La fattura di esportazione in Italia può alternativamente essere emessa in formato tradizionale “cartaceo” oppure in formato elettronico, ma in ogni caso deve consentire agli organi di controllo (Agenzia delle Dogane su tutti ) di poter rilevare alcuni elementi indispensabili.
Molte aziende italiane a tutt’oggi non hanno optato per la fatturazione elettronica nelle operazioni con i Paesi extra-Ue, in quanto l’eventuale comunicazione dell’operazione nell’esterometro non è comunque dovuta, grazie alla presenza della bolletta doganale di esportazione.
Elementi della fattura di export
Proprio la dichiarazione doganale di esportazione attinge la gran parte delle informazioni necessarie alla sua presentazione in dogana dalla fattura commerciale ed è per questo motivo che riteniamo opportuno fornire una rapida rassegna degli elementi che devono caratterizzare una “buona” fattura di export.
Non imponibilità IVA
- Non imponibile ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettere A, DPR 633/72 nel caso di trasporto internazionale curato dal cedente nazionale
- Non imponibile ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera B, DPR 633/72 nel caso di trasporto internazionale curato dal cessionario estero
Fattura immediata o differita
Nonostante la normativa fiscale preveda la possibilità di emettere alternativamente fatture immediate o differite la necessità di dover dichiarare un valore di transazione in dogana rende “di fatto” necessario procedere con l’emissione di fatture immediate accompagnatorie. In alternativa si dovrebbe emettere un documento valorizzato che accompagni la merce per poi emettere in un secondo momento la vera e propria fattura commerciale (soluzione francamente non suggerita)
Elementi indispendabili
Sono previsti dall’articolo 21 del DPR 633/72: denominazione o ragione sociale della ditta esportatrice, data e numerazione, natura, qualità e quantità dei beni, corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione del valore delle merci
Elementi facoltativi
- Fare riferimento all’eventuale documento di trasporto (DDT): indispensabile nel caso di fatturazione differita
- Indicazione dell’esatto riferimento all’accordo commerciale di vendita Incoterm edizione 2020: elemento indispensabile della casella 20 della bolletta doganale di esportazione
- Indicazione della modalità di trasporto con la quale vengono consegnate le merci
- Indicazione del nominativo del vettore incaricato del trasporto
- Indicazione del luogo di consegna convenuto
- Indicazione della quantità della merce con particolare riferimento al peso netto e lordo ed al numero e specie di colli oggetto della spedizione
- Nomenclatura combinata (voce doganale): elemento indispensabile per compilare la casella 33 della bolletta doganale dei esportazione. Si ricorda che tale codice, per le esportazioni composto di 8 cifre, viene indicato sotto la responsabilità dell’esportatore. Raccomandiamo alle aziende esportatrici di prestare la massima attenzione nell’individuazione di tale codice che merita un apposito studio da parte di esperti sia di prodotto che di regole di attribuzione delle tariffe doganali
- Indicazione della forma di pagamento pattuita per le merci oggetto della spedizione
- Raramente qualche Paese di destinazione può ancora richiedere la dichiarazione ai fini valutari: “dichiaro sotto la mia responsabilità ed in particolare agli effetti delle vigenti disposizioni valutarie che il prezzo indicato nella fattura è vero e reale e che pertanto nessun’altra corresponsione in qualsiasi forma o modalità va a favore o a carico dell’impresa da me rappresentante in relazione all’operazione per la quale la fattura stessa è stata emessa”
- Firma della fattura: Sin dal 1979 il Consiglio di Cooperazione doganale ha richiesto agli Stati Membri di rinunciare alla pretesa di una firma sulla fattura commerciale. Può capitare però che alcuni Stati extraue ancora pretendano tale indicazione. Tuttavia in presenza di alcune dichiarazioni di origine preferenziale si rende obbligatoria la presenza della firma
- Indicazioni di origine non preferenziale: si suggerisce a livello di riga dettaglio della fattura di indicare sempre l’esatto Paese di origine di ogni singolo item venduto: informazione questa necessaria per consentire una corretta emissione dei un certificato di origine della CCIAA
- Indicazioni di origine preferenziale: La frase da inserire in calce alla fattura: “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n…) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE.” Segue la firma del legale rappresentante o del procuratore. Si ricorda che questa frase è “libera” (non necessita di alcuna autorizzazione doganale) per spedizioni di valore inferiore ai 6.000 euro mentre richiede un’autorizzazione doganale per spedizioni di valore superiore ai 6.000 euro. Per poter rilasciare la dichiarazione senza limiti di importo si deve assumere lo status di esportatore autorizzato a rilasciare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura. Per ottenere il citato status si deve inoltrare PEC alla dogana competente per territorio e superare un eventuale audt in azienda (finalizzato a verificare il rispetto delle regole di origine preferenziale da parte dell’esportatore). Ricordiamo infine che analoga dichiarazione può essere richiesta per effettuare le esportazioni che riconoscono la banca dati REX (Es. Canada e Giappone). Anche in questo caso la dichiarazione sarà libera (senza bisogno di alcuna autorizzazione doganale) per spedizioni di valore inferiore ai 6.000 mentre necessiterà dell’autorizzazione rilasciata dalla dogana per importi superiori (previa richiesta di iscrizione in banca dati REX)
Simone Del Nevo