Plastic tax
La Plastic Tax, istituita dai commi 634-652 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2020, istituisce un prelievo da 0,45 euro destinato a gravare su ciascun chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI (manufatti con singolo impiego) immessi in consumo.
Il prelievo dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2021, a seguito della proroga introdotta con il DL Rilancio per far fronte all’emergenza da Covid-19. Nelle more di tale proroga, la norma ha generato diverse perplessità e ipotesi di riesame dell’imposta, culminate nell’hearing dell’Agenzia delle Dogane, tenutosi lo scorso 29 settembre 2020. I dubbi riguardano principalmente l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, nonché i meccanismi di rivalsa e rimborso dell’imposta.
Dal punto di vista oggettivo, se è chiaro quali prodotti restano esclusi dall’applicazione dell’imposta (MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, dispositivi medici di cui alla L. 289/02, MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali), non è altrettanto chiaro se la sua applicazione sia estesa anche ai prodotti suscettibili di essere riutilizzati senza entrare in un nuovo processo produttivo (che in quanto tali sfuggirebbero al concetto di “riciclo” in senso stretto, ma anche al concetto di “monouso” assoggettato ad imposta).
Non è altresì chiaro come si atteggi l’imposta nel caso dei prodotti misti e compositi, in cui - ad esempio - appare veramente arduo accertare la percentuale di polimeri riciclati rispetto a quella dei polimeri vergini. A fronte di tali dubbi, non essendo i MACSI identificati mediante classificazione doganale, l’ADM ha anticipato come sia allo studio una ipotesi di esclusione (che si ritiene normativa) dall’applicabilità dell’imposta ai semilavorati e ha ritenuto opportuno integrare il criterio identificativo in base alle funzioni in concreto svolte dal prodotto, in modo da operare un discernimento nel vastissimo campo dei MACSI astrattamente assoggettabili ad imposta.
Dal punto di vista soggettivo, tenuto conto dei caratteri dell’obbligazione (l’imposta sorge all’atto della fabbricazione o della introduzione sul territorio italiano dei MACSI, e diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo), sorgono interrogativi su chi sia il soggetto obbligato nel caso in cui il fabbricante non ceda direttamente le merci, ma operi per conto di un committente che poi si occupi della relativa cessione (ipotesi del cd. conto lavoro): in questo caso, il soggetto obbligato dovrebbe essere quest’ultimo.
Ulteriori dubbi sorgono in merito alle operazioni di trasferimento merce nell’UE ove, a fronte della movimentazione della merce, non si verifichino cessioni: è opportuno che in tal caso l’esigibilità dell’imposta sia differita alla successiva cessione. Nei casi in cui alla fabbricazione del MACSI concorrano altri soggetti (es. ipotesi di subappalto), il soggetto obbligato dovrebbe essere colui che è responsabile della produzione.
Ulteriori perplessità sorgono inoltre con riferimento al meccanismo della rivalsa. Non è noto infatti se, e con quali modalità, sia ammessa la possibilità di operare un’eventuale rivalsa parziale, da parte del soggetto obbligato, sull’acquirente finale, per ottemperare alle finalità del rimborso.
È infatti introdotto un sistema di rimborso molto peculiare. L’imposta è infatti rimborsata qualora risulti indebitamente pagata, ma occorrono chiarimenti in merito al concetto di pagamento indebito, che appare particolarmente complesso soprattutto nei casi di operazioni triangolari. In aggiunta, nel caso in cui l’imposta sui MACSI sia già stata versata da un soggetto diverso da quello che procede alla vendita in altri Paesi UE, ovvero all’esportazione, è previsto il rimborso dell’imposta (al cedente o al prestatore) ma non è noto quali siano i documenti e le prove da presentare per ottenerlo.
Certo è che dovrà essere garantita la tracciabilità del flusso lungo l’intera filiera, in primis in fattura (elettronica). Inoltre, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno nominare un rappresentante fiscale al fine di procedere al pagamento dell’imposta e a tutte le formalità connesse.
Sugar tax
In attesa del decreto ministeriale attuativo della Sugar tax (l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate istituita dai commi 661 - 676 della Legge di Bilancio 2020) prossimo alla pubblicazione, in alcuni eventi pubblici ADM e MEF hanno reso note alcune novità in merito alla disciplina applicativa dell’imposta, delineandone taluni tratti che nella legge di Bilancio 2020 risultavano piuttosto indeterminati.
