1. Legge Europea
La Legge Europea 2014 (L.29 luglio 2015 n.115), entrata in vigore il 18 agosto 2015, interviene in materia di IVA ed in particolare sulla disciplina degli scambi intracomunitari. Sono stati riformulati gli articoli 38 comma 5 lett. a) e 41, comma 3 del DL 331/93 in tema di trasferimenti di beni tra l’Italia e gli altri Stati membri per l’effettuazione di perizie, operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali.
La modifica si è resa necessaria in quanto la Corte di Giustizia UE del 6 marzo 2014, cause riunite c-606/12 e c 607/12, Dresser -Rand aveva confermato l’incompatibilità della disciplina italiana all’art. 17 paragrafo 2 lettera f) della Direttiva 2006/112/CE. Modifiche sono state apportate anche alla disciplina Iva relativa a talune importazioni di merci di valore modesto per un analogo problema di procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.
Modifiche agli artt 38 e 41 D.L. 331/93
Previgente normativa
In sostanza, secondo la formulazione precedente (art. 38 comma 5 lett.a DL 331/93), l’introduzione in territorio nazionale di beni oggetto di perizia, lavorazione o manipolazione usuali, non costituiva operazione assimilata all’acquisto intracomunitario se i beni venivano restituiti al committente nello Stato di provenienza ovvero per suo conto in un altro Stato della Ue o al di fuori del territorio Ue.
Per rispettare il suddetto requisito era sufficiente che i beni dopo la lavorazione non rimanessero in Italia.
Analogo discorso nella precedente formulazione valeva per l’ipotesi contraria, la cessione. Infatti l’art. 41, comma 3 DL331/93, considerava non assimilabile ad una cessione intracomunitaria l’invio di beni oggetto di perizia, perfezionamento o di manipolazioni usuali in un altro Stato membro senza prevedere altre condizioni.
Attuale normativa
Le modifiche introdotte riallineano la normativa italiana alla Direttiva UE, stabilendo che non si realizza una cessione comunitaria o un acquisto comunitario solo nella fattispecie in cui il trasferimento in un altro Stato membro del bene, rimasto temporaneamente in suddetto Stato, sia destinato ad essere rispedito in un momento successivo esclusivamente nello Stato di origine.
Le conseguenze non sono insignificanti poiché operazioni che precedentemente consentivano agli operatori il beneficio del regime iva sospensivo, comportano dal 18 agosto la necessità per l’imprenditore italiano all‘estero o per l’operatore straniero in Italia di identificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale.
Modifiche alla disciplina Iva relativa a talune importazioni di merci di valore modesto
Dalla data del 18 agosto le prestazioni di servizi connesse alle importazioni di beni di modico valore e le importazioni di carattere non commerciale non saranno più assoggettate a Iva e dazi doganali. La modifica si è resa necessaria, come anzidetto, per chiudere una procedura di infrazione pendente sull’Italia.
Previgente normativa
La non imponibilità dei servizi connessi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile era limitata ai soli servizi che, in quanto ricompresi nel valore delle merci dichiarato all’importazione, avessero scontato l’Iva in dogana. Essendo le suddette importazioni in franchigia di Iva, i servizi ad esse afferenti finivano per scontare l’applicazione dell’iva.
Attuale normativa
Viene riconosciuta la non imponibilità a prescindere dal loro assoggettamento ad Iva in Dogana. Viene subordinata la non applicazione dell’imposta alla sola condizione che i corrispettivi di tali servizi accessori siano inclusi nella base imponibile (ad es. nel valore dei beni dichiarato all’atto dell’importazione).
2. Decreto legislativo sull’internazionalizzazione delle imprese
Il Decreto Legislativo sulla Internazionalizzazione delle imprese approvato in via definitiva il 6 agosto, pubblicato in data 22.09.2015, è un provvedimento complesso, contenente numerose e significative novità in tema di fiscalità internazionale.
Costi black list e “valore normale”
Uno degli interventi di semplificazione più volte sollecitato dal mondo delle imprese sicuramente riguarda la discriminante per la deducibilità dei costi black list.
