27 maggio 2021

Il ruolo del marketplace ai fini Iva nelle vendite a distanza

di lettura

Dal 1° luglio 2021, si applicherà una nuova disciplina, per le vendite on line nei confronti dei consumatori finali, ai fini Iva.

Il ruolo del marketplace ai fini Iva nelle vendite a distanza

L’intervento normativo cerca di ovviare alle difficoltà esistenti attualmente nelle cessioni di beni in operazioni B2C, effettuate tra soggetti con residenza fiscale in Stati membri differenti.

Le difficoltà, in particolare, derivano dalle differenti soglie (da 35.000 a 100.000 euro a seconda dei Paesi UE) esistenti nei vari Paesi comunitari per l’ammontare delle transazioni, al superamento delle quali l’operatore è obbligato ad identificarsi nel paese del consumatore.

Dal 1° luglio 2021, nel commercio elettronico indiretto, verranno eliminate le soglie attualmente in vigore che fanno scattare l’obbligo del venditore, cosiddetto a “distanza”, a identificarsi ai fini Iva nel paese di consumo.

L’Iva sulle vendite e-commerce ai consumatori europei sarà sempre dovuta nello stato di destinazione dei prodotti, a prescindere dal volume di affari realizzato nel singolo Paese (ad esclusione dei soggetti che non genereranno almeno 10.000 euro di volume d’affari di vendite a distanza infra Ue di prodotti, che continueranno ad applicare l’Iva dello Stato Ue da cui sono spediti i prodotti). Per evitare di doversi identificare nei vari paesi in cui operano, i venditori potranno dichiarare e versare l’Iva nei singoli paesi tramite lo sportello unico (Oss).

Tuttavia gran parte delle vendite a distanza si realizza mediante operatori che facilitano le vendite a distanza, attraverso l’uso di piattaforme elettroniche (marketplace) e anche in questo ambito sono attese novità importanti.

Marketplace

I marketplace quali Amazon sono spesso utilizzati in quanto, oltre ad offrire i servizi funzionali alle vendite on line (dal ritiro della merce, all’imballaggio e spedizione all’estero, alla logistica), consentono di vendere senza la necessità di progettare, costruire e gestire un proprio portale di e – commerce.  In questo modo vengono vendute merci da parte di soggetti differenti che non necessariamente sono identificati con il gestore del marketplace.

Al fine di garantire una riscossione dell’Iva più efficace e per ridurre gli oneri amministrativi per i fornitori, le amministrazioni fiscali e i consumatori, è stata introdotta una nuova disposizione, che a decorrere dal 1° Luglio, al ricorrere di determinate condizioni,   coinvolgerà direttamente i gestori della piattaforma elettronica, nella riscossione dell’Iva e nella contabilizzazione della stessa nelle suddette vendite.

In sostanza, per fictio iuris, se una società di marketplace facilita determinate operazioni, si considera che la stessa impresa abbia ricevuto e ceduto detti beni.

La prima operazione sarà considerata esente e la seconda sarà rilevante ai fini Iva e, a certe condizioni, come vedremo in seguito, potrà essere gestita tramite il sistema Oss.        

I punti principali della nuova disciplina sono contenuti nell’articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE (inserito dall’articolo 2 direttiva (Ue) 2017/2455), la quale prevede che:

  • Se un soggetto passivo, tramite marketplace, facilita le vendite a distanza di beni importati da Paesi extra Ue di valore non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
  • Se un soggetto passivo, tramite marketplace, facilita le cessioni di beni effettuate nell’Ue da un soggetto passivo non stabilito nell’Ue a una persona che non è soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

La vendita del prodotto dal fornitore al consumatore attraverso la piattaforma digitale risulta, quindi, essere per fictio iuris suddivisa in due cessioni:

  1. dal cedente all’interfaccia elettronica (B2B)
  2. dall’interfaccia al consumatore finale (B2C).

