Similarmente a quanto avvenuto dal 2008 in materia doganale con l’introduzione della figura dell’Operatore Economico Autorizzato (AEO – Authorized Economic Operator), seguendo il filone della compliance con l’Amministrazione finanziaria anche in materia di Imposta sul Valore Aggiunto verrà introdotta la figura denominata CTP – Certified Taxable Person [COM(2017) 567 final – Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i soggetti passivi certificati], ovvero quella dell’operatore economico che, in base a requisiti peraltro molto simili a quelli previsti per l’AEO, potrà essere ritenuto “affidabile”, e dunque meritorio di semplificazioni ed agevolazioni precluse a chi non potrà vantare tale grado di attendibilità.
Il meccanismo, ormai noto alle imprese anche in altri ambiti, si propone il miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti, attraverso un confronto preventivo rispetto al momento in cui vanno attuati gli obblighi di natura dichiarativa. Tale confronto si sviluppa attraverso uno scambio di informazioni continuo, con la proceduralizzazione delle attività dell’operatore economico volta all’analisi dei rischi, la loro identificazione in termini di probabilità di accadimento e di impatto, la previsione di “contromisure” volte alla riduzione, trasferimento o possibilmente eliminazione dei rischi stessi, come pure della trasparenza con la quale vengono gestite le attività medesime. In caso di esito positivo di questo confronto, che si concretizza normalmente in audit preventivi e successivi al rilascio dello “status”, l’operatore potrà godere di specifici benefici che, di regola, si traducono anche in vantaggi di natura finanziaria ed economica.
Facendo seguito all’istituzione della fatturazione elettronica che, come è ormai noto, dal 1° gennaio 2019 obbligherà tutti all’emissione di fatture esclusivamente in modalità telematica, comprese quelle nei confronti dei privati e non solo in ambito B2B, la Commissione UE sta elaborando un nuovo sistema che prevede l’emissione di fattura con addebito di IVA gravante nel Paese di destinazione e consumo della merce scambiata tra i diversi Paesi membri.
Dopo oltre 25 anni dall’abbattimento delle frontiere all’interno dell’Unione doganale si decide dunque di abbandonare il principio generale di neutralità dell’imposta per gli operatori economici, attuata attraverso il meccanismo della doppia registrazione in acquisto e vendita delle operazioni: stimata in decine di miliardi di euro all’anno la perdita di gettito dovuta alle frodi intra unionali (le c.d. “frodi carosello” che ne sono l’esempio più noto drenano risorse quantificate in 50 miliardi all’anno), a cui si aggiunge il danno per quei contribuenti onesti che si vedono chiamati a rispondere all’erario di comportamenti illeciti posti in essere da altri soggetti, troverà pertanto applicazione un nuovo sistema che obbligherà al versamento dell’imposta quei contribuenti che non potranno godere dell’attribuzione dello status di operatore economico affidabile in materia fiscale.
L’obiettivo principale della Commissione UE è quello di sottoporre a tassazione le operazioni intra unionali nel Paese di partenza dei beni, ma con le aliquote applicate nel Paese di destinazione e consumo dei beni. Tale meccanismo dovrebbe attuarsi attraverso il c.d. One Stop Shop, già attivo limitatamente ai servizi digitali nella sua versione “mini”. Al contempo rimarrebbe la possibilità di esenzione solo a favore dei soggetti certificati.
Il meccanismo premiale
Superando la discrasia oggi esistente tra la possibilità di ottenere la qualifica di affidabilità solo in ambito doganale ma non fiscale, viene dunque previsto il meccanismo premiale anche sul versante tributario, meccanismo che comporterà:
- semplificazioni per l’utilizzo del c.d. call-off stock, utilizzato da molti operatori per evitare esborsi anticipati su beni di futura utilizzazione;
- semplificazioni per le operazioni “a catena”, frequenti per i soggetti operanti nei settori delle materie prime;
- semplificazioni per le prove di non imponibilità delle cessioni intra UE.
La deadline ipotizzata per l’applicazione dell’IVA nel Paese di destinazione delle merci è il 1° gennaio 2021, anche se tale data potrebbe essere anticipata. I soggetti in possesso della qualifica di CTP potranno dunque, a far tempo da tale data, continuare ad usufruire del regime agevolato del reverse charge. Evidentemente questo potrà comportare per i cessionari un beneficio sui flussi di cassa, e può impedire che il fornitore debba obbligatoriamente addebitare l’imposta di un altro Paese membro fatturando dal Paese in cui è stabilito, potenzialmente ad una aliquota meno favorevole per i clienti e creando in tal senso distorsioni dei traffici: potendo scegliere, si cercherà di selezionare fornitori in possesso della qualifica di CTP.
Per un altro verso, i fornitori che addebiteranno l’imposta all’aliquota del Paese di destinazione dovranno comportarsi alla stregua delle cessioni interne, maturando crediti IVA al momento della conclusione della transazione tra gli Uffici fiscali che dovranno “trasferire” gli importi dal Paese del cedente a quello del cessionario: anche questo aspetto potrebbe causare problemi di flussi finanziari ai soggetti che dovessero anticipare cifre significative. Da qui la previsione della figura dei soggetti affidabili CTP, in modo da permettere un’implementazione graduale del sistema IVA definitivo.
Nella prima fase un soggetto passivo certificato potrà quindi, nelle cessioni intraunionali di beni, applicare il reverse charge, e ciò in ragione del fatto che chi acquisirà lo status di CTP è, per definizione, un contribuente affidabile, cosa che esclude il rischio che questi possa non versare l’Imposta sul Valore Aggiunto all’Erario.
Dopo la pubblicazione dei primi due Regolamenti [Regolamento (UE) 2017/2454 e Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2459] e della prima Direttiva [Direttiva (UE) 2017/2455] del VAT Package, sono allo studio, anche all’interno di gruppi di lavoro costituiti da associazioni di categoria e Camere di Commercio, le strade percorribili per l’ottenimento dello status di Certified Taxable Person.
A modestissimo parere di chi scrive, quanto sopra esposto dovrebbe ulteriormente sensibilizzare le imprese ad attrezzarsi sin d’ora per l’ottenimento dell’autorizzazione AEO, riservata ai soggetti che intrattengano scambi con Paesi extra UE, al fine di vedersi attribuire molto più agevolmente anche la “patente” di affidabilità anche sotto il profilo fiscale, posto che i requisiti previsti per la certificazione doganale saranno sovrapponibili in moltissimi punti a quelli che dovranno essere soddisfatti per l’attribuzione della qualifica CTP. Per un approfondimento su quali siano le prerogative richieste per adire all’autorizzazione AEO si rimanda al sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Massimiliano Mercurio