Già precedentemente, in conseguenza delle disposizioni della Legge di Stabilità 2015, con il Decreto firmato dal MEF il 27 Aprile 2015 vi era stato un intervento sulla black list di cui al D.M. 23 gennaio 2002, mediante la cancellazione dalla vecchia lista di 21 Paesi. (Consulta il testo della Gazzetta ufficiale)
Ora con il Decreto citato viene stravolto il funzionamento della disciplina dell’art 110 T.U.I.R comma 10.
Previgente normativa
Il comma 10 dell’art. 110 conteneva una presunzione legale di fittizietà delle operazioni commerciali realizzate con soggetti aventi sede in un paradiso fiscale. Pertanto le operazioni venivano considerate simulate, fatta salva la possibilità per l’impresa residente di darne prova contraria. La presunzione era relativa e perciò superabile mediante la dimostrazione di una delle seguenti esimenti, alternative tra loro:
- Il fornitore estero ha un’attività economica effettiva;
- Le operazioni estere corrispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.
Attuale normativa
L’art. 5 del Decreto Legislativo sulla Internazionalizzazione delle imprese stravolge il funzionamento della disciplina e pertanto si passa da una presunzione relativa di indeducibilità dei costi black list ad una loro automatica deduzione, purchè a fronte di operazioni ovviamente intercorse e nei limiti del loro valore normale. Quindi viene assicurata per il contribuente la deduzione dei costi black list, non anomali, in quanto sostenuti nei limiti del loro valore normale. Resta da chiarire tuttavia l’applicazione del concetto di valore normale.
E’ stata eliminata inoltre la prima esimente ed è rimasta la seconda relativa alla dimostrazione che le operazioni intercorse rispondano comunque ad un effettivo interesse economico, al fine di poter dedurre la parte di costo black list eccedente il valore normale. Si tratta di una novità molto importante perché produce i suoi effetti già a partire dal periodo di imposta 2015.
Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale
Tra le tante novità contenute nel Decreto Legislativo sulla Internazionalizzazione delle imprese, merita una particolare menzione la riforma del ruling internazionale.
Si tratta di una sorta di restyling atteso da diverso tempo. E’ finalizzato ad attrarre nuovi investitori esteri e a garantire un contesto normativo di maggiore certezza. Le novità introdotte accrescono pertanto la cooperazione e il dialogo nell’ambito dei rapporti tra Agenzia delle Entrate e contribuente e relegano i tradizionali controlli ex post a ipotesi eventuali e marginali, così da ridurre il rischio di contenziosi e soprattutto di attenuare il rischio di doppia imposizione internazionale.
In sostanza la norma introduce nuove possibilità per le imprese che svolgono attività internazionale, di avviare accordi preventivi con l’Agenzia delle Entrate. In particolare i suddetti accordi riguardano numerose tematiche:
- Prezzi dei trasferimenti infragruppo con controparti estere
- Valori di ingresso o di uscita in caso di trasferimento della residenza
- Valutazione preventiva di casi di stabile organizzazione in Italia
- L’attribuzione di utili e perdite tra stabile organizzazione e casa madre
- Applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti
Un’interessantissima novità prevista dal decreto riguarda la c.d “branch exemption”. In sostanza viene concessa all’impresa residente in Italia la possibilità di derogare al principio di tassazione mondiale. In seguito alla suddetta opzione l’impresa residente in Italia potrà non fare assumere rilevanza fiscale agli utili e alle perdite realizzate dalle sue stabili organizzazioni.
Si tratta di un regime presente in altri contesti europei che rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate le modalità di applicazione dell’opzione e che distingue le stabili nuove da quelle preesistenti. Una disciplina particolare viene prevista per le stabili localizzate in paradisi fiscali.
Le caratteristiche principali sono le seguenti:
- L’opzione è irrevocabile
- Il regime di esenzione deve riguardare tutte le stabili organizzazioni estere.
Si tratta di un regime estremamente interessante, tuttavia le due condizioni sopraesposte potrebbero raffreddare gli entusiasmi degli operatori, in quanto l’irrevocabilità della scelta potrebbe essere un ostacolo insormontabile.
Infatti la norma consente di non fare assumere rilevanza, non solo agli utili ma anche alle perdite e pertanto un operatore difficilmente è propenso a vincolarsi in futuro, senza essere in grado di effettuare una scelta di convenienza. Invero, affinché sia vantaggiosa la scelta, l’operatore dovrebbe essere in grado oggi di stimare il saldo netto dei futuri investimenti.
Alberto Perani