La bozza di questo documento è disponibile nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate ed immediatamente utilizzabile dagli operatori (come chiarito dalla Risoluzione 6 settembre 2002, n. 289 della stessa Agenzia).
Con la pubblicazione sulla G.U. 30 agosto 2002, n. 203, del D. Lgs. 19 giugno 2002, n.191, infatti, entrano in vigore, a far data dal 31 agosto 2002, le modifiche in materia di rappresentanza fiscale dei soggetti non residenti previste dalla direttiva comunitaria 2000/65/CE.
I soggetti non residenti che esercitano attività d'impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità Europea (o in un Paese extracomunitario con il quale esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciprocità d'assistenza in materia di imposizione indiretta) e che intendono assolvere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA, possono identificarsi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, del D.P.R n. 633/1972, introdotto nella disciplina IVA interna dal D.Lgs. n. 191/2002.
Il modello per l'identificazione diretta (da presentarsi prima dell'effettuazione delle operazioni rilevanti in Italia agli effetti dell'IVA) è unico per tutti i non residenti - persone fisiche, enti o società - e serve, oltre che per identificarsi, anche per comunicare ogni successiva variazione di dati o la cessazione dell'attività.
La dichiarazione di identificazione deve essere presentata direttamente o a mezzo di persona appositamente delegata, ovvero spedita con raccomandata all'Ufficio competente. Le variazioni dati o la cessazione d'attività, invece, possono essere presentate anche in via telematica direttamente dal soggetto non residente oppure servendosi di intermediari abilitati (in tal caso, andrà compilato l'apposito quadro relativo all'impegno alla trasmissione telematica).
Nell'ambito dei dati richiesti dal modello ANR/1, si segnalano quelli relativi all'indicazione dell'Ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del soggetto (l'adempimento risponde ad evidenti motivi di cautela fiscale, considerato che la responsabilità per eventuali violazioni della normativa IVA, grava esclusivamente sull'operatore estero). Ai fini dell'attività di controllo sulle operazioni eseguite in regime di identificazione, inoltre, è previsto che, con la sottoscrizione della dichiarazione, il soggetto non residente si impegni all'esibizione delle scritture contabili entro i termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria italiana.
Su tale aspetto è atteso un intervento ufficiale volto a chiarire se tale previsione implichi, a carico degli operatori, l'obbligo di tenere la contabilità IVA secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972, ovvero se si tratti, più semplicemente, dell'impegno ad esibire le scritture contabili tenute dal soggetto estero in base alla normativa vigente nel proprio Stato.
L'operatore che intende identificarsi deve altresì indicare il tipo di attività svolta nello Stato in cui è stabilito, individuandola in base al codice attività secondo la vigente classificazione, consultabile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze o in quello della stessa Agenzia delle Entrate.
La richiesta è conforme alla previsione normativa di cui al quinto comma del nuovo art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone che possono avvalersi dell'identificazione diretta i soggetti che "esercitano attività d'impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea" o in un Paese extracomunitario in rapporto di reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta. Al riguardo, si segnala che la bozza di istruzioni alla compilazione del modello prevede anche l'allegazione di apposita "certificazione attestante la qualità di operatore economico posseduta nello Stato di appartenenza" (sulla natura e le caratteristiche di tale attestazione dovranno essere forniti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate).
Obbligo di identificazione
Ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del decreto n. 633/1972, così come modificato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 191/2002, la nomina del rappresentante fiscale, o in alternativa l'identificazione diretta, è obbligatoria nel caso in cui il soggetto non residente effettui, nel territorio dello Stato, operazioni rilevanti ai fini IVA "nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni", ovvero di privati consumatori o, comunque, di soggetti che si comportano come tali (è il caso, ad esempio, degli enti non commerciali che, seppur dotati di partita IVA, effettuano acquisti nell'ambito della propria attività istituzionale). In base alle disposizioni del successivo terzo comma del medesimo art. 17, gli obblighi relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, da soggetti non residenti non identificati direttamente e privi di rappresentante fiscale, continuano, invece, ad essere assolti "dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni" mediante il meccanismo dell'autofattura.
