In altre parole le aziende italiane con attività nella Confederazione Svizzera saranno considerate soggetti passivi IVA se il fatturato annuale totale (Italia + Svizzera + resto del Mondo) supera i 100.000 CHF.
I soggetti non residenti che effettuano esclusivamente prestazioni di servizi soggette all’imposta sull’acquisto (c.d. “reverse charge”) in Svizzera, sono esonerati dall’obbligo di registrazione indipendentemente dal volume d’affari ottenuto.
Si ricorda che non saranno più soggetti all’imposta sull’acquisto le forniture di beni mobili, ad eccezione dei supporti di dati senza valore di mercato. Vi soggiaceranno esclusivamente le forniture di beni immobili. Nello specifico si intende anche la lavorazione di beni immobili come per esempio la pulizia.
Nuove aliquote Iva
Sempre con decorrenza 2018 verranno introdotte le nuove aliquote IVA che saranno del 7,7% (ordinaria), 2,5% (ridotta - alimenti, altri prodotti agricoli, medicinali ed editoria) e 3,7% (speciale - settore alberghiero).
Tipologia aliquota | Vecchie aliquote | Nuove aliquote |
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Aliquota normale | 8,0% | 7,7% |
Aliquota ridotta | 2,5% | 2,5% |
Aliquota speciale sulle prestazioni nel settore alberghiero | 3,8% | 3,7% |
In vigore dal 2019
Dal 1 Gennaio 2019 dovrà registrarsi come contribuente IVA chiunque fornisca dall’estero in territorio svizzero beni di modico valore, la cui importazione è esente IVA (IVA sull’importazione risulta inferiore a 5 CHF), per almeno 100.000 CHF.
Nell’ambito delle vendite per corrispondenza la revisione parziale della Legge IVA intende parificare le imprese estere con quelle con sede in territorio svizzero.
Ad oggi le forniture di beni effettuate da venditori per corrispondenza verso il territorio svizzero soggiacciono di principio all’imposta sull’importazione. L’Amministrazione federale delle dogane rinuncia alla riscossione dell’imposta sull’importazione su forniture di beni il cui ammontare d’imposta non supera 5 franchi (denominati in seguito forniture di beni in piccole quantità).
L’ammontare d’imposta di 5 franchi corrisponde al valore merce (comprese le spese di spedizione) di 62.50 franchi per beni imponibili all’aliquota normale e a 200 franchi per beni imponibili all’aliquota ridotta del 2,5% (p. es. libri, riviste o generi alimentari).
L’applicazione degli obblighi IVA svizzeri passa attraverso l’assimilazione delle prestazioni normalmente effettuate dalle aziende italiane in Svizzera ai cosiddetti contratti d’appalto.
Con tale contratto il fornitore si impegna a eseguire un’opera. La promessa di ottenere un determinato risultato nel suo insieme contraddistingue pertanto il contratto d’appalto. Dal punto di vista fiscale, le prestazioni fornite in base a siffatti contratti sono considerate forniture in virtù di un contratto d’appalto.
Esempi
- Consegna, dopo il montaggio, di macchine o macchinari importati
- consegna, dopo l’installazione, di programmi per computer importati
- consegna, dopo il montaggio, di case prefabbricate importate
- consegna, dopo il montaggio, di cucine, finestre o ringhiere importate
- consegna, dopo il montaggio, di porte importate
- consegna, dopo il montaggio, di pavimenti importati
- consegna, dopo il montaggio, di impianti di aerazione e ventilazione importati
- consegna, dopo l’esecuzione di lavori edili e di canalizzazione, di beni importati
- consegna di beni importati, che un imprenditore estero ha montato sul territorio svizzero in occasione di lavori di riparazione o manutenzione di apparecchi o edifici.
L’opera da consegnare in virtù di un contratto d’appalto è considerata fornita solo al momento della consegna all’acquirente, ovvero al termine dei lavori. La fornitura avviene pertanto dopo il montaggio o l’installazione ed eventualmente la messa in esercizio (normalmente su territorio svizzero).
Le norme si applicano anche quando, in assenza di una fornitura in virtù di un contratto d’appalto, il fornitore estero consegna il bene importato all’acquirente solo dopo la lavorazione sul territorio svizzero.
Nomima del rappresentante fiscale
L’ottenimento della partita IVA in Svizzera passa attraverso la nomina di un rappresentante fiscale. Quest’ultimo potrà essere una persona fisica o giuridica con domicilio o sede sociale in Svizzera appositamente nominato mediante procura scritta e mediante deposito di idonea garanzia bancaria o deposito di importo pari al 3% con un minimo pari ad almeno 2.000 franchi.
Il rappresentante fiscale effettua la liquidazione IVA normalmente su base trimestrale in base ai documenti contabili/fatture. I versamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dalla scadenza del rispettivo trimestre. A partire dal 61° giorno si applica gli interessi di mora.
L'AFC rimborsa un'eventuale credito IVA entro 60 giorni dopo la presentazione della dichiarazione trimestrale. A partire dal 61° giorno viene accreditato un interesse attivo. Nel conteggio IVA vengono dichiarati i fatturati realizzati in Svizzera.
Il contribuente ha inoltre il diritto di far valere l'IVA o l'imposta all'importazione svizzera versata nel quadro della sua attività commerciale. Si ricorda che il rappresentante fiscale non assume l’obbligo del debito fiscale.
Si ricorda che la partita IVA Svizzera è strutturata con un prefisso CHE seguito da nove cifre e l’estensione finale IVA, TVA o MWST a seconda della lingua ufficiale /cantone svizzero e nella forma è così rappresentata: CHE-123.456.789 IVA.
Gian Luca Giussani