Novità Intrastat 2018: possibili scenari

di lettura

A seguito del confronto istituito tra Agenzia delle entrate e dogane, Istat, Banca d’Italia e associazioni di categoria, iniziano a delinearsi le semplificazioni agli adempimenti relativi ai Modelli INTRA, che saranno formalizzate con un provvedimento direttoriale.

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Le novità riguarderanno i modelli INTRA mensili o trimestrale da presentarsi in relazione al 2018 e gli scopi di tali interventi sono sostanzialmente i seguenti:

  • semplificare gli obblighi comunicativi
  •  evitare duplicazioni.

Si prevede infatti, come conseguenza di tali novità, che il numero dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi si riduca al minimo, essendo inferiore il numero dei soggetti interessati, i quali saranno tenuti ad obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Sulla base di tali principi direttivi, ad esempio, molti dati saranno riscontrabili dalla “comunicazione dati fattura” e dal processo di fatturazione elettronica e saranno quindi condivisi da parte dell’Agenzia delle entrate, anche alle Dogane, Istat e Banca d’Italia, per la parte fiscale e statistica di proprio interesse.

Si ritiene non vi saranno variazioni per quanto concerne la tempistica di presentazione degli INTRA, sia mensili (acquisti e cessioni di beni e servizi) che trimestrali (per le sole cessioni di beni e servizi), che rimane fissata al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). 

Nella Direttiva n. 2006/112/CE (articolo 263) la Comunità europea impone tale periodicità che non può coincidere con quella di invio della “comunicazione dati fatture” (più ampia) pertanto i termini di scadenza non subiranno modifiche.

Analizzando nel dettaglio i vari campi del modello Intrastat, elenchiamo brevemente le novità sostanziali che dovrebbero verificarsi.

Cessioni di beni

Vengono innanzitutto confermate le due periodicità di presentazione:

  • Mensile: gli operatori che nel corso dell’anno precedente abbiano realizzato più di 50.000 euro in uno dei 4 trimestri precedenti
  • Trimestrale: gli operatori che per 4 trimestri consecutivi siano rimasti sotto la soglia dei 50.000 euro in ciascun trimestre.

Per gli operatori mensili inoltre viene confermata l’obbligatorietà del modello in tutti i suoi elementi compresa la colonna “natura della transazione” (imposta dall’art.262 della Direttiva 2006/112/CE).

Viene invece introdotta una nuova soglia per la fornitura dei dati statistici nelle vendite per gli operatori mensili:

  • Dati statistici obbligatori se si superano i 100.000 euro a trimestre
  • Dati statistici facoltativi per chi si colloca tra i 50.000 ed i 100.000 euro a trimestre.

Quest’ultimi saranno tenuti alla presentazione del modello mensile limitatamente ai dati fiscali ossia avranno la facoltà di inviare l’elenco mensile omettendo la compilazione dei dati statistici (che risulteranno opzionali).

Cessione di servizi

Anche in questo caso vengono confermate le due periodicità di presentazione:

  • Mensile: gli operatori che nel corso dell’anno precedente abbiano realizzato più di 50.000 euro in uno dei 4 trimestri precedenti
  • Trimestrale: gli operatori che per 4 trimestri consecutivi siano rimasti sotto la soglia dei 50.000 euro in ciascun trimestre.

Il modello viene confermato in tutte le sue colonne con l’unica novità riguardante i CPA (codici servizio)  che subiranno una sostanziale riduzione (circa del 50%) e saranno codificati con codici a 5 cifre e non più a 6.

Acquisti di beni

Le due “classiche soglie” di presentazione saranno così modificate:

  • Mensile: Operatori che nel corso di uno dei precedenti 4 trimestri abbiano superato la soglia di Euro 200.000 a trimestre (contro gli attuali 50.000),
  • Trimestrale: soppressa.

Si verifica quindi un innalzamento della soglie che obbligano alla presentazione dei modelli mensili:

  • Da 50.000 a 200.000 per i beni,
  • Da 50.000 a 100.000 per i servizi.

Si segnala che tali soglie opereranno in modo indipendente, ovvero al superamento della soglia per i servizi i contribuenti non saranno tenuti all’obbligo per i beni e viceversa.

Il modello Intrastat sostanzialmente non presenta alcuna modifica in termini di dati da dover comunicare, assume però rilevanza “ai soli fini statistici”, pur rimanendo fermo l’obbligo di fornire anche i dati che storicamente avevano rilevanza fiscale.

L’unica vera novità è che tutti gli operatori che abbiano realizzato un ammontare inferiore ai 200.000 euro a trimestre non dovranno compilare più l’intrastat acquisti trimestrale.

Acquisti di servizi

Vengono modificate le soglie che distinguono i contribuenti mensili da quelli trimestrali:

  • Mensile: gli operatori che abbiano realizzato più di 100.000 euro a trimestre
  • Trimestrale: gli operatori che abbiano realizzato meno di 100.000 euro a trimestre.

Ricordiamo che la precedente soglia era di 50.000 euro.

Viene mantenuto l’obbligo di compilazione della dichiarazione intrastat per quanto assumerà valenza esclusivamente statistica (non più fiscale). Anche in questo caso i CPA (codici servizio) saranno codificati con codici a 5 cifre e non più a 6.

Simone Del Nevo e Andrea Clerici

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