Restano in ogni caso escluse dal novero delle operazioni "autofatturabili", le prestazioni di servizi di cui all'art. 7, comma 4, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio, leasing di autovetture), rese da soggetti domiciliati o residenti o con stabile organizzazione nei Comuni di Livigno e Campione d'Italia (considerati extraterritoriali ai sensi della lett. a), del primo comma dell'art. 7 del decreto n. 633/1972); per tali operazioni si rende obbligatoria l'emissione della fattura da parte del prestatore, il quale dovrà, conseguentemente, identificarsi nel territorio dello Stato in base alle nuove disposizioni o ivi nominare un rappresentante fiscale.
Stabile organizzazione
La nuova formulazione del secondo comma, dell'art. 17, del D.P.R. n. 633/1972, non contiene più alcun riferimento all'esistenza di una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente. Conseguentemente, come risulta dalle stesse istruzioni al modello ANR/1, l'operatore estero potrà procedere all'identificazione diretta anche in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Per quanto riguarda i soggetti dotati di un proprio rappresentante fiscale, si osserva, come già sopra precisato, che il ricorso alla procedura dell'identificazione di cui all'art. 35-ter si pone come alternativo al mantenimento di tale forma di rappresentanza nello Stato. Tali soggetti, pertanto, se intendono adottare il sistema dell'identificazione diretta, devono preliminarmente presentare una dichiarazione di cessazione dell'attività, con chiusura della partita IVA richiesta per loro conto dal rappresentante fiscale precedentemente nominato, compilando i modelli di variazione attualmente in uso (modello AA9/6 per le persone fisiche e modello AA7/6 per i soggetti diversi dalle persone fisiche), secondo le modalità illustrate dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 289 del 6 settembre 2002.
Sulla scorta delle indicazioni contenute nella citata pronuncia, infatti, in attesa di poter utilizzare i nuovi modelli anagrafici AA9/7 e AA7/7 (che potranno essere validamente presentati a partire dal primo gennaio 2003), i soggetti che vogliono avvalersi immediatamente del nuovo sistema, sostituendo il vecchio rappresentante fiscale, dovranno procedere come di seguito.
Per sostituire il "vecchio" rappresentante fiscale
Per i soggetti esteri persone fisiche, il rappresentante fiscale dovrà presentare il modello AA9/6, barrando la casella 3 del Quadro A relativa alla cessazione di attività. In questo modo, verrà chiusa la partita IVA a suo tempo richiesta dal rappresentante fiscale. L'operatore non residente provvederà poi alla presentazione del modello ANR/1, barrando la casella 1 del Quadro A di detto modello ed indicando nel quadro B, Sezione 1, il codice fiscale acquisito dal soggetto estero all'atto della nomina del rappresentante fiscale. Il modello dovrà essere presentato prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si intende adottare il sistema dell'identificazione diretta.
Quanto ai soggetti esteri diversi dalle persone fisiche, questi compilano il modello AA7/6, barrando, oltre alla casella 4 del Quadro A relativa alla cessazione di attività, anche la casella P. In tal modo, risulterà chiusa la partita IVA richiesta dal rappresentante fiscale per conto del soggetto non residente, ma sarà conservato il codice fiscale già attribuito che dovrà essere successivamente indicato nel modello per la richiesta di identificazione diretta (Quadro B, Sezione 2).
L'operatore provvederà poi alla presentazione del modello ANR/1 (barrando la casella 1 del Quadro A) anteriormente all'effettuazione di operazioni che siano rilevanti in Italia agli effetti dell'imposta.
Norme di coordinamento
Al fine di coordinare le nuove disposizioni in materia di identificazione diretta con la disciplina IVA interna ed intracomunitaria, il D.Lgs. n. 191/2002 provvede a modificare gli artt. 38-ter (contenente le norme per l'esecuzione dei rimborsi ai soggetti non residenti) e 40 (relativo all'individuazione dell'ufficio competente a gestire i rapporti con gli operatori esteri) del D.P.R. n. 633/1972, nonché gli artt. 44 (relativo ai soggetti passivi d'imposta nelle operazioni intracomunitarie) e 50-bis (che consente ora ai gestori dei depositi fiscali di utilizzare un'unica partita IVA per tutti i soggetti non residenti dagli stessi rappresentati) del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
Riccardo Zavatta e Massimo Sirri