Il caso sottoposto all’attenzione dall’Agenzia nell’istanza di interpello riguarda una società francese, identificata ai fini Iva in Italia, una società ivi stabilita (promotrice della triangolare) e un cessionario extra-Ue.
Segnatamente, la società italiana effettua, presso il proprio stabilimento, il collaudo e la certificazione dei beni prodotti dalla società cedente. Al termine, i beni saranno inviati a cura della prima società cedente, con clausola di resa FOB, all’interno di un aereo cargo di proprietà dell’ultimo cessionario extra-comunitario e successivamente, al termine della prima e della seconda compravendita, trasportate all’estero ad opera di quest’ultimo soggetto. È tuttavia previsto che sia il promotore italiano ad agire in qualità di esportatore ai fini doganali.
L’Agenzia delle Entrate ricorda in premessa quali siano i presupposti per l’applicazione del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 8, c. 1, lettera a) del DPR 633/72 all’operazione triangolare in commento. In sostanza, oltre al trasporto dei beni fuori dal territorio dell’Ue, direttamente a nome o a cura del primo cedente, anche se per incarico del proprio cessionario (promotore della triangolare), né il primo cessionario residente né l’ultimo cessionario extra-comunitario, devono acquisire la disponibilità dei beni all’interno del territorio nazionale.
Nonostante i profili di criticità contenuti nell’operazione triangolare oggetto di interpello – la consegna dei beni avviene infatti su un aereo cargo di proprietà dell’ultimo cessionario e il trasporto della merce ha inizio a partire dallo stabilimento del promotore nazionale, il quale ha quindi la disponibilità dei beni - l’Agenzia ritiene che la circostanza che il trasporto venga effettuato da un vettore terzo, in nome e per conto del primo cedente, sia sufficiente a configurare quanto chiesto dall’art. 8, 1° comma, lett. a) del DPR 633/72 con riferimento al trasporto, confermando in tal modo l’orientamento già assunto dalla stessa Amministrazione nella R.M. n. 416596/86, dove venne chiarito che il citato regime di non imponibilità risulta applicabile anche nel caso in cui i beni vengono acquistati in Italia con clausola FOB e consegnati dal cedente nazionale direttamente al vettore che ne cura il trasporto all’estero.
L’Agenzia ritiene superabile, ai fini della corretta applicazione del regime della non imponibilità, anche la circostanza che i beni oggetto della cessione si trovino nella disponibilità del promotore dell’operazione triangolare. Infatti, prima l’Amministrazione Finanziaria con la R.M. n. 72/2000, poi la giurisprudenza domestica e comunitaria (cfr. sent. Cass. 24964/2010 e sent. CGUE causa C-446/13, punto 28) avevano già avuto modo di precisare che la circostanza che i beni prima della loro spedizione fossero sottoposti, ad opera del promotore, a test o collaudi per il controllo della rispondenza del bene ai requisiti costruttivi richiesti, non costituisse ostacolo all’applicazione del regime di non imponibilità.
Inoltre, sotto il profilo degli adempimenti, l’Agenzia prevede che il primo cedente, soggetto residente Ue identificato ai fini Iva in Italia, debba comunque emettere fattura non imponibile nei confronti del promotore italiano, in quanto la previsione dell’art. 17, c. 2 del DPR 633/72 – il quale prevede che gli obblighi legati all’assolvimento dell’Iva siano posti in capo al cessionario/committente - trova applicazione nella sola ipotesi di operazioni imponibili.
Tale aspetto, segnala l’Agenzia, aveva già trovato una conferma esplicita nella Circolare n. 37/E/2015 dove fu chiarito che "il presupposto applicativo dell'inversione contabile è l'imponibilità dell'operazione”. Tale sistema non si applica quindi nell'ipotesi in cui l'operazione sia non imponibile agli effetti dell'IVA.
Simone Del Nevo e Diego Prandini