Sino al 30 settembre 2021 continueranno quindi ad applicarsi, obbligatoriamente, le ordinarie disposizioni previste dal DM 24 dicembre 1993.
Inoltre, l’obbligo di emissione della fattura elettronica non riguarderà né le prestazioni di servizi né le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) realizzate dai cd. soggetti forfettari.
Per quanto attiene le prestazioni di servizi giova ricordare che l’articolo 20 del decreto ministeriale del 21 giugno 2021, stabilisce che la fattura elettronica verso operatori sanmarinesi possa essere emessa limitatamente ai documenti di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera b) del DPR 633/72 (si tratta delle prestazioni di servizi fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/72).
Al di fuori di queste casistiche (prestazioni di servizi soggette ad IVA), l’emissione della fattura elettronica sembrerebbe non ammessa, salva la possibilità del prestatore nazionale di inviare allo Sdi un documento, indicando sette “X” all’interno del capo “Codice destinatario”, il quale dovrà essere comunque integrato dall’emissione di una fattura in formato analogico (cartaceo), da inviare al committente sanmarinese.
Cessioni verso San Marino
Le cessioni di beni verso soggetti passivi di imposta residenti a San Marino (cd. Cessioni B2B), non imponibili ai sensi dell’articolo 8 del DPR 633/72 richiedono, oltre all’indicazione in fattura del numero identificativo del soggetto san marinese anche l’emissione di un documento di trasporto.
Come già ricordato, sino al 1° luglio 2022 il cedente italiano potrà continuare ad avvalersi della fatturazione cartacea. In tal caso, quest’ultima, andrà emessa in triplice copia, due delle quali consegnate al cessionario che provvederà a restituire al cedente nazionale un esemplare vidimato dall’Ufficio Tributario sanmarinese con l’indicazione della data e l’apposizione del timbro.
Le fatture emesse in formato elettronico andranno, invece, inviate direttamente allo Sdi, il quale provvederà alla loro trasmissione all’Ufficio Tributario di San Marino che avrà il compito di verificare l’assolvimento dell’imposta all’importazione ad opera del cessionario. Dopo aver verificato l’assolvimento del tributo, l’Ufficio Tributario convaliderà la regolarità della fattura mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, renderà disponibile tale informazione al cedente italiano all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.
Nel caso in cui, entro quattro mesi dall’emissione della fattura elettronica, lo Sdi non abbia messo a disposizione del cedente italiano la convalida di regolarità, quest’ultimo, nei trenta giorni successivi, dovrà regolarizzazione l’operazione mediante emissione di nota di variazione in aumento, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Acquisti da San Marino
Per quel che attiene gli acquisti effettuati da parte di operatori economici, il decreto ministeriale del 24 dicembre 1993 prevede due possibili procedure alternative per l’assolvimento dell’IVA.
Acquisti da San Marino con addebito dell'IVA
Nel caso in cui in un’operazione d'acquisto l'operatore sammarinese emetta una fattura con addebito di IVA, quest'ultima deve essere parificata in tutto a una fattura emessa da un operatore nazionale. Tuttavia, l'acquirente italiano deve verificare che sul documento siano presenti i timbri e le annotazioni dell'Ufficio tributario di San Marino, poiché soltanto questa fattura in "originale" consente all'operatore italiano di effettuare l'annotazione nel registro IVA acquisti di cui all'articolo 25 del Dpr n. 633/1972 e, quindi, di poter detrarre l'imposta pagata al fornitore.
In particolare, l’operatore sanmarinese emetterà la fattura cartacea in tre esemplari che consegnerà all’Ufficio Tributario, unitamente all’IVA addebitata. Successivamente trasmetterà al cliente italiano l’originale della fattura, vidimata dall’Ufficio. Dal canto suo l’Ufficio Tributario di San Marino trasmette all’Agenzia delle Entrate le fatture cartacee ed, entro 15 giorni, provvede a versare la relativa IVA mentre l’Agenzia delle Entrate, eseguiti i controlli di corrispondenza tra l’importo versato e quello indicato sui documenti, restituirà all’Ufficio Tributario sanmarinese due esemplari delle fatture ricevute.
Acquisti da San Marino senza addebito dell'IVA
Questa procedura è in tutto simile a quella prevista in ambito comunitario. In particolare, l'acquirente italiano deve integrare con l'imposta dovuta la fattura e provvedere alla sua annotazione sia sul registro delle fatture emesse sia sul registro delle fatture di acquisto, con distinta numerazione in riferimento alle fatture di vendita e di acquisto emesse e/o registrate fino a quel momento (operazione meglio conosciuta come "doppia registrazione"). Anche in questo caso, è di fondamentale importanza che l'integrazione avvenga sull'esemplare della fattura "originale" inviata dall'operatore sammarinese, che, pertanto, dovrà contenere i timbri apposti dall'Ufficio tributario.
Le fatture elettroniche emesse dai fornitori di San Marino vengono invece trasmesse allo Sdi dall’Ufficio Tributario sanmarinese. In particolare, qualora il cedente addebiti direttamente l’imposta in fattura dovrà versarla al suo Ufficio Tributario il quale, a sua volta, entro 15 giorni, sarà tenuto a riversarla all’Amministrazione Finanziaria italiana. Quest’ultima, terminati i controlli di corrispondenza tra quanto versato e quanto indicato in fattura, né darà comunicazione sua all’Ufficio Tributario sanmarinese sia al cessionario italiano al fine di consentirgli l’esercizio del diritto alla detrazione.
Le fatture elettroniche emesse senza addebito di IVA devono, invece, essere integrate ad opera del cessionario italiano, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del DPR 633/72, mediante le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche. Segnatamente, trasmettendo un documento informatico allo Sdi (indicando come tipo documento il codice TD19), ovvero manualmente, previa stampa della fattura (si ricorda l’integrazione manuale non sarà tuttavia più consentita a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022). Successivamente, il cessionario residente provvederà alla sua annotazione sia sul registro delle fatture emesse sia sul registro delle fatture di acquisto entro i termini previsti dagli artt. 23 e 25 del DPR 633/72, rispettivamente entro 15 giorni dal mese successivo a quello di ricevimento della fattura ed entro la dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione.
Il DM 21 giugno 2021 fornisce alcuni chiarimenti anche in merito ai trasferimenti di merci a titolo non traslativo della proprietà. In particolare, così come accade in ambito comunitario, anche nei rapporti con San Marino viene stabilito che l’invio di beni deve considerarsi, in via generale, un’operazione assimilata e, pertanto, una cessione non imponibile, o un acquisto imponibile in Italia.
Sfuggono, tuttavia, alle disposizioni sull’assimilazione, gli invii di beni a scopo di perizie o lavorazioni, purché i beni siano successivamente ritrasferiti al committente. Non si considerano assimilate alle cessioni e agli acquisti anche gli invii di merce per l’esecuzione di prestazioni di servizi.
Tuttavia, affinché l’esclusione dall’assimilazione possa effettivamente operare è necessario che le operazioni di trasferimento di beni siano annotate in un apposito registro di “carico e scarico”, da tenere e conservare a norma dell’articolo 39 del DPR 633/72, e che siano documentate da un documento di trasporto che indichi la causale del trasferimento.
Simone Del Nevo, Diego Prandini