Ne deriva che chiunque, sia esso persona fisica o giuridica, è in linea di principio titolato a spedire o far trasportare beni a partner esteri, eventualmente dotandosi delle prescritte autorizzazioni per talune tipologie di operazioni in ragione della natura della merce e/o del Paese di destinazione, facendo scortare o comunque pervenire a chi di competenza un “set” documentale necessario per l’ingresso e l’espletamento delle formalità doganali di importazione a destino.
Tra i documenti che accompagnano le spedizioni in esportazione, certamente riveste particolare importanza la fattura commerciale. Posto che la compravendita è una delle possibili motivazioni per cui si inoltrano beni all’estero, val la pena ricordare che le merci possono essere movimentate per le più svariate ragioni, anche senza passaggio di proprietà delle stesse.
Si pensi ad esempio a beni temporaneamente esportati per partecipare a fiere, manifestazioni, esposizioni, o per essere valutate da potenziali acquirenti, così come per essere riparate, riattate, modificate in qualche modo, o infine per essere ivi utilizzate se trattasi di macchine, attrezzi, utensili che al termine delle operazioni rientreranno. In tutti questi casi non vi sarà evidentemente una fattura di vendita, ciò non di meno da un punto di vista doganale occorrerà comunque non solo valorizzare la merce, ma anche dettagliarne tutte le informazioni che le dogane, sia in uscita sia in entrata, chiedono di dichiarare attraverso le prescritte forme all’atto dell’attraversamento dei confini.
Che si tratti di una vera e propria fattura commerciale attestante una vendita, o che si tratti di altro documento che, normalmente, definiamo “fattura proforma”, o “lista valorizzata”, bisognerà fornire con essa un set minimo di informazioni riguardanti i beni che si stanno movimentando.
Indicazioni da inserire nella fattura export
Con riguardo alle indicazioni che devono obbligatoriamente comparire sulle fatture, in Italia l’art. 21 comma 2 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, la c.d. “Legge IVA”, così dispone:
- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
L’articolo sopra riportato è stato quasi interamente riscritto dalla Legge 288/2012 (c.d. Legge di stabilità 2013), in cui è stato inserito quanto aveva previsto il D.L. 11 dicembre 2012 n. 216 recante “Disposizioni urgenti volte a evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione Europea (c.d. “Decreto salva infrazioni”), che però non fu approvato a causa della anticipata fine della legislatura a seguito delle dimissioni del Governo Monti e che era stato predisposto per il recepimento della Direttiva 2010/45/UE (c.d. seconda “Direttiva fatturazione”, dopo la prima del 20.12.2001 n. 2001/115/CE) che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE (cosiddetta “Direttiva IVA”). Tali modifiche si sono rese necessarie per disciplinare, tra l’altro, le modalità di emissione delle fatture elettroniche.
Obbligo di emissione fattura
Esiste dunque un obbligo generale di emissione della fattura secondo l’art. 21 comma 2 sopra riportato. Inoltre, esiste un obbligo di emettere fattura per le seguenti categorie di operazioni:
Operazioni di cui all’art. 21, comma 6, del DPR n. 633 del 1972:
- cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti alla vigilanza doganale;
- operazioni non imponibili connesse al traffico internazionale (es: cessioni all’esportazione, servizi internazionali, ecc.);
- operazioni esenti, fatta eccezione per le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie e dei giochi di abilità, nonché altre operazioni analoghe di cui all’art. 10, primo comma n. 6) del DPR n. 633 del 1972.
- operazioni soggette al regime speciale per i beni usati e per le per agenzie di viaggio.
Operazioni di cui all’art. 21, comma 6-bis, del DPR n. 633 del 1972:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";
- cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".
Dunque ai sensi dell’art. 21, comma 6 lett. c) l’emissione della fattura non è obbligatoria per le operazioni esenti di cui all’articolo 10, primo comma, n. 6) del DPR 633 del 1972, che sono le seguenti: le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e altri enti, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate. Per determinate categorie di operazioni esenti non sussiste obbligo di emissione di fattura, se non è richiesta dal cliente all’atto di effettuazione dell’operazione.
In sintesi, tale regola vale per le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, per le operazioni che si riferiscono all’oro e alle valute, per le operazioni concernenti la riscossione dei tributi, per le operazioni riguardanti l’esercizio di scommesse e all’esercizio del gioco nelle case autorizzate, per le locazioni e gli affitti di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio dei veicoli, per le quali non è prevista la destinazione edificatoria, e di fabbricati, per le prestazioni di mediazione, mandato e intermediazione relative a varie tipologie di operazioni esenti, per le prestazioni del servizio postale universale e per le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e per quelle inerenti la visita di musei e simili (vedasi art. 22 del DPR n. 663 del 1972).
Fatture per merce destinata all’esportazione
Con riferimento a quelle emesse per merce destinata all’esportazione, è opportuno prevedere l’indicazione di altri dati necessari a meglio identificare la merce anche e soprattutto al fine di espletare le formalità doganali.
