Fatture UE ed Extra UE: informazioni per la compilazione

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Nell'articolo un approfondimento sulle informazioni necessarie da inserire nelle fatture UE ed extra UE.

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Dati essenziali

L’art. 21 del DPR n. 633/72 indica i dati essenziali da inserire in fattura, ovvero:

  • data di emissione;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
  • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
  • corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
  • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

I soggetti passivi Iva sono chiamati ad inserire particolari annotazioni all’interno delle fatture, riguardanti operazioni con soggetti UE o extra UE al fine di armonizzare gli obblighi di fatturazione per tutti i soggetti passivi in ambito UE.

Annotazioni da riportare in fattura

Di seguito vengono riportate le casistiche più frequenti:  

L’annotazione “Operazione non imponibile” trova applicazione per le operazioni che rientrano nei casi prospettati in:

  • Articolo 58 DL 331/93 
  • Articolo 41 DPR n. 633/72
  • Articoli 8 e 8-bis DPR n. 633/72 
  • Art 9 DPR n. 633/72
  • Art 38-quater DPR n. 633/72

L’annotazione “Operazione non soggetta” trova applicazione per le operazioni che rientrano nei casi prospettati in:

  • Articolo 7-bis del DPR n. 633/72 
  • Articolo 7-Ter DPR n. 633/72 committente stabilito in un Paese extra-ue

L’annotazione “Reverse charge” trova applicazione per le operazioni che rientrano nei casi prospettati in:

  •  Articolo 7 -Ter DPR 633/72 committente stabilito in un Paese Ue.

L’annotazione “Operazione Esente” trova applicazione per le operazioni che rientrano nei casi prospettati in:

  • Articolo 10 del DPR n. 633/72 eccetto le operazioni indicate nel comma 1 n. 6 

Si ricorda che le indicazioni devono essere scritte per esteso e non possono essere in alcun modo abbreviate. Tali annotazioni possono essere inserite anche nella parte descrittiva della fattura qualora non vi fosse sufficiente spazio nell’apposito riquadro.

Dott. Mattia Carbognani

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