23 settembre 2013

Monitoraggio fiscale attività internazionali: la compilazione del quadro RW

di lettura

L’art 9 della legge 6 agosto 2013 n. 97 ha modificato obblighi, contenuto e sanzioni relative alla compilazione del quadro RW delle dichiarazione dei redditi.

Monitoraggio fiscale attività internazionali: la compilazione del quadro RW

Il monitoraggio fiscale per le attività internazionali ossia la rilevazione ai fini tributari di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (investimenti finanziari e patrimoniali) poggia su due principi.

  • Le persone fisiche (non le società) residenti in Italia che, al termine del periodo di imposta detengono attività all'estero, devono segnalarle nella dichiarazione dei redditi.
  • Nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (quadro RW) deve essere indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria (i flussi di denaro relativi alle partecipazioni e finanziamenti soci, ad esempio).

Le eccezioni alla segnalazioni potevano essere così riassunte:

  • a) l'obbligo di dichiarazione non sussisteva se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo di imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro
  • b) gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistevano per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti (es. Fiduciarie) e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti erano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

La violazione degli obblighi di monitoraggio era pesantemente sanzionata (in generale con una sanzione dal 10 al 50 per cento dell'importo degli attivi non dichiarati).

Con decorrenza 4 settembre 2013 che verranno recepite ai fini informativi nell’UNICO 2014 (non quello in scadenza il 30 settembre 2013) a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 9 della legge 6 agosto 2013 n. 97, sono state introdotte le seguenti novità:

  • abrogazione della "regola b” di cui sopra e quindi il venir meno dell'obbligo di segnalare nel modulo RW (sezione prima) della dichiarazione dei redditi i trasferimenti esteri attuati attraverso soggetti residenti senza il tramite di intermediari italiani e dell'obbligo di segnalare nel modulo RW (sezione terza) della dichiarazione dei redditi i trasferimenti da, verso e sull’estero relativi agli investimenti detenuti all’estero
  • sono state conseguentemente eliminate anche le pesanti sanzioni per l’omessa o incompleta compilazione delle suddette sezioni della dichiarazione dei redditi
  • mitigate le sanzioni per l’omessa od incompleta compilazione della sezione seconda del quadro RW (quella che attiene alla cosiddetta "regola a)" di cui sopra, che rimane in vigore) ora prevista in misura variabile dal 3% al 15% dell’importo non indicato e l’eliminazione della "confisca per equivalente" (la misura della sanzione è però raddoppiata dal 6% al 30% nel caso in cui l’investimento non indicato sia detenuto in un paese black list
  • possibilità di regolarizzare il quadro RW, attraverso ravvedimento, entro il 90° giorno successivo alla scadenza del temine di presentazione della dichiarazione pagando unicamente la sanzione di € 258,00.

La legge 97/2013, tuttavia, ha anche ridefinito l’ambito soggettivo della disciplina estendendo l’obbligo di compilazione del quadro RW, prima previsto solamente per persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, anche ai “titolari effettividegli investimenti esteri secondo la normativa dell’antiriciclaggio (a titolo esemplificativo si considerano titolari effettivi le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica attraverso il possesso o controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente – pari al 25% - delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica).

La dichiarazione sarà dovuta anche nei casi in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a entità giuridiche, siano riconducibili a persone fisiche.

Si evidenzia, infine, che il testo della legge 97/2013 non contiene più il riferimento alla soglia di € 10.000,00 (vedi sopra "Eccezione a") al di sotto della quale il quadro RW non deve essere compilato.  Il monitoraggio  riguarda pertanto tutte le attività e gli investimenti detenuti all’estero.

Gian Luca Giussani

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