Questi si caratterizzano per il fatto di essere prestati interamente in modalità telematica, in quanto hanno per oggetto un bene o un servizio fruibile in forma digitale, tramite l'utilizzo di una rete elettronica. L'art. 7 del Reg. UE 282/2011 definisce i servizi elettronici (ossia "prestati tramite mezzi elettronici") come servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
A livello indicativo sono servizi elettronici:
- la fornitura di siti web e web-hosting; la gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- la fornitura di software e il relativo aggiornamento;
- la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza;
- la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito internet che operi come mercato online, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
- le offerte forfetarie di servizi internet (Internet service packages) nelle quali la componente delle telecomunicazione è accessoria o subordinata, comprendenti, oltre al semplice accesso alla rete, altri elementi quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti online, ecc.
Le novità hanno come unico obiettivo quello di semplificare e ridurre l’onere gravante sulle imprese stabilite in uno Stato membro che prestano tali servizi occasionalmente in altri Stati membri. L’Unione Europea ha valutato quindi opportuno introdurre una soglia a livello comunitario al di sotto della quale tali prestazioni restano imponibili ai fini dell’IVA nello Stato di residenza del prestatore-azienda.
Dal 1 gennaio 2019 verrà introdotta una soglia di 10.000 euro annui al di sotto della quale gli operatori che prestano servizi di telecomunicazione, teleradio diffusione ed elettronici nei confronti di “privati consumatori” potranno applicare l’IVA nello Stato membro in cui sono stabiliti, evitando gli adempimenti oggi in vigore.
Normativa attuale
L’attuale normativa con riferimento ai servizi elettronici-commercio elettronico diretto resi nei confronti di privati consumatori residenti in altro paese UE, impone l’applicazione dell’IVA del paese ove è ubicato il consumatore/utilizzatore privato finale.
Questo impone agli operatori UE o Extra UE con clienti privati nel mercato europeo di dotarsi di partita IVA in ciascun paese o aderire al cosiddetto sistema MOSS (Mini One Stop Shop). L’opzione per il MOSS consente alle aziende di non doversi identificare in tutti gli Stati membri in cui sono domiciliati i clienti, registrandosi, invece, presso un’unica autorità, coincidente con quella di propria identificazione fiscale, la quale costituirà il punto di riferimento per tutti gli adempimenti IVA.
Novità e semplificazioni fiscali 2019
Le semplificazioni fiscali in vigore dal 2019 permetteranno alle aziende che prestano servizi per importi sotto la soglia annuale di Euro 10.000 di fatturare applicando l’IVA nazionale.
Inoltre dal 2019 la disciplina del MOSS sarà estesa ai soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, se non sono stabiliti nella UE, ma registrati ai fini IVA in un Paese membro. Sempre per sistema MOSS il termine di presentazione della dichiarazione trimestrale sarà differita dal giorno 20 al giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento. Le regole di fatturazione seguiranno quelle del paese in cui si è ubicati.
Bisognerà attendere sino al 2022 per l’applicazione delle nuove regole IVA relative al commercio elettronico indiretto (relativo alla vendita online a privati di beni). A partire da tale data saranno abolite le soglie attuali di Euro 35.000/100.000, introducendo l’obbligo di applicare l’IVA del paese del consumatore (sopra soglia di euro 10.000) estendendo a tale forma di commercio online il sistema MOSS sopra descritto.
Verranno introdotte novità anche per le importazioni di beni di valore non superiore a 150 euro con possibilità di nominare un intermediario stabilito nella UE che adempia agli obblighi d’imposta per conto del cedente. Pertanto sarà eliminata l’attuale franchigia che esclude l’applicazione dei dazi doganali e dell’IVA in sede di importazione di beni di valore non superiore a 22 euro.
Gian Luca Giussani