Grazie alle riforme in materia di anonimato societario e segreto bancario fatte su pressione degli organismi economici internazionali, San Marino con il D.M. dell’Economia del 12 febbraio 2014 - pubblicato il successivo 24 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 - esce definitivamente dall’elenco italiano degli Stati in Black list.
Ciò significa che tutte le operazioni svolte con qualsiasi operatore San Marinese fino al giorno 23 febbraio seguono le vecchie prescrizioni in materia di Comunicazioni dei dati Black list (l’errore più comune è considerare la data spartiacque quella del 12 febbraio), ma dal giorno successivo tutte le operazioni andranno inserite nel quadro SE dello Spesometro.
A differenza di quanto avvenuto nel 2010 per Malta, Cipro e Corea del Sud, per la fuoriuscita dall’elenco di San Marino non è stato previsto alcun periodo transitorio e di conseguenza è importante analizzare la data di emissione della fattura dell’operatore san marinese oppure verso lo stesso per identificare il corretto trattamento da adottare.
Se il vecchio obbligo prevedeva l’esclusione dalle Comunicazioni Black list delle operazioni di importo inferiore ad € 500, ora questo principio non vale più; non essendo più nella “lista nera” tutte le operazioni, indipendentemente dall’importo, confluiranno nel quadro SE dello Spesometro da inviare annualmente assieme alle altre operazioni dell’anno.
Le operazioni da e verso San Marino sono uno dei rari casi di semplificazione concessi dal Legislatore nazionale nell’ultimo anno:
- è stata prima eliminata la raccomandata diretta all’Agenzia delle Entrate con la quale si comunicavano gli estremi di registrazione delle operazioni fatte con la Repubblica del Titano (adempimento anacronistico e duplicato della Comunicazione Black List)
- lo scorso febbraio tali operazioni sono state escluse dalle Comunicazioni Black List.
E’ solo il caso di ricordare che anche antecedentemente al 24 febbraio i costi sostenuti per gli acquisti di beni o servizi da aziende stabilite nella Repubblica di San Marino non dovevano essere indicate esplicitamente nella dichiarazione dei redditi (lo stesso principio vale anche per il Lussemburgo), pur essendo costi sostenuti in Paesi cd. Black List; la fuoriuscita dall’elenco non comporta, quindi, alcuna differenza per la compilazione del modello Unico dell’impresa acquirente.
In merito alle vendite di beni e servizi verso San Marino permane l’obbligo di vidimazione da parte dell’ufficio San marinese, così come per gli acquisti provenienti da quello Stato.
Nessun cambiamento è intervenuto neanche in merito all’imposta di bollo da applicare sui compensi per le prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio, per prestazioni pubblicitarie e di elaborazione dati percepite dalle imprese italiane, imposta nata nel 2011 che rappresenta un costo aggiuntivo per gli operatori italiani che non possono più recuperare tali somme applicando il meccanismo previsto dall’art. 165 del Tuir.
Nessuna modifica è intervenuta, infine, in merito alle modalità di registrazione delle fatture da e verso San Marino a seguito della fuoriuscita dall’elenco.
Elio Gambardella