In questo articolo viene esaminato il regime IVA dei beni inviati in altri paesi membri in occasione di fiere mercato ed esposizioni, e poi successivamente venduti da parte delle imprese italiane nello stesso paese membro che ospita l’evento.
A livello comunitario, si ricorda come l’art. 17, par. 2, lett. h), della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, non considera come acquisto intracomunitario il «trasferimento a destinazione di un altro Stato membro» se finalizzato:
- alla temporanea utilizzazione del bene,
- per una durata non superiore a ventiquattro mesi,
- nel territorio di un altro Stato membro all’interno del quale l’importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di un’utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell’ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione.
Ciò premesso, occorrerà pertanto far riferimento alla normativa vigente nel Paese comunitario ospitante l’evento per valutare come siano state recepite da detto Stato membro le disposizioni comunitarie.
Normativa doganale del Paese ospitante la manifestazione prevede l’esonero dei dazi in caso di importazioni di beni analoghi
Nello specifico, ove la normativa doganale vigente in tale Paese prevedesse l’esonero totale dai dazi in caso di importazioni di beni analoghi, allora l’introduzione dei beni nel proprio territorio per esposizioni, fiere e mostre non darà luogo ad un acquisto comunitario, fin tanto che continuino a sussistere le condizioni per l’esonero (temporanea utilizzazione per una durata non superiore a 24 mesi).
In tale ipotesi l’operatore italiano non sarà ivi tenuto ad identificarsi ai fini IVA, ma dovrà esclusivamente annotare il trasferimento dei beni, a titolo non traslativo della proprietà, nel “registro di carico e scarico” di cui all’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993, ovvero, secondo le indicazioni fornite nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39/2005 in materia di “tentata vendita”, a prendere in “carico” i beni su un apposito documento, numerato e conservato ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972.
Tanto le annotazioni sul registro di “carico e scarico”, quanto la “presa in carico”, sono indispensabili per superare le presunzioni di cessione, di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.
Se poi, nell’ambito della fiera a cui si partecipa, l’impresa italiana dovesse vendere i propri beni, allora tale cessione si considererà perfezionata, all’atto della stipula del contratto, nello Stato membro che ospita l’evento.
In questo caso, venendo meno la sospensione d’imposta, il soggetto passivo italiano dovrà regolarizzare l’operazione, sicchè previa identificazione diretta nel paese UE o per il tramite di un rappresentante fiscale, dovrà fatturare l’operazione in regime di non imponibilità IVA ex art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993 al proprio rappresentante fiscale il quale successivamente procederà alla corrispondente acquisizione intracomunitaria imponibile IVA.
Riguardo al trattamento IVA delle cessioni, escluse da IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale, ove gli acquirenti dovessero essere soggetti d’imposta ivi stabiliti e lo Stato membro prevedesse l’obbligo di reverse charge, l’impresa italiana dovrà emettere fattura indicando, in luogo dell’imposta, che si tratta di operazione soggetta ad “inversione contabile” ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.
Ai fini INTRASTAT, per i beni movimentati nell’ambito delle suddette manifestazioni, gli elenchi riepilogativi devono essere compilati, ai fini fiscali e statistici, solo in caso di cessione o acquisto dei beni e con riferimento al periodo di registrazione della relativa fattura.
Normativa doganale del Paese ospitante la manifestazione non prevede l’esonero dei dazi in caso di importazioni di beni analoghi
In caso contrario, cioè ove la normativa doganale vigente nel Paese UE ospitante la manifestazione non prevedesse l’esenzione totale da dazi (ammissione temporanea) in caso di importazione di beni analoghi proveniente da Paesi extraUE, allora è già all’atto dell’introduzione del bene nel territorio comunitario che si realizza un’operazione assimilata ad un acquisto intracomunitario, con l’obbligo da parte del soggetto passivo italiano di assolvere i relativi adempimenti ai fini Iva tramite identificazione diretta o mediante nomina di un rappresentante fiscale.
In questa ipotesi il trasferimento dei beni inviato nello Stato membro di destinazione darà luogo, in capo al soggetto passivo italiano, ad un trasferimento intracomunitario di beni a “se stesso”, con il conseguente obbligo di:
- emissione della fattura in Italia in regime di non imponibilità IVA ex art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993;
- acquisizione intracomunitaria nel medesimo Stato per il tramite del numero di partita IVA previamente acceso “in loco”, nella forma diretta o per mezzo di un rappresentante fiscale.
La successiva vendita dei beni già introdotti nello Stato membro di destinazione si configurerà come una operazione “interna”, con obbligo di osservare le disposizioni ivi prescritte.
Tali cessioni, territorialmente irrilevanti in Italia ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, del DPR n. 633/1972, dovranno essere assoggettate all’IVA locale per il tramite della propria posizione IVA se il cessionario è un privato consumatore o un soggetto passivo stabilito in un diverso Stato membro; se, invece, si tratta di un soggetto passivo stabilito nello stesso Stato membro ospitante la manifestazione in cui ove sia previsto l’obbligo di reverse charge, allora sarà il cessionario stesso che deve applicare l’imposta a fronte della fattura emessa dal cedente italiano ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.
Natale Galimi