Un primo considerevole intervento riguarda la soppressione delle comunicazioni INTRA relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevuti. La disposizione abrogativa - contenuta nell’art. 4 comma 4 del DL 193/2016 - sarà in vigore a tutti gli effetti a decorrere dal 1 gennaio 2017.
I cambiamenti in atto vanno soprattutto a toccare la disciplina del deposito IVA ex art 50 bis d. l. 331/1993. La nuova disciplina fissata dall’art. 4 comma 7 del DL 193/2016 prevede l’abrogazione dal 4° comma del corpo dell’art 50 bis della lettera d), il che significa eliminare qualsivoglia delimitazione a specifiche categorie di beni per l’estrazione dal deposito di beni da parte di soggetti passivi d’imposta che utilizzano o commercializzano detti beni nel territorio nazionale.
Ma è fuor di dubbio il comma 6 del citato art. 50 bis del dl. 331/1993 ad uscirne segnatamente ridisegnato. Nel dettaglio, a decorrere dal 1° aprile 2017, ai fini dell’estrazione dei beni da deposito IVA, non è più necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno nonché il requisito dell’effettiva operatività.
In sostanza per alcune tipologie di imprese la modificata norma, a parere di chi scrive, rappresenta un appesantimento della gestione finanziaria in quanto dal 1° aprile il deposito IVA cambia la sua sfera operativa a tutte le transazioni e chi estrae dovrà, diversamente da quanto previsto dall’attuale norma, assolvere l’imposta con un F24 senza diritto a compensazione, andando così ad incrementare notevolmente il credito IVA nei confronti dello Stato, nonché aumentando la responsabilità del depositario.
Ricordiamo ai lettori che il deposito IVA di cui all’articolo 50 del Dl/ 331/93 ha come obiettivo differire il pagamento dell’IVA, in quanto l’assolvimento della stessa si ha non nel momento in cui i beni sono introdotti nel deposito ma nel momento in cui vengono estratti (e non sempre).
Nel deposito IVA possono essere introdotti beni nazionali e comunitari. Di conseguenza, i beni extracomunitari potranno essere inseriti all’interno di un deposito IVA, soltanto dopo essere stati immessi in libera pratica e pagato i dazi doganali.
Il maggior vantaggio di tale istituto per un’azienda che utilizza tale strumento è il fatto che, finanziariamente parlando, si ottiene un differimento nel momento in cui l’imposta deve essere assolta; di conseguenza, ciò consente alle imprese di ridurre il ricorso al mercato del credito (qualora necessario), riducendo a sua volta gli oneri finanziari che possono pesare sulla stessa. Ora la mutata norma annulla, di fatto, tale vantaggio per tutte quelle imprese che movimentano grandi volumi di merce in regime di deposito IVA, trovandosi queste da una parte costrette a versare l’IVA e, dall’altra, con crediti di ingenti somme d’imposta per i quali dovrà chiedere a rimborso l’eccedenza.
Si evidenzia, inoltre, che l’attuale Dl 193/2016 non ha previsto per tale credito IVA la possibilità di recuperare velocemente tale credito o una corsia preferenziale. Pertanto:
- se da una parte il nuovo impianto normativo del Dl 193/2016 ha di fatto eliminato le limitazioni alla tipologia di merci che possono essere introdotte in un deposito IVA in quanto ora sono ammesse tutte le cessioni di beni eseguite mediante l’introduzione in un deposito Iva
- dall’altra chi estrae assolve l’imposta senza diritto a compensazione. In particolare su questo ultimo punto si evidenzia che per gli acquisti comunitari con l’estrazione l’assolvimento ha solo rilevanza contabile; mentre per le altre con versamento diretto in F24 con divieto di compensazione entro il 16 del mese successivo ovvero con l’utilizzo del plafond IVA.
Il decreto, inoltre, dettaglia la responsabilità per il pagamento d’imposta al momento dell’estrazione. L’attuazione e la corretta gestione delle nuove regole prevedono che sia il gestore del deposito fiscale il soggetto tenuto a farsi carico del versamento dell’imposta seppure in nome e per conto di colui che effettua l’estrazione. Ad ogni modo tra i due soggetti viene creandosi un vincolo di responsabilità solidale per il versamento, da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data di estrazione.
In questo contesto il nuovo comma 6 ha stabilito che il soggetto che procede all’estrazione annoterà nel solo registro acquisti, e dunque non più anche nel registro delle fatture emesse, l’autofattura unitamente ai dati della ricevuta del versamento suddetto.
Se si aggiunge che muta anche il processo di estrazione dal deposito per i soggetti che si identificano come esportatori abituali che effettuano l’acquisto senza pagamento dell’imposta, capiamo come la fattispecie del deposito IVA cambia completamente regole, allargando la sua sfera operativa.
L’esportatore abituale deve comunicare telematicamente i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle Entrate, a sua volta tenuta a rilasciare ricevuta, dunque secondo le modalità previste in via ordinaria per l’acquisto da fornitori nazionali.
Altra importante novità attiene ai termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA. Verranno da un lato ad introdursi delle mini dichiarazioni IVA trimestrali, mentre dall’altro, per le dichiarazioni annuali IVA si dispone un lasso temporale più ampio per la presentazione, compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo.
In conclusione, seppur vada salutata con favore la novità legislativa, relativamente alla finalità anti-evasive, che probabilmente creerà un notevole incremento di gettito, tuttavia, per quelle imprese che utilizzano il Deposito IVA, la nuova norma rappresenta decisamente un aggravio nella gestione della tesoreria. Seguiremo da vicino l’argomento allo scopo di tenere aggiornate le imprese interessate.
Giuseppe De Marinis