2 novembre 2021

Riforma accise, plastic tax, CBAM: dal 2022 inizia la tassazione ambientale

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Il futuro della tassazione indiretta è sempre più orientato verso l’applicazione di meccanismi premiali per i beni poco inquinanti e, di contro, per l’imposizione di meccanismi disincentivanti fondati sulla leva fiscale.

Riforma accise, plastic tax, CBAM: dal 2022 inizia la tassazione ambientale

Per questo, è in prossima modifica la Direttiva Energia UE con il conseguente TU Accise italiano, sono introdotte nuove risorse proprie come quelle gravanti sullo smaltimento della plastica e, ancora, sono di prossima emanazione le regole applicative dei nuovi prelievi all’importazione di beni inquinanti (CBAM).

La corretta gestione dei flussi deve suggerire alle imprese di pianificare investimenti e approvvigionamenti in una logica che, sul piano tributario, consideri la protezione della sostenibilità ambientale come valore reale ed economico.

Riforma Accise: il favore per elettrico, bio e rinnovabile

La legge di delega fiscale conferisce al Governo il potere di effettuare interventi di razionalizzazione delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell’energia elettrica, con l’obiettivo esplicito “di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili”.

Il tutto avviene nel quadro del Green Deal UE e del preesistente quadro normativo armonizzato unionale che tuttavia, ad oggi, è ancora in corso di radicale modifica secondo un processo di riforma che vedrà la luce nel 2022, con il superamento della Direttiva energia n. 2003/96/CE.

Anche per l’esecutivo UE, infatti, non è più sostenibile che il livello di tassazione dei carburanti non sia correlato al loro effettivo contenuto energetico e quindi al loro impatto ambientale; da questo assunto, deriva la volontà di correlare il peso dell’imposizione, anziché sul volume dei prodotti, al loro contenuto energetico e alla “prestazione ambientale” dei combustibili e dell’elettricità, penalizzando i prodotti energetici da cui derivano più emissioni di Co2 nell’atmosfera.

Tutte le aliquote minime saranno dunque espresse in Eur/GJ (gigajoule) per consentire agli operatori e ai consumatori il confronto diretto fra fonti energetiche più e meno inquinanti. In questo quadro, saranno massimamente tassati i combustibili fossili, mentre – tema molto dibattuto – sarà favorita l’elettricità, oltre ai c.d. biocarburanti e i combustibili rinnovabili di origine non biologica.

Ma gli interventi non sono solo questi. Seguono questi assunti, infatti, le revisioni del sistema delle agevolazioni di cui all’art. 14 della Direttiva. Grande impatto è infatti riservato alla navigazione via mare e aerea intra UE, che saranno tassati con esenzioni specifiche previste per carburanti alternativi ai fossili e per l’energia elettrica.

Le ulteriori agevolazioni saranno invece riservate a prodotti green o a casi speciali di categorie private più vulnerabili o di imprese c.d. energivore, oltre alla fissazione di sistemi premiali che i singoli Stati vorranno introdurre, previo via libera del Consiglio.

CBAM

Sul lato doganale, è di assoluto interesse l’introduzione del carbon border adjustement mechanism (CBAM), che si presenta come un’ulteriore grande sfida per l’imposizione indiretta, questa volta gravante solo per le imprese impegnate negli scambi internazionali.

Si tratta di una misura di politica commerciale che tuttavia è anche risorsa propria dell’UE e, come tale, destinata direttamente al bilancio della stessa, ancorché riscossa dagli Stati membri, che punta a pareggiare il prezzo del carbonio dei prodotti fabbricati all’interno dell’UE e quelli importati, come ad evitare distorsioni o dumping competitivi che sistemi economici meno attenti dell’UE sui temi ambientali potrebbero porre in essere.

Con complessi sistemi di calcolo il meccanismo applicherà lo stesso costo del carbonio a cui sono soggette le produzioni europee per la loro quota di gas serra emessi alle importazioni di determinati prodotti – al momento acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio ed energia elettrica, ma con la prospettiva di un futuro allargamento ad altri beni o alla totalità degli stessi – provenienti da Paesi extra Ue che non impongano costi ambientali sulle emissioni analoghi a quelli UE.

