L’operazione di esportazione consiste nel trasporto o nella spedizione dei beni fuori dal territorio UE. Ad esse sono assimilate le operazioni con la Città del Vaticano, con S. Marino e quelle effettuate in base a trattati internazionali (art. 71 e 72 del DPR 633/72).
Le esportazioni si possono distinguere tra:
- esportazioni dirette (art. 8 Comma 1 lettera a - DPR 633/72)
- cessioni ad esportatori non residenti (art. 8 comma 1 lettera b) - DPR 633/72)
- operazioni triangolari (art. 8 Comma 1 lettera a - DPR 633/72).
Esportazioni dirette
Le esportazioni dirette riguardano le esportazioni vere e proprie. Sono definite dalla lettera a) dell’art. 8: sono cessioni fuori dalla UE eseguite, mediante trasporto o spedizione di beni all’estero, o comunque fuori dal territorio doganale europeo.
Si considerano trasportati fuori dalla Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento e per l’effettuazione dei relativi collegamenti.
- Le esportazioni dirette possono essere eseguite anche tramite dei cessionari
- Si considera esportazione diretta anche la spedizione all’estero di un bene su incarico del proprio cliente residente in Italia (triangolazione). La triangolazione opera soltanto nell’ambito delle cessioni di beni e non può quindi essere utilizzata relativamente alle prestazioni di appalto
- I beni destinati all’esportazione possono essere sottoposti, per conto del cessionario, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio, adattamento ad opera dell’esportatore o di terzi. L’esportazione può essere curata anche dall’impresa trasformatrice e l’eventualità che le lavorazioni siano richieste da soggetto diverso dal cessionario non residente non incide sulla non imponibilità delle medesime, purché le operazioni siano state richieste da un commissionario estero
- I beni ceduti all’estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni
- L’addebito al cliente del costo di stampi o attrezzature speciali occorrenti per la produzione del bene esportato rientra nell’ambito della non imponibilità a condizione che, a lavoro eseguito, gli stessi vengano inviati al cliente, distrutti o resi comunque inutilizzabili.
Cessioni ad esportatori non residenti (art 8 comma 1 lettera b) - DPR 633/72
Costituiscono esportazioni anche le cessioni di beni a cessionari operatori economici non residenti, consegnati in Italia e spediti o trasportati fuori dal territorio UE a cura o per conto del cessionario stesso.
La non imponibilità è ammessa solo se l’esportazione è eseguita entro 90 giorni dalla consegna dei beni al cessionario non residente. Inoltre i beni devono essere esportati senza subire lavorazioni nel territorio nazionale.
L’operazione presenta un aspetto sanzionatorio particolare in quanto, qualora il termine di 90 giorni non venga rispettato, la sanzione non si pone a carico del cliente estero bensì del fornitore nazionale, infatti il mancato rispetto di tale termine fa decadere il beneficio della non imponibilità.
Sono esclusi da questo tipo di esportazione i beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni e navi da diporto, aeromobili da turismo o altri mezzi di trasporto privati e i beni acquistati da turisti extracomunitari da trasportare nei bagagli personali.
Esportazioni triangolari
Si considera esportazione diretta anche la cessione eseguita mediante trasporto o spedizione all’estero dei beni a cura o a nome del primo cedente nazionale (A), su incarico del cessionario residente (B).
In questo caso un’impresa residente A (fornitore) cede un bene all’impresa residente B (acquirente intermedio), che a sua volta rivende i beni all’impresa C non residente UE (acquirente finale).
La triangolazione può avvenire anche mediante commissionari di A o di B. Sia la cessione da A a B sia quella da B a C sono non imponibili; la non imponibilità opera anche rispetto agli eventuali commissionari.
Nelle operazioni triangolari:
- la movimentazione delle merci è unica, da A a C
- le operazioni non imponibili sono, invece, due.
E’ essenziale che il trasporto o la spedizione siano effettuati su incarico di B, ma a nome o cura del primo cedente nazionale A.
La triangolazione è consentita solo nell’ambito delle cessioni di beni e non può essere utilizzata per le prestazioni di servizi.
Il soggetto intestatario della dichiarazione doganale è il secondo cedente nazionale (B).
Anche le operazioni triangolari possono riguardare beni sui quali sono stati effettuati interventi di perfezionamento (lavorazione, trasformazione, montaggio, adattamento ad altri beni, ecc.).
In questi casi il perfezionamento non può essere effettuato dall’acquirente intermedio (impresa residente B), ma esclusivamente dal suo fornitore (impresa residente A) o da un terzo su incarico dell’impresa cedente B.
Non si ha triangolazione qualora il trasporto sia effettuato a cura o a nome dell’acquirente (impresa residente B).
L’acquirente che intende esportare il bene può comunque effettuare l’acquisto in sospensione dell’IVA nei limiti del plafond.
Ai fini del calcolo del plafond, il cessionario nazionale B deve porre attenzione al calcolo del plafond, perché si effettua secondo regole particolari. Il primo cedente nazionale A acquisisce invece plafond per l’intero ammontare della fornitura.
Operazioni assimilate alle esportazioni (Art. 8-bis, DPR 633/1972)
L’art. 8-bis assimila alle esportazioni, considerandole operazioni non imponibili
- le cessioni di navi destinate ad attività commerciali, escluse le imbarcazioni da diporto
- le cessioni di navi ed aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato
- le cessioni di aeromobili ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali
- le cessioni di motori, componenti e parti di ricambio degli stessi, di navi e di aeromobili
- le cessioni di dotazioni di bordo, e forniture destinate a rifornimento e vettovagliamento
- le prestazioni di servizi relative ai punti precedenti, alla demolizione di navi, a locazioni, noleggi, carenaggi, costruzioni, riparazioni, ecc..
Gian Luca Giussani