, inoltre, pone una certezza nell'ambito di applicazione del regime medesimo.
Il novello comma 4 dell'art. 167 ha comportato, inoltre, la revisione del D.M. 21 novembre 2001 (black-list controllate estere) determinando:
- l'esclusione dall'art. 1 delle Filippine, della Malaysia e di Singapore
L'articolo in argomento era già stato oggetto di revisione con l'eliminazione di Cipro (a seguito dell'art. 2 del D.M. 27 luglio 2010); - l'abrogazione dell'art. 3 con automatica esclusione di: Angola, Antigua, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenia, Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera, Uruguay. Per opportuna completezza, si ricorda che dal medesimo art. 3 erano stati già eliminati i seguenti Stati: Corea del Sud e Malta (a seguito dell'art. 2, c. 3, del D.M. 27 luglio 2010); Lussemburgo con riferimento alle società Holding del 29 (a seguito dell'art. 1, c. 1, del D.M. 16 dicembre 2014).
Scarica l'elenco aggiornato dopo le modifiche apportate al D.M. 21 novembre 2001 (black-list controllate estere).
Come disposto direttamente dal comma 680 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2015, le nuove disposizioni in materia di CFC dovranno essere applicate dal periodo di imposta successivo a quello al 31 dicembre 2014, con la conseguenza che sino a tale data si dovrà applicare la precedente edizione del D.M. 21 novembre 2001 (black-list CFC).
Il decreto internazionalizzazione
In data 21 aprile 2015 il Governo Renzi ha approvato la bozza di decreto legislativo per l'internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell'art. 12 della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (Legge delega). Se il testo avrà, come si auspica chi scrive, il placet da parte dei due rami del Parlamento, diventando quindi legge, saranno apportate significative modifiche, tra l'altro, al Testo Unico delle Imposte sui Redditi e in particolare per il controllo/collegamento delle società estere:
- art. 167 (controllo):
- Eliminazione dell'obbligo dell'interpello, di cui all'art. 11 della Legge n. 212/2000, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC. Tale obbligo sarà sostituito dalla facoltà di presentare interpello preventivo, di cui all'art. 21 della Legge n. 413/1991, al fine di conoscere il parere dell'Amministrazione Finanziaria. Sarà possibile, quindi, la dimostrazione delle cause esimenti contenute nel comma 5, dell'art. 167 del Tuir in via preventiva ovvero successivamente in fase di eventuale controllo. Inoltre, in caso di risposta positiva all'eventuale interpello il contribuente non dovrà dimostrare le esimenti in sede di controllo.
- Modifica del comma 6: per la determinazione dei redditi dei soggetti controllati esteri troveranno applicazione tutte le regole utilizzate per la misurazione del reddito complessivo previste per le imprese residenti, ad eccezione del calcolo della rateizzazione delle plusvalenze.
- Inserimento di ulteriore periodo al comma 8-bis: mediante apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno indicati i criteri per la determinazione l'effettivo livello di tassazione di cui alla lettera a) del medesimo comma.
- Modifica del comma 8-ter: possibilità di presentare interpello preventivo analogamente a quanto previsto per il comma 5.
- Inserimento del comma 8-quater: obbligo da parte dell'Amministrazione di concedere al contribuente, prima di emettere l'avviso di accertamento, un periodo di 90 giorni con il precipuo scopo di permettere la dimostrazione della disapplicazione della tassazione per trasparenza nel caso di Paesi black-list (comma 1) ovvero di Paesi white-list (comma 8-bis). Nell'ipotesi in cui le motivazioni addotte non vengano considerate idonee dall'Amministrazione, dovrà essere rilasciata specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
- Inserimento del comma 8-quinquies: le esimenti di cui al comma 5 (per il Paesi black-list) e al comma 8-ter (per i Paesi white-list) non devono essere dimostrate in sede di controllo in caso di risposta positiva all'eventuale interpello (facoltativo).
- art. 168 (collegamento): abrogazione.
Conclusioni
La ratio delle novità legislative oggetto del presente lavoro è da ricercarsi in un'ottica di dialogo tra Stato e contribuente. Si auspica che il primo compia sempre più significativi passi avanti in tal senso, allo scopo di rendere più agevole per le imprese l'internazionalizzazione e portandole, senza troppo burocrazia, ad affacciarsi a nuovi mercati che offrono immense occasioni di rilancio.
Ernesto Cherici