Prove di avvenuta consegna intracomunitaria: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta a un interpello inerente alle nuove prove di avvenuta consegna intracomunitaria, ponendosi come obiettivo quello di semplificare il complesso sistema probatorio fornito dal Regolamento comunitario in vigore dal 1° gennaio 2020.

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Con la Risposta all’Interpello n. 117 del 23 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori delucidazioni in relazione al contenuto del Regolamento UE 2018/1912 che dal 1° gennaio 2020 ha profondamente mutato la documentazione necessaria di cui deve entrare in possesso il cedente nell’ambito di una cessione intracomunitaria.

La documentazione citata nel Regolamento è di fondamentale importanza al fine di attestare l’avvenuta consegna della merce e quindi emettere fattura in esenzione di imposta come ”non imponibile ex articolo 41 DPR 331/93”. Il Regolamento comunitario, dalla data della sua emissione, ha generato dubbi e confusione fra i soggetti passivi, dovuti in particolar modo alla mancanza di trasparenza su alcuni aspetti di natura pratica e operativa.

L’Agenzia, interpellata da una Società relativamente alla casistica in cui è il soggetto acquirente a curare il trasporto, in merito alla relativa difficoltà di reperimento dei documenti attestanti la consegna dei beni, ha:

  • definito l’utilizzo di mezzi di prova alternativi a quelli elencati nel Regolamento UE 2018/1912
  • richiamato anche il contenuto dell’Interpello n. 100 dell’8 aprile 2019, nella quale viene affermato che la dichiarazione di avvenuta ricezione della merce, emessa dal soggetto acquirente, è da considerarsi come documento sostitutivo alla letta di trasporto (CMR) controfirmata dal compratore. L’interpello n. 100 delineava anche il contenuto minimo richiesto della predetta dichiarazione.

Nella Risposta all’interpello n. 117 viene delineato il principio in base al quale, possono “costituire prova dell'avvenuta cessione [documenti alternativi ndr.] a condizione che:

  1. dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono
  2. si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat".

Documenti idonei a fungere da mezzo di prova

In particolar modo, l’Agenzia ha chiarito che i documenti idonei a fungere da mezzo di prova sono identificabili congiuntamente in:

  • Fattura di vendita emessa ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
  • CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero in mancanza della firma del cessionario, integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione
  • Documentazione bancaria attestante il pagamento della merce
  • Dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione
  • Elenchi riepilogativi Intrastat.

In definitiva, secondo il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate, è possibile derogare il Regolamento comunitario in favore della documentazione sopra esposta, rendendo indubbiamente più agevole, da parte del cedente, il reperimento delle prove necessarie a garantire la non imponibilità dell’operazione intracomunitaria.

Mattia Carbognani

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