Lo scopo è ristabilire una parità di costi diretti (come tipico del meccanismo del dazio) tra le produzioni extra Ue e quelle interne e neutralizzare la convenienza a delocalizzare le produzioni inquinanti verso Paesi con normative ambientali meno rigorose o attente.

Plastic tax: rinviata al 2023 la norma nazionale

Tipicamente ambientale, almeno negli intenti generali, è la plastic tax, che si divide tra il piano nazionale e quello unionale, ancorché essa sia stata, insieme alla sugar tax, rinviata (ma non abrogata) al 1° gennaio 2023, senza ulteriori modifiche di struttura o precisazioni applicative e di coordinamento con il diritto UE. L’art. 3 della bozza di legge di bilancio, infatti, ha confermato le anticipazioni del MEF sulla proroga delle due imposte, anche se i dubbi strategici e tecnici sono ancora tantissimi.

Sulla plastic tax in particolare, poi, si pone il tema della compatibilità del sistema di tassazione nazionale sui contenitori in plastica (0.45Euro/Kg prodotto o importato) con la nuova risorsa propria sulla plastica istituita dall’UE e in vigore da quest’anno. Si tratta, nella specie, di un contributo nazionale basato sulla quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, destinata a incentivare gli Stati membri a ridurre i rifiuti di imballaggio e stimolare la transizione dell'Europa verso un'economia circolare attuando la strategia europea sulla plastica. Al peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati sarà applicata un'aliquota uniforme di prelievo di 0,80Euro/Kg.

Si tratta di due schemi diversi, è vero, ma la risorsa propria in questione dovrà comunque essere finanziata e, forse, occorrono politiche, fiscali e no, aventi carattere anche premiale e non solo penalizzante. Ciò che è certo, però, è che lo stesso prodotto, per quanto disincentivato, non può essere subito gravato dall’imposta nazionale, dal finanziamento in altra maniera di quella UE, oltre ai contributi consortili già presenti sui rifiuti plastici.

Si osserva peraltro che la risorsa propria sulla plastica, che sarebbe stata introdotta per far fronte alle minori entrate del bilancio Ue derivanti anche dalla pandemia e da Brexit, è di immediata applicazione, visto che i contributi saranno calcolati sulla base dei dati Eurostat che gli Stati membri già forniscono nell'ambito degli obblighi derivanti della direttiva su imballaggi e rifiuti di imballaggio (94/62/CE).

Considerata comunque la proroga, resta urgente l’emanazione della attesa Direttoriale applicativa che permetterebbe alle imprese di completare il processo di preparazione al tributo che, se confermato e in quanto invariato, è altamente impattante.

Contributi consortili

In questo quadro si innestano i pure gravosi contributi consortili già esistenti e ormai tradizionali, gravanti su imballaggi e rifiuti pressoché di ogni tipo. Si tratta del contributo obbligatorio CONAI, nato sulla base del D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs. 152/2006, in recepimento della normativa europea in materia; è il noto consorzio con il compito di gestire e organizzare i flussi dei sette materiali da imballaggio: Acciaio, Alluminio, Vetro, Carta, Legno, Plastica, Bioplastica, garantendone la raccolta, il riciclo, i risultati di recupero, i flussi economici e gli obblighi che la legge pone alle imprese che vi aderiscono per legge.

Si aggiunge il COREPLA, ossia il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, anch’esso consorzio privato senza scopo di lucro e con finalità di interesse pubblico, istituito per legge nel 1997 e regolato come sopra dal Decreto legislativo 152/2006. Opera nell’ambito del sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio, coordinato da CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), assicurando: il ritiro degli imballaggi in plastica, raccolti sul territorio italiano, e il loro riciclo e recupero. Consente di conseguire gli obiettivi di riciclo e recupero ex Direttiva comunitaria 94/62 CE, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Questi contributi sono in aggiunta agli altri pure noti, gravanti sullo smaltimento o comunque l’utilizzo di beni vari come avviene per oli esausti, vetro, carta, tessili, ecc..

Ettore Sbandi

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