Il trasporto dei beni è imputato alla cessione che si considera effettuata dal soggetto che gestisce la piattaforma, pertanto la vendita si considera effettuata nel luogo di arrivo del bene. 

Il momento di effettuazione dell’operazione si verifica nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo, sia per la cessione cedente /gestore piattaforma, sia per la cessione gestore piattaforma /consumatore finale. 

Prima cessione

Per quanto riguarda la prima cessione (cessione dal cedente all’interfaccia):

  • se la vendita ha per oggetto beni importati, la direttiva 2006/112/Ce non si applica e il fornitore non è obbligato a emettere la fattura
  • se, invece, la prima cessione riguarda una fornitura di beni all’interno dell’Ue, il fornitore è obbligato a emettere fattura secondo le regole Iva dello Stato membro nel quale i beni si trovano al momento del trasferimento non imponibile ai fini Iva.

Seconda cessione

Per quanto riguarda la seconda cessione (fornitura dell’interfaccia al cliente):

  • se la vendita ha per oggetto beni importati si applica quanto disposto dalla direttiva 2006/112/CE: generalmente, non vi è alcun obbligo di emettere una fattura per le forniture B2C, ma gli Stati membri possono imporre l’emissione della fattura e le autorità di confine possono richiedere una documentazione utile
  • se, invece, la vendita avviene all’interno dell’Ue, è possibile distinguere tra: cessione interna (in cui non vi è obbligo di emissione della fattura) e vendita a distanza intra Ue (in cui se viene utilizzato il sistema OSS, non vi è l’obbligo di fatturazione).

Nel dettaglio, se la piattaforma emette una fattura, si applicano le regole dello Stato membro nel quale la piattaforma è registrata all’OSS.

Se, invece, non opera attraverso l’Oss, vi è l’obbligo di emettere la fattura e le regole seguite sono quelle dello Stato membro in cui la cessione si considera effettuata.

In ogni caso, la piattaforma dovrà addebitare l’Iva sui beni venduti nello Stato membro di consumo e versare l’imposta.

La piattaforma non può essere considerata soggetto fornitore se:

  • le merci sono importate e il loro valore è superiore a 150 euro, indipendentemente dal luogo in cui il fornitore/venditore sottostante è stabilito
  • le merci risultano già immesse in libera pratica nell'Ue, indipendentemente dal loro valore, laddove il fornitore/venditore sottostante sia stabilito nell'Ue.

Una cessione di beni a distanza non si considera facilitata se il soggetto passivo, relativamente alla cessione di beni:

  • Non stabilisce, né direttamente né indirettamente, nessuno dei termini e delle condizioni in base ai quali viene effettuata la fornitura dei beni
  • Non è coinvolto, né direttamente né indirettamente, nell’autorizzazione dell’addebito al cliente in relazione al pagamento effettuato
  • Non è coinvolto, né direttamente né indirettamente, nell’ordinazione o consegna della merce.

Il soggetto passivo che gestisce la piattaforma e che ha ricevuto e fornito la merce personalmente, non è ritenuto responsabile del pagamento dell'Iva eccedente rispetto a quanto dichiarato e pagato se: le informazioni necessarie alla dichiarazione e al versamento dell’importo sono state trasmesse dai fornitori che vendono beni tramite un’interfaccia elettronica o da altri terzi, le informazioni sono errate, oppure egli dimostra che non sapeva né avrebbe potuto sapere che tali informazioni erano errate.

Al ricorrere di tali condizioni, la piattaforma elettronica non è responsabile della differenza dell’Iva non versata in relazione alle cessioni in questione e per le eventuali sanzioni per omesso o ritardato pagamento.

Può tuttavia essere invocata la responsabilità solidale dell’effettivo fornitore laddove esista una disposizione nazionale che la preveda.

La piattaforma, in relazione alle cessioni per le quali si ritiene che abbia essa stessa ricevuto o ceduto beni ha un obbligo di tenuta dei registri.

