Sino ad ora, l’Agenzia delle Dogane e delle Entrate, quale prova dell’avvenuta cessione, hanno richiesto il documento di trasporto in originale firmato a destino.
Nei casi di vendita con resa EXW o FCA, non avendo il cedente provveduto direttamente al trasporto, non è spesso nella condizione di esibire tale documento. Questa difficoltà, seppur ridotta, si manifesta anche nelle cessioni con resa del gruppo C e D degli Incoterms® dove spesso, pur governando il cedente il trasporto, i vettori rendono comunque difficile l’ottenimento della documentazione a causa della modalità di gestione informatizzata: si pensi ai nuovi sistemi di archiviazione informatizzata o/e ai nuovi sistemi di tracciabilità.
La direttiva n. 2006/112/CE e la risoluzione n. 477/2008 avevano chiarito che la prova di avvenuta esportazione poteva essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci abbiano effettivamente raggiunto un altro Stato membro.
In seguito la risoluzione n. 123 del 2009 precisava, altresì, che la prova dell’uscita delle merci dal territorio dello Stato - per l’inoltro ad un soggetto passivo d’imposta identificato in altro Paese comunitario - poteva essere fornita, tra l’altro, dalla lettera di vettura indicante il luogo di partenza e lo Stato comunitario di arrivo dei beni.
La nuova risoluzione
La risoluzione n. 19/E 2013, sulla scia dei precedenti interventi, ha definitivamente precisato che costituiscono validi mezzi di prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria:
- sia il CMR elettronico
- sia le informazioni tratte dal sistema informatico del vettore dalle quali risulti che la merce è giunta nel Paese di destinazione.
Dal punto di vista pratico-operativo le imprese, affinché tali documenti possano essere considerati idonei a fornire la prova della cessione intracomunitaria, devono conservarli congiuntamente:
- alle fatture di vendita
- alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni
- alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat.
A seguito dell’eventuale richiesta di controllo dell’Amministrazione, l’operatore nazionale deve essere in grado di esibire i mezzi di prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria, che vanno tuttavia acquisiti “senza indugio (...) appena la prassi commerciale lo renda possibile”.
Quindi, fermo restando che il fornitore sia tenuto ad acquisire e conservare i relativi mezzi probatori con ordinaria diligenza, anche se la prova in questione può essere prodotta in un momento successivo all’operazione, questa risoluzione fa chiarezza su un aspetto che nell’ultimo periodo ha visto numerosi ricorsi e contrasti tra quanto richiesto dall’Amministrazione e quanto le imprese nella pratica erano in grado di fornire a supporto.
Giuseppe De Marinis