Com’era già noto, a differenza di quanto avviene per la plastic tax (imposta di fabbricazione e consumo), per la sugar tax v’è coincidenza tra il momento di nascita e di esigibilità dell’imposta, che si realizza alla cessione interna, all’acquisto intraunionale e all’importazione, fatti che generano l’obbligo di versamento dell’imposta.
Tuttavia, l’obbligazione che ne deriva riguarda diversi soggetti a seconda del tipo di operazione posta in essere.
Nel caso delle operazioni domestiche in particolare, qualora le operazioni di fabbricazione e di successiva cessione avvengono esclusivamente sul territorio nazionale, il soggetto obbligato è il fabbricante, ma occorre distinguere l’ipotesi in cui il fabbricante operi per conto proprio dall’ipotesi in cui operi per conto terzi: in quest’ultimo caso infatti l’obbligazione ricadrà sul committente che successivamente provvede alla cessione, mentre nel primo caso il soggetto obbligato si identifica con il fabbricante in senso stretto.
Nel caso in cui le bevande edulcorate destinate al consumo sul territorio italiano vengano invece acquistate da Paesi UE o Extra UE l’obbligazione ricadrà sull’acquirente (o importatore).
È importante sottolineare che in tutti i casi di soggetto obbligato non residente in Italia, sarà necessaria la nomina di un rappresentante fiscale che provveda a porre in essere tutti gli adempimenti previsti. Per garantire la tracciabilità del flusso relativo alla merce oggetto di imposizione, dalla produzione fino alla relativa cessione, il MEF ha previsto precisi obblighi dichiarativi in capo a ciascuno dei soggetti interessati dalla filiera.
Obblighi del fabbricante
Per quanto concerne gli obblighi del fabbricante, è prevista la redazione di:
- un prospetto riepilogativo che specifichi la quantità di bevande edulcorate prodotte per conto proprio e per conto terzi (qualora esso operi per conto di un committente che provvede alla successiva cessione), indichi il luogo di stoccaggio del prodotto, riporti i quantitativi di prodotto destinati alla cessione intra o extra UE oltre alle perdite, essendo esclusa in questi casi l’imposizione (per i fabbricanti che producono bevande edulcorate, a partire da materie prime o semilavorati, in misura superiore ai 100.000 ettolitri annui, è previsto anche l’obbligo di indicare il quantitativo di edulcorante impiegato)
- una dichiarazione mensile che consenta all’ADM di accertare l’ammontare dell’imposta dovuta da tale soggetto in relazione ai quantitativi di bevande edulcorate prodotte per conto proprio (o cedute) escludendo dal quantum generatore dell’obbligazione i quantitativi di prodotto destinato al consumo fuori dal territorio italiano e le perdite
- un prospetto mensile delle movimentazioni che avvengono per conto terzi (con la contestuale trasmissione di tali dati a ciascun cedente). Il prospetto mensile delle movimentazioni per conto terzi e la dichiarazione dovranno essere trasmessi Agenzia delle Dogane entro il mese solare successivo a quello in cui sono state poste in essere le operazioni.
Obblighi in capo al cedente
Minori gli obblighi previsti in capo al cedente, che dovrebbe trasmettere all’ADM solo una dichiarazione mensile contenente i medesimi dati previsti per il fabbricante. Nel caso dell’acquirente che introduce sul territorio italiano prodotti provenienti da paesi UE o Extra UE, è prevista la redazione di
- un prospetto riepilogativo dei quantitativi eventualmente acquistati fuori dal territorio nazionale corredati dagli estremi della fattura di acquisto e con specificazione del luogo in cui tali bevande sono stoccate
- una dichiarazione mensile che indichi in maniera specifica i quantitativi imponibili di ciascuna tipologia di bevanda introdotta nei magazzini.
Per mezzo di tali obblighi dichiarativi, l’amministrazione finanziaria dovrebbe essere posta nelle condizioni di poter meglio monitorare il flusso produttivo e commerciale che interessa il consumo di bevande edulcorate al fine di effettuare controlli incrociati sia con riferimento ai diversi soggetti (fabbricante, cedente e acquirente) la cui congruità dei dati potrebbe essere oggetto di cross-check, sia con riferimento ai diversi dati che lo stesso soggetto è tenuto a trasmettere, con i diversi documenti menzionati, in relazione alle operazioni effettuate.
Ettore Sbandi