Prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria

di lettura

La risoluzione n. 19 del 25 marzo 2013 dell’Agenzia delle Entrate conferma l’obbligo da parte dell’operatore nazionale di provare l’avvenuta cessione intracomunitaria a giustificazione del mancato addebito dell’IVA in fattura e fornisce delucidazioni in merito alla relativa documentazione da conservare a supporto.

Image

Sino ad ora, l’Agenzia delle Dogane e delle Entrate, quale prova dell’avvenuta cessione, hanno richiesto il documento di trasporto in originale firmato a destino.

Nei casi di vendita con resa EXW o FCA, non avendo il cedente provveduto direttamente al trasporto, non è spesso nella condizione di esibire tale documento. Questa difficoltà, seppur ridotta, si manifesta anche nelle cessioni con resa del gruppo C e D degli Incoterms® dove spesso, pur governando il cedente il trasporto, i vettori rendono comunque difficile l’ottenimento della documentazione a causa della modalità di gestione informatizzata: si pensi ai nuovi sistemi di archiviazione informatizzata o/e ai nuovi sistemi di tracciabilità.

La direttiva n. 2006/112/CE e la risoluzione n. 477/2008 avevano chiarito che la prova di avvenuta esportazione poteva essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci abbiano effettivamente raggiunto un altro Stato membro.

In seguito la risoluzione n. 123 del 2009 precisava, altresì, che la prova dell’uscita delle merci dal territorio dello Stato - per l’inoltro ad un soggetto passivo d’imposta identificato in altro Paese comunitario - poteva essere fornita, tra l’altro, dalla lettera di vettura indicante il luogo di partenza e lo Stato comunitario di arrivo dei beni.

La nuova risoluzione

La risoluzione n. 19/E 2013, sulla scia dei precedenti interventi, ha definitivamente precisato che costituiscono validi mezzi di prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria:

  • sia il CMR elettronico
  • sia le informazioni tratte dal sistema informatico del vettore dalle quali risulti che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Dal punto di vista pratico-operativo le imprese, affinché tali documenti possano essere considerati idonei a fornire la prova della cessione intracomunitaria, devono conservarli congiuntamente:

  • alle fatture di vendita
  • alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni
  • alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat.

A seguito dell’eventuale richiesta di controllo dell’Amministrazione, l’operatore nazionale deve essere in grado di esibire i mezzi di prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria, che vanno tuttavia acquisiti “senza indugio (...) appena la prassi commerciale lo renda possibile”.

Quindi, fermo restando che il fornitore sia tenuto ad acquisire e conservare i relativi mezzi probatori con ordinaria diligenza, anche se la prova in questione può essere prodotta in un momento successivo all’operazione, questa risoluzione fa chiarezza su un aspetto che nell’ultimo periodo ha visto numerosi ricorsi e contrasti tra quanto richiesto dall’Amministrazione e quanto le imprese nella pratica erano in grado di fornire a supporto.

Giuseppe De Marinis 

Fiscalità
Deposito Iva: i vantaggi per le imprese
Deposito Iva: i vantaggi per le imprese
I depositi Iva consentono di differire da un punto di vista finanziario il pagamento dell’Iva, attesa la distanza temporale tra il momento dell’operazione doganale e quello della vendita dei beni.
Stabile organizzazione ai fini Iva
Stabile organizzazione ai fini Iva
La stabile organizzazione è una elaborazione del diritto tributario, svincolata da altri istituti di matrice civilistica, caratterizzata da molte incertezze ascrivibili soprattutto alla scelta del legislatore unionale di non introdurre una sua puntuale definizione.
Emirati Arabi Uniti: nuova imposta sul reddito delle società
Emirati Arabi Uniti: nuova imposta sul reddito delle società
Il 31 gennaio 2022 il Ministero delle Finanze degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che verrà istituito un regime fiscale federale per le imprese. Entro breve verrà emessa una legge federale che disciplinerà l'imposta sulle società (Corporate Tax Law).
Iva all’importazione non detraibile per i soggetti non proprietari dei beni
Iva all’importazione non detraibile per i soggetti non proprietari dei beni
Novità per perfezionamenti e lavorazioni a seguito della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue (causa c-621/19).
Riforma accise, plastic tax, CBAM: dal 2022 inizia la tassazione ambientale
Riforma accise, plastic tax, CBAM: dal 2022 inizia la tassazione ambientale
Il futuro della tassazione indiretta è sempre più orientato verso l’applicazione di meccanismi premiali per i beni poco inquinanti e, di contro, per l’imposizione di meccanismi disincentivanti fondati sulla leva fiscale.
Rimborso IVA UE
Procedura di Rimborso Iva Ue
Per chiedere a un altro Stato comunitario il rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2020 nell’esercizio di attività economica, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso, entro il 30 settembre, all’Agenzia delle Entrate.
Operazioni da e verso San Marino: approvate regole per emissione fattura elettronica
Operazioni da e verso San Marino: approvate regole per emissione fattura elettronica
Il DM 21 giugno 2021 (in Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2021, n. 168), da attuazione alle disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n.
E-commerce – importazioni
E-commerce – importazioni
Dal primo luglio 2021 sono intervenute importanti modifiche alle importazioni effettuate attraverso l’e-commerce. Forniamo alcuni chiarimenti sul nuovo sistema.
Sugar tax attuabile dal 1° gennaio 2022
Sugar tax attuabile dal 1° gennaio 2022
La sugar tax, imposta gravante sulla vendita di bevande edulcorate, entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.
Il ruolo del marketplace ai fini Iva nelle vendite a distanza
Il ruolo del marketplace ai fini Iva nelle vendite a distanza
Dal 1° luglio 2021, si applicherà una nuova disciplina, per le vendite on line nei confronti dei consumatori finali, ai fini Iva.