Procedura di Rimborso Iva Ue

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Per chiedere a un altro Stato comunitario il rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2020 nell’esercizio di attività economica, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso, entro il 30 settembre, all’Agenzia delle Entrate.

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In base alla Direttiva 2008/9/CE del 12.02.2008, recepita con D.Lgs. 18/2010, la domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, a seconda del canale cui si è abilitati.

La domanda dall’Agenzia delle entrate nazionale viene smistata verso le amministrazioni fiscali estere, previa verifica del Centro Operativo di Pescara, e le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze inoltrate e/o l’eventuale rifiuto, dovranno essere richieste direttamente all’amministrazione fiscale estera competente.

Regno Unito e Irlanda del Nord

Una situazione particolare riguarda i rapporti con il Regno Unito, infatti in seguito all’entrata in vigore della Brexit, la domanda per gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2020, doveva essere presentata entro il 31 marzo 2021.

Quindi a partire dal 1° gennaio 2021, nelle relazioni con il Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord), non sarà più applicabile la direttiva 2008/9. I soggetti stabiliti che vorranno richiedere il rimborso dell’IVA corrisposta nel Regno Unito dovranno esaminare la normativa ivi vigente, sia per quanto riguarda i presupposti, che la procedura.

Diversa la situazione per gli acquisti in Irlanda del Nord, che continua a essere considerata parte della UE per quanto riguarda le transazioni sui beni, ma non per le transazioni sui servizi:

  • per l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni nei rapporti con l’Irlanda del Nord e con i soggetti ivi stabiliti vengono seguite le regole dei rimborsi unionali
  • se invece l’IVA di cui si vuole chiedere il rimborso riguarda servizi oppure acquisti misti (beni e servizi), allora occorre procedere come previsto dalla Tredicesima direttiva (86/560 del 17 novembre 1986).

Diritto al rimborso dell’Iva

Il diritto al rimborso dell’Iva che il soggetto passivo ha assolto in uno stato membro diverso da quello nel quale è stabilito si base sugli stessi presupposti del diritto alla detrazione, essendo una procedura alternativa di recupero dell’imposta rispetto alla detrazione. Infatti, la direttiva 2008/9/CE, prevede che, per poter ottenere il rimborso in un altro stato UE, il soggetto passivo deve eseguire nello stato in cui è stabilito, operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione.

Dal punto di vista della detrazione dell’imposta ai fini del rimborso, valgono le normative dei singoli Stati Membri.

Il diritto al rimborso è condizionato da alcuni presupposti in capo al soggetto che avanza istanza di rimborso, ovvero, non avere un collegamento territoriale che lo obbligherebbe a registrarsi nel paese al quale ha presentato la richiesta; la mancanza di operazioni nel periodo di riferimento, territorialmente rilevanti nello stato membro del rimborso.

Quest’ultima condizione sconta la deroga rispetto ad alcune tipologie di operazioni attive, prestazioni non imponibili di servizi di trasporto e accessori, e cessioni di beni e prestazioni di servizi sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile.

Infine, si rappresenta che con il nuovo regime OSS, vi sono meno vincoli nella richiesta di rimborso dell’Iva pagata in altri paesi UE. Di conseguenza, in deroga alle regole ordinarie, le imprese potranno chiedere il rimborso anche nel caso in cui porranno in essere nel territorio dello stato operazioni attive rientranti nel regime speciale.

Tommaso Rotella

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