La nuova circolare n. 56 sostituisce un altro documento di prassi che risaliva al 2005 (Guoshuifa [2005] n.115).
La MAP costituisce lo strumento per la risoluzione “secondaria” delle controversie internazionali, quando un soggetto residente in uno dei due Stati contraenti ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Amministrazioni finanziarie comportino o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della convenzione.
Le convenzioni fiscali, in genere, prevedono tre tipi di procedura amichevole:
- la “procedura amichevole in senso stretto” (detta altresì “specific case method”) che è diretta alla risoluzione di fattispecie impositive specifiche in contrasto con le norme pattizie (contenuta nel primo e nel secondo paragrafo dell’articolo 25 del Modello OCSE)
- la “procedura di consultazione” (“interpretative method”) che concerne l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione (contenuta nel terzo paragrafo dell’articolo 25)
- la “procedura integrativa” che si instaura per prevenire o risolvere i casi di doppia imposizione non previsti dalla Convenzione (contenuta anch’essa nel terzo paragrafo dell’articolo 25).
L’avvio della MAP
La circolare specifica che l’accesso alla procedura amichevole può essere richiesto da un soggetto residente in Cina o con la nazionalità cinese, può essere avviata da una persona fisica o giuridica nell’altro Stato contraente (presentando la richiesta alla autorità competente dell’altro Stato contraente) o può essere avviata direttamente dal SAT (l’autorità competente cinese). In quest’ultimo caso, anche se la circolare al riguardo non precisa, si deve ritenere che ci si riferisca alla risoluzione in via di amichevole composizione delle difficoltà o dei i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione.
La persona fisica o giuridica fiscalmente residente in Cina o, nell’ipotesi di fattispecie discriminatorie, il cittadino cinese o il soggetto giuridico che abbia la nazionalità cinese, può inoltrare la richiesta di accesso alla MAP se reputa che si sia realizzata, o si possa realizzare, nei suoi confronti una imposizione non conforme alle disposizioni convenzionali.
Oggetto della MAP
La circolare indica una serie di possibili fattispecie in presenza delle quali può essere richiesta l’attivazione della procedura amichevole:
- controversie riguardanti la residenza fiscale (in ipotesi di doppia residenza fiscale)
- controversie concernenti l'esistenza di una stabile organizzazione e la relativa attribuzione ad essa di profitti
- controversie concernenti la corretta applicazione di ritenute su passive income (dividendi, interessi e royalties)
- violazione della disposizione convenzionale sulla non discriminazione (art. 24 Modello OCSE)
- altri casi che hanno comportato o possono comportare doppia imposizione.
È importante osservare che, per espressa previsione, la circolare non si applica ai casi di doppia imposizione economica derivante da aggiustamenti dei prezzi di trasferimento (cosiddetti special tax adjustment oggetto della circolare Guoshuifa [2009] n. 2). È probabile che l’esclusione derivi dalla intenzione della Amministrazione fiscale di dedicare, nel prossimo futuro, un apposito e specifico documento di prassi alla procedura amichevole che sorge per doppia imposizione da rettifiche di transfer pricing.
Cenni sulla procedura
Il contribuente cinese deve presentare l’istanza di accesso alla procedura amichevole all’ufficio provinciale delle imposte competente per territorio, che poi provvederà a inoltrarla a livello centrale, entro il termine previsto dalla convenzione (di solito 3 anni) dalla prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni del trattato fiscale.
A differenza del contenzioso tributario interno, in linea con la prassi internazionale ed il commentario OCSE, per richiedere l’avvio di una MAP non è necessario che sia già stato emanato un atto di accertamento; è invece condizione sufficiente che l’imposizione non conforme si presenti come un rischio probabile e non solo eventuale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del Modello OCSE, la procedura amichevole può essere richiesta dal contribuente indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale.
La circolare chiarisce altresì che, nelle more dello svolgimento della procedura amichevole, l’Amministrazione finanziaria può concedere la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di natura tributaria relativi che derivano dalla imposizione ritenuta non conforme.
La procedura amichevole è, come noto, una procedura tra Stati. Tuttavia, in conformità alla prassi internazionale, la circolare riconosce al contribuente un diritto di informazione. In particolare, il contribuente ha diritto ad essere aggiornato sullo stato della procedura e sull’esito delle decisioni rilevanti prese nel corso dell’iter procedurale.
Qualora venga raggiunto un accordo sulla risoluzione di un caso specifico ed è previsto un rimborso fiscale o uno sgravio, le autorità fiscali locali competenti per territorio devono provvedere entro tre mesi e segnalarne l’esecuzione al SAT.
Alessandro Denaro - "Nuovo Fisco Oggi"