A decorrere dal 1º gennaio 2011, le prestazioni relative alla locazione di stand fieristici e relative prestazioni accessorie assumono rilevanza territoriale ai fini del tributo IVA nel Paese in cui risiede il committente (art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972). Da ciò ne consegue che nella propria fattura l’ente fieristico (o l’organizzatore) estero non applicherà l’IVA su tali servizi, ma sarà compito del committente italiano applicare l’IVA del proprio Paese di residenza, mediante il noto meccanismo del “reverse charge”.
A contrariis, rimangono tutt’ora attratte dalle norme “derogatorie” della territorialità:
- le prestazioni di servizi inerenti l’accesso alle manifestazioni e relative prestazioni accessorie
- le spese per attività “non funzionali” all’attività fieristica quali, ad esempio, l’acquisto di piante o fiori per rendere più piacevole lo stand, l’acquisto di servizi di catering, le spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti che prendono parte alla fiera.
Infatti per l’acquisto dei pass e di quei servizi che si pongono in relazione diretta con l’accesso (parcheggio, utilizzo guardaroba, ecc), così come per l’acquisto del soggiorno alberghiero e per le prestazioni di ristorazione e di catering, la società partecipante riceverà le relative fatture con l’applicazione dell’IVA estera in base a quanto disposto rispettivamente:
- dall’art. 7-quinques del D.P.R. n. 633/1972 per quanto riguarda le prestazioni di accesso, secondo il quale tali prestazioni sono tassate nel luogo dove si svolgono le manifestazioni
- dall’ art. 7-quater, lettera a) per quanto riguarda la prestazione di soggiorno alberghiero, secondo il quale tali prestazioni sono tassate nello Stato in cui è ubicata la struttura recettiva (in quanto considerata una prestazione di servizi relativa a beni immobili)
- dall’art. 7-quater, lettera c) per quanto riguarda le prestazione di ristorazione e di catering, secondo il quale tali prestazioni sono tassate nello Stato in cui tali servizi sono materialmente eseguiti.
In questi casi l’impresa italiana si limiterà ad annotare tali fatture estere in contabilità generale senza emissione di autofattura e senza integrazione della fattura estera, valutando se vi siano le condizioni per poter richiedere il rimborso dell’imposta assolta nello Stato membro secondo i dettami del D.P.R. n.633/1972.
Richiesta di rimborso dell’IVA assolta in altro Stato membro da soggetto nazionale
L’art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 contiene le regole che devono essere seguite dai soggetti passivi nazionali per ottenere il rimborso dell’imposta assolta in altri Stati dell’Unione europea sui propri acquisti di beni e servizi con Iva detraibile.
L’aspetto di maggior novità è costituito dall’obbligo di presentare la propria istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate (centro operativo di Pescara) esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso; pertanto, la periodicità dell’istanza dipende dalle disposizioni vigenti nello Stato membro di rimborso.
- Se la richiesta di rimborso è relativa ad un arco temporale inferiore a un anno civile ma non inferiore a tre mesi, l’importo che può essere chiesto a rimborso non può essere inferiore a 400 euro.
- Se il periodo a cui fa riferimento la richiesta di rimborso corrisponde all’anno civile o alla parte residua di un anno civile, l’importo chiesto a rimborso non può essere inferiore a 50 euro.
I contribuenti italiani possono presentare direttamente in proprio la richiesta di rimborso tramite il sito dell’Agenzia delle entrate utilizzando i Servizi telematici (Entratel - Fisconline) direttamente o tramite intermediari abilitati.
In alternativa, possono effettuare la richiesta di rimborso anche tramite soggetti delegati o le Camere di commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 38-bis1, il centro operativo di Pescara è tenuto alla preventiva valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti per la valida presentazione dell’istanza di rimborso, effettuando sia controlli di merito (circa l’insussistenza di cause di esclusione), sia i controlli formali (circa la completezza delle informazioni fornite ed il rispetto dei requisiti espressi dallo Stato membro competente per il rimborso) che, se non evidenziano irregolarità, consentiranno l’invio dell’istanza allo Stato membro.
In presenza di cause ostative, il competente Ufficio non inoltra l’istanza di rimborso allo Stato membro competente notificando al richiedente tramite mezzi elettronici un motivato provvedimento di rifiuto; avverso tale provvedimento il richiedente può proporre ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
Il citato comma 2 prevede che l’Agenzia delle Entrate deve rifiutare di inoltrare la domanda di rimborso all’altro Stato membro nei casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:
- non abbia svolto un’attività d’impresa, arte o professione
- abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli artt. 19 e seguenti
- abbia usufruito di regimi quali quello dei contribuenti minimi o dei produttori agricoli.
In pratica, quindi, nel caso in cui il richiedente effettui nel proprio Stato membro operazioni che danno diritto alla detrazione (operazioni imponibili) ed operazioni che non conferiscono tale diritto (operazioni esenti), la limitazione del diritto di detrazione (c.d. pro-rata) si riverbera anche sull’imposta da chiedere a rimborso per gli acquisti effettuati in un altro Paese comunitario.
Inoltre, dopo aver determinato il pertinente “pro-rata”, occorre accertare quali siano le spese di cui si può tener conto ai fini del calcolo del rimborso.
Al riguardo l’art. 5 della Direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008, n. 2008/9/CE prevede che il rimborso può essere richiesto per l’acquisto di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato membro di rimborso, nella misura in cui tali acquisti sono impiegati in operazioni effettuate fuori dello Stato membro di rimborso, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate in tale Stato.
In altre parole, l'importo dell'IVA rimborsabile è calcolato tenendo conto unicamente delle operazioni che attribuirebbero un diritto a deduzione nello Stato membro del rimborso ove fossero effettuate in quest'ultimo, nonché delle spese che attribuiscono un diritto a deduzione in quest'ultimo Stato.
Qualora la richiesta di rimborso sia approvata, l’amministrazione estera provvederà entro quattro mesi:
- a comunicare direttamente al contribuente l’esito della richiesta di rimborso
- a erogare le somme spettanti nei dieci giorni successivi.
Esempio
Ipotizziamo che un’impresa italiana abbia partecipato ad una fiera in Germania sostenendo in tale occasione, oltre al costo relativo all’affitto dello stand, anche le seguenti spese:
- acquisto di servizi inerenti l’accesso alle manifestazioni e relative prestazioni accessorie
- spese alberghiere e di ristorazione a favore del proprio amministratore durante i giorni della manifestazione.
Stante la territorialità delle prestazioni elencate in Germania, per ognuna di tali spese l’impresa italiana riceverà fatture con l’IVA tedesca, che potrà poi chiedere a rimborso, ma non più alla Germania bensì al Fisco italiano, in quanto l’IVA tedesca assolta su tali spese (sostenute dal soggetto passivo nel contesto di una manifestazione fieristica) è oggettivamente detraibile in Germania.
Quindi, non sussistendo nella normativa interna della Germania indetraibilità oggettive per le prestazioni sopra elencate l’imposta dovrebbe essere rimborsata dallo Stato tedesco.
Natale Galimi