La nuova presa di posizione dell’Amministrazione Finanziaria è quantomai opportuna, in ragione delle notevoli difficoltà operative nell’applicare le nuove regole introdotte, dal 1° gennaio 2020, dal Regolamento UE n. 1912/2018 che modifica il Regolamento di esecuzione UE n. 2011/282, introducendo al suo interno il nuovo articolo 45-bis proprio in tema di prova delle cessioni intracomunitarie.
Tale Regolamento è stato introdotto al fine di colmare le numerose lacune normative di molti paesi comunitari, uniformando le condizioni e i requisiti per l’applicazione del regime di non imponibilità, disciplinato a livello comunitario dall’articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE e, in ambito nazionale, dall’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.
Il regolamento UE 2018/1912, individua alcune circostanze, al ricorrere delle quali, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati in altro Stato membro, distinguendo tra:
- cessione con spedizione o trasporto ad opera del cedente o di un terzo per suo conto
- cessione con spedizione o trasporto ad opera del cessionario o di un terzo per suo conto.
Cessione con spedizione o trasporto ad opera del cedente
Nel primo caso, si presume che i beni siano trasportati o spediti dal territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro, se il fornitore, oltre a certificare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto, è in possesso di una delle due seguenti tipologie di documentazione:
- almeno 2 documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni rilasciati da 2 diversi operatori economici indipendenti tra di loro e indipendenti dal venditore e dall’acquirente (ad esempio, un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere)
- un documento relativo al trasporto o alla spedizione dei beni rilasciato da operatore economico indipendente dal venditore e dall’acquirente (ad esempio, un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere) e uno dei seguenti documenti:
a. polizza assicurativa relativa alla spedizione dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o il trasporto dei beni
b. documenti ufficiali rilasciati da pubblica autorità (ad esempio notaio) che confermino l’arrivo de beni nello stato membro di destinazione
c. ricevuta rilasciata da un depositario di beni detenuti nello Stato di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Cessione con spedizione o trasporto ad opera del cessionario
Nel caso di trasporto da parte del cessionario, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto, ai fini probatori il fornitore deve essere in possesso di una dichiarazione scritta del soggetto acquirente (rilasciata entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione) che attesti che i beni sono stati spediti/trasportati dall’acquirente stesso o da terzi per suo conto e che identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni.
Tale dichiarazione scritta deve indicare la data di rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni, nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo, nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente. Inoltre, il fornitore deve essere anche in possesso di una delle due seguenti tipologie di documentazione:
- almeno 2 documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni rilasciati da 2 diversi operatori economici indipendenti tra di loro e indipendenti dal venditore e dall’acquirente (ad esempio, un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere)
- un documento relativo al trasporto o alla spedizione dei beni rilasciato da operatore economico, indipendente dal venditore e dall’acquirente, (ad esempio, un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere) e uno dei seguenti documenti:
a. polizza assicurativa relativa alla spedizione dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o il trasporto dei beni
b. documenti ufficiali rilasciati da pubblica autorità (ad esempio notaio) che confermino l’arrivo de beni nello stato membro di destinazione
c. ricevuta rilasciata da un depositario di beni detenuti nello Stato di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.
Le soluzioni indicate nel Regolamento unionale, la cui ottemperanza comporta l’applicabilità di una presunzione legale in ordine alla movimentazione dei beni in ambito comunitario, risulta di difficile applicazione, soprattutto con riferimento alle cessioni con clausola ex-works. In tale ipotesi, posto che il vettore non ha alcun rapporto contrattuale con il cedente nazionale, il quale di fatto perde ogni potestà di controllo sulla movimentazione dei beni, è particolarmente gravoso l’obbligo di procurarsi la documentazione relativa al trasporto eseguito.
Tuttavia, il fatto che il cedente nazionale non sia in possesso della citata documentazione, non significa che il regime di non imponibilità, previsto dall’articolo 138 della Dir. 112/2006/CE, non possa trovare applicazione. Infatti, secondo quanto previsto dalle Note esplicative della Commissione UE del 20 dicembre 2019, gli Stati membri dovrebbero comunque consentire la presentazione di prove alternative del trasporto intra-unionale.
Risposta all’istanza di interpello n. 117/2020
Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 117/2020 del 23 aprile 2020 ha precisato, richiamando quanto già chiarito dalla stessa con la risposta n. 100 dell’8 aprile 2019, che ai fini del riconoscimento del regime della non imponibilità IVA previsto per le cessioni intracomunitarie, la prova del trasporto dei beni in altro Stato membro, in caso di cessioni ex-works, può essere fornita mediante un insieme di documenti, utilizzati a corredo del documento di trasporto, a condizione che:
- dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono
- si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.
Tenuto conto di tali principi, a parere dell’Agenzia, è pertanto conforme alle regole unionali, circa la prova della movimentazione della merce, il set documentale indicato dalla società istante:
- CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta
- documentazione bancaria attestante il pagamento della merce
- dichiarazione del cessionario di ricevimento dei beni
- corretta presentazione degli elenchi Intrastat.
Simone Del Nevo, Diego Prandini