La direttiva UE 2020/285 introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, disposizioni volte a semplificare gli obblighi fiscali per le imprese di minori dimensioni che operano in più Stati, all'interno dell'Unione europea.
La direttiva implementa il regime attualmente previsto per le piccole imprese solo in ambito domestico.
Il regime di franchigia, definisce l'Agenzia delle Entrate, è il “regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta.”
Il regime consente alle imprese a cui si è riferito una serie di vantaggiose semplificazioni IVA, che dall'inizio del 2025 vengono estese oltre i confini nazionali.
L'obiettivo dell'Unione Europea è quello di armonizzare il regime fiscale europeo e incentivare la competitività delle piccole realtà imprenditoriali, le quali ora potranno operare in un contesto più aperto e finalmente privo di alcune distorsioni legate alla limitazione del principio di libera concorrenza.
Le novità consentono agli Stati membri di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA a favore delle piccole imprese che:
- siano stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea;
- conseguano un volume di affari annuo inferiore alla soglia fissata dallo Stato nel quale sono stabilite;
- conseguano complessivamente un volume d’affari annuo all’interno dell’Unione europea non superiore a euro 100.000.
L’accesso al regime speciale transfrontaliero IVA determina la riduzione degli adempimenti burocratici e amministrativi, dal momento che lo Stato membro di stabilimento diventa l’unico interlocutore del soggetto passivo d’imposta.
Le piccole imprese stabilite in Italia possono aderire al nuovo regime IVA, attraverso il servizio web “Registrazione diretta al regime PI” in area riservata, attivo dal 1° gennaio 2025. A seguito dell’interlocuzione con gli altri Stati interessati e della verifica del possesso dei requisiti, l’Agenzia delle entrate attribuisce il numero di identificazione “EX” al soggetto richiedente. Il soggetto passivo può applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l’Agenzia delle entrate ha comunicato al soggetto passivo stesso l’attribuzione del numero di identificazione "EX".
Le piccole imprese italiane possono richiedere di accedere al regime speciale IVA in un altro Stato membro se:
- nell’anno in corso (N), fino alla data di presentazione della comunicazione preventiva, e nell’anno civile precedente (N-1) hanno realizzato, nel territorio dell’Unione europea, un volume d’affari annuo non superiore a 100.000 euro;
- nell’anno in corso (N), fino alla data di presentazione della comunicazione preventiva, e nell’anno civile precedente (N-1) hanno realizzato, nel territorio dello Stato membro, un volume d’affari annuo non superiore alla soglia prevista da tale Stato membro (mai superiore a 85.000 euro); occorre tenere in considerazione, a proposito di questo punto, che alcuni Stati membri potrebbero richiedere un periodo di osservazione che ricomprende anche il secondo anno civile precedente (N-2);
- sono identificate, ai fini dell’accesso al regime speciale IVA, solo nello Stato italiano.
Se la piccola impresa è identificata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso dall’Italia, l’identificativo attribuito in precedenza dallo Stato membro viene cessato.
In particolare, le piccole imprese che non superano le soglie di volume di affari annue indicate dalle norme vigenti possono comunicare al proprio Stato membro di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime speciale IVA, al fine di essere esonerate da tutti gli adempimenti IVA, compreso l’assolvimento dell’imposta, per tutte le cessioni/prestazioni B2B e B2C effettuate in uno o più degli altri Stati membri.
Le novità risultano quindi poter essere particolarmente interessanti per le imprese di minori dimensioni attive in operazioni B2C transfrontaliere e in vendite a distanza intracomunitarie.
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