Le interfacce elettroniche sono tenute alla conservazione, per ogni operazione effettuata, delle seguenti informazioni:

  • nome, indirizzo postale e di posta elettronica o sito web del fornitore le cui cessioni o prestazioni sono facilitate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica e, se disponibili: il numero di identificazione Iva o il numero di codice fiscale nazionale del fornitore; il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore
  • descrizione dei beni, valore, luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, momento della cessione e, se disponibile, il numero dell’ordine o il numero unico dell’operazione
  • descrizione dei servizi, valore, informazioni che consentano di stabilire il luogo e il momento della prestazione e, se disponibile, il numero dell’ordine o il numero unico dell’operazione.

Alberto Perani

Fiscalità
Sistema fiscale cinese: panoramica per gli esportatori italiani
28 settembre 2023 Sistema fiscale cinese: panoramica per gli esportatori italiani
Come affrontare le questioni fiscali legate all'importazione ed esportazione con la Cina?
Problematiche applicative nelle operazioni triangolari
31 maggio 2023 Problematiche applicative nelle operazioni triangolari
Il processo di internazionalizzazione vede spesso le imprese italiane coinvolte in operazioni a cui partecipano più soggetti, sia comunitari che extracomunitari. Nelle cessioni di beni, tali operazioni possono assumere la veste di operazioni triangolari.
Prova delle cessioni intracomunitarie: regole comunitarie e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
28 aprile 2023 Prova delle cessioni intracomunitarie: regole comunitarie e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
A tre anni dall’entrata in vigore del Regolamento Europeo 1912/2018, che ha introdotto delle presunzioni a favore del contribuente per dimostrare la fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale e per semplificare la normativa in attesa della riforma dell’Iva, analizziamo l’impatto che ha avuto la norma.
Deposito Iva: i vantaggi per le imprese
21 luglio 2022 Deposito Iva: i vantaggi per le imprese
I depositi Iva consentono di differire da un punto di vista finanziario il pagamento dell’Iva, attesa la distanza temporale tra il momento dell’operazione doganale e quello della vendita dei beni.
Stabile organizzazione ai fini Iva
21 aprile 2022 Stabile organizzazione ai fini Iva
La stabile organizzazione è una elaborazione del diritto tributario, svincolata da altri istituti di matrice civilistica, caratterizzata da molte incertezze ascrivibili soprattutto alla scelta del legislatore unionale di non introdurre una sua puntuale definizione.
Emirati Arabi Uniti: nuova imposta sul reddito delle società
8 febbraio 2022 Emirati Arabi Uniti: nuova imposta sul reddito delle società
Il 31 gennaio 2022 il Ministero delle Finanze degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che verrà istituito un regime fiscale federale per le imprese. Entro breve verrà emessa una legge federale che disciplinerà l'imposta sulle società (Corporate Tax Law).
Iva all’importazione non detraibile per i soggetti non proprietari dei beni
22 novembre 2021 Iva all’importazione non detraibile per i soggetti non proprietari dei beni
Novità per perfezionamenti e lavorazioni a seguito della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue (causa c-621/19).
Riforma accise, plastic tax, CBAM: dal 2022 inizia la tassazione ambientale
2 novembre 2021 Riforma accise, plastic tax, CBAM: dal 2022 inizia la tassazione ambientale
Il futuro della tassazione indiretta è sempre più orientato verso l’applicazione di meccanismi premiali per i beni poco inquinanti e, di contro, per l’imposizione di meccanismi disincentivanti fondati sulla leva fiscale.
Rimborso IVA UE
13 settembre 2021 Procedura di Rimborso Iva Ue
Per chiedere a un altro Stato comunitario il rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2020 nell’esercizio di attività economica, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso, entro il 30 settembre, all’Agenzia delle Entrate.
Operazioni da e verso San Marino: approvate regole per emissione fattura elettronica
26 agosto 2021 Operazioni da e verso San Marino: approvate regole per emissione fattura elettronica
Il DM 21 giugno 2021 (in Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2021, n. 168), da attuazione alle disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n.