Quanto previsto alla lettera g) del sopra riportato art. 21 comma 2, ovvero natura, qualità e quantità dei beni, nelle fatture export viene ulteriormente specificato attraverso la classificazione doganale delle merci (natura e qualità), nonché dal numero dei colli, dal tipo di imballaggio (cartoni, scatole, palette, fusti, o quant’altro) dei medesimi e dai pesi lordo e netto. Per taluni beni è opportuno precisare anche quella che sulle dichiarazioni doganali è definita “unità supplementare”, che, secondo i casi, si sostanzia ad esempio in numero di pezzi, litri, metri quadrati, ecc.
Soffermandoci sulla classificazione doganale delle merci, nulla vieta di riportare la c.d. “nomenclatura combinata” delle merci, la codifica di otto cifre prevista dalla TARIC, la Tariffa Integrata Comune . Poiché l’armonizzazione internazionale sul tema si ferma al c.d. “ HS Code - Codice del Sistema Armonizzato”, riconosciuto da tutti i Paesi OCSE e fondato sulla “Convenzione Internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci” e costantemente aggiornato dall’OMD - Organizzazione Mondiale delle Dogane, si ritiene più opportuna la sola indicazione delle prime sei cifre del codice delle merci. Ciò giacché la settima e ottava cifra vengono declinate autonomamente dalle Amministrazioni dei diversi Paesi e dunque potrebbero differire da quelle vigenti nell’Unione Europea.
Sulle fatture di cui trattasi, è sempre opportuno riportare le condizioni di resa della merce, preferibilmente pattuite tra le parti con l’utilizzo dei termini Incoterms riconosciuti a livello internazionale.
Altre indicazioni, pur non obbligatorie ma consigliabili ove ricorrano i casi, sono:
- la data del contratto (o gli estremi dell'avvenuta accettazione di offerta o comunque un termine che provi l'accordo tra le parti);
- marcatura apposta sui colli: gli “shipping marks” dovrebbero sempre comparire sui colli e sulla fattura e/o sugli altri documenti di scorta merce; è bene ricordare che quello dei trasporti e della logistica è un sistema complesso, quasi del tutto automatizzato e con margini di errori minimi, ma in caso di problemi ricercare un collo anonimo è pressoché impossibile;
- indicazione di chi effettua il trasporto (vettore) e , se si tratta di spedizione via mare, possibilmente il nome della nave stessa: sono indicazioni utili al ricongiungimento dei documenti durante le operazioni di imbarco, non va ignorato che i porti e gli operatori portuali ragionano per “navi”, non per “destinazioni” e men che meno per “mittenti”;
- gli oneri accessori, quali imballaggi, assicurazioni, visti consolari: una cosa è il valore dei beni, altro è ciò che potrebbe non concorrere alla formazione del c.d. “valore in dogana delle merci”;
- eventuale licenza di importazione del paese di destinazione: molti Paesi terzi consentono all'importatore l’ingresso di taluni beni a fronte di una licenza “automatica” (una sorta di notifica preventiva) piuttosto che solo in presenza di vere e proprie autorizzazioni di importazione; è consigliabile riportare gli estremi di tali provvedimenti, se noti, al fine di agevolare e non rallentare le operazioni all’arrivo;
- il Paese di origine della merce: riferendoci all’origine comune, non preferenziale, frequentemente oltre ad essere attestata dal corrispondente Certificato rilasciato in Italia dalle Camere di Commercio, essa dev’essere riportata anche sulla fattura, indicandola non in modo indifferenziato ma per ogni articolo o “item” commerciale;
- le modalità del pagamento del prezzo pattuito e gli eventuali estremi bancari necessari;
- indicazione di origine preferenziale comunitaria, se i beni lo sono effettivamente e solo per i beni a destinazione di Paesi accordatari, nella forma della “dichiarazione su fattura” prevista dalle specifiche disposizioni in materia. L’indicazione dell’origine preferenziale in sostituzione dei Certificati di Circolazione, prevista da pressoché tutti gli Accordi di Libero Scambio, può essere apposta da chiunque per spedizioni fino a Euro 6.000,00 di valore, oltre tale soglia occorre richiedere l’autorizzazione doganale di “Esportatore Autorizzato”. ;
- se ricorre il caso, e previe le imprescindibili verifiche in tal senso, la non inclusione dei beni ceduti in eventuale black list (embarghi, beni potenzialmente a duplice uso, merci pericolose, sostanze chimiche controllate, ecc.).
Nel caso non esista a monte un contratto di compra-vendita che disciplini quanto segue, è consigliabile riportare sulle fatture anche:
- la Legge applicabile e il tribunale competente o l'organismo arbitrale, in caso di insorgenza di eventuali controversie;
- le eventuali garanzie concesse all’acquirente sui beni oggetto della transazione;
- quali documenti e in quante eventuali copie debbono essere inviati al cliente e/o scortare i beni durante il trasporto.
Avv. Massimiliano Mercurio