Premesso che l’Iva è dovuta per tutte le spedizioni di beni importati nell'UE da un territorio o Paese terzo, si segnala che l’articolo 3 della Direttiva UE 2017/2455 ha disposto la soppressione del titolo IV della Direttiva 2009/132/CE.
Inoltre nel recepire la Direttiva l’art.6 del D.L. 83/2021 ha abrogato la soglia della franchigia per l’Iva di euro 22 su importazione di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, o spedizioni di valore trascurabile: di conseguenza, tutti i beni spediti nell'UE da un territorio o Paese terzo devono formare oggetto di una dichiarazione doganale.
Per le spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da un territorio o da Paese terzo è possibile (si tratta di una facoltà non di un obbligo) utilizzare la modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set «SRDS» (tracciato H7), con alcune esclusioni.
Modalità di assolvimento dell’Iva
Per l’applicazione dell’Iva relativa alle importazioni in questione sono state introdotte due modalità di assolvimento alternative al meccanismo ordinario previsto dall’art. 67 del DPR 633/72 di assolvimento dell’Iva in dogana con la “classica” bolletta doganale di importazione:
- Import One Stop Shop-IOSS: sportello unico per le importazioni di beni da Paesi o territori Terzi (vendite a distanza di beni importati) inserito nel nuovo Art. 74-sexies.1
- regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell’Iva alla importazione inserito nel nuovo Art. 70.1
- Modalità standard.
Tali semplificazioni non possono essere applicate ai prodotti soggetti ad accisa.
1 Import One Stop Shop (I.O.S.S.)
Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi.
Ambito di applicazione
Destinato a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano un domicilio all’estero, soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dalla UE.
I soggetti stabiliti in un Paese Terzo devono identificarsi tramite unico rappresentante fiscale a norma dell’art. 17. 3 comma DPR 633/72 (eccezione se Paese Terzo ha concluso con UE accordi di reciproca assistenza, solo per beni provenienti da tale Paese).
Utilizzabile per tutti i beni esclusi i prodotti soggetti ad «accisa» di valore intrinseco NON superiore a €. 150.
La cessione si considera effettuata (imposta esigibile) nel momento in cui il pagamento è accettato. Non è obbligatoria l’emissione della fattura (anche se rimane ovviamente possibile emetterla).
Prima di iniziare ad avvalersi del regime, si deve richiedere all’Agenzia delle Entrate il codice di identificazione mediante presentazione di un’istanza telematica.
Obbligo di presentare per ciascun mese una dichiarazione Iva, anche in mancanza di operazioni, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento dalla quale risulti:
- numero identificazione Iva attribuito
- ammontare vendite a distanza dei beni importati da Paesi o territori Terzi e suddiviso per aliquote al netto dell’imposta
- Le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo
- L’ammontare dell’imposta suddiviso per aliquote spettante a ciascun Stato membro di arrivo della spedizione.
- Assolvimento Iva sistema I.O.S.S.
L’Iva è pagata dal cliente/acquirente UE come parte del prezzo di acquisto al fornitore, che provvederà tramite IOSS, a dichiararla e versarla allo Stato membro di identificazione.
Tenuto conto che l’Iva è già dichiarata e versata dal fornitore al suo Stato membro di identificazione, per evitare duplicazione di Iva, la dichiarazione doganale può essere presentata – con i tracciati H7 (regime speciale), H1 (regime ordinario tuttavia utilizzabile anche per importi inferiori ai 150 euro) e H6 (solo per poste) – e non risulterà soggetta ad Iva. L’Iva afferente all’operazione sarà versata mediante dichiarazione Iva mensile IOSS e relativo pagamento all’Agenzia delle Entrate.
All’atto della importazione inserendo il numero IOSS Iva, il sistema delle doganale effettua un controllo automatico sulla validità e sul valore della spedizione. In caso positivo, NON è richiesto il pagamento dell’Iva in dogana. La dichiarazione viene respinta se una condizione non è soddisfatta (per esempio numero identificazione IOSS non valido).
Tasso di cambio
Se la fattura è espressa in valuta estera, ma riporta la conversione in Euro, il tasso di cambio che il fornitore deve utilizzare è quello pubblicato dalla BCE il 1° giorno lavorativo di ottobre e valido per l’intero anno seguente. Se la conversione non è stata fatta dal fornitore, il tasso di cambio è quello doganale. Si auspica che in fattura sia già esposto la conversione in Euro per evitare problemi.
2 Regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell’Iva (Art. 70.1)
Il D. Leg.vo n. 83 ha inserito il nuovo articolo 70.1 (DPR 633/72): regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell’Iva.
Ambito di applicazione
Destinato ai soggetti che presentano i beni in Dogana «per conto della persona ai quali sono destinati» (si tratta di corrieri espressi, operatori del sistema postale, ovvero doganalisti/Centri di Assistenza Doganale che agiscono in qualità di rappresentanti doganali garantendo la correttezza del valore, dell’Iva applicata dell’imposta riscossa nonché la corrispondenza dei documenti commerciali.
Devono chiedere e ricevere l’autorizzazione al pagamento periodico/differito previo richiesta di custom decision in merito alla garanzia globale, garantendo i diritti a meno che non abbiamo rivenuto l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione:
- Il trasporto partito da un Paese Terzo si concluda in Italia
- Valido per tutti i beni esclusi i prodotti soggetti ad «accisa»
- Di valore intrinseco NON superiore a €. 150.-
- Per tutti i beni ai quali «non sia applicato il regime I.O.S.S.» (art. 74-sexies.1).
Questo sistema art. 70.1 è alternativo all’I.O.S.S.
Peculiarità del sistema IOSS
Per tutte le importazioni effettuate nel mese di riferimento vi è obbligo di presentare una dichiarazione mensile dalla quale risulti l’ammontare delle imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La dichiarazione è presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell’imposta riscossa.
Questa dichiarazione è predisposta dalla dogana e messa a disposizione dell’operatore entro il 10 del mese successivo; lo stesso è tenuto a convalidare la stessa entro il 16 dello stesso mese. La dichiarazione si considera presentata solo per «validata» entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mensilmente entro il termine del pagamento del dazio alla importazione.
I beni importati a norma del regime speciale di cui al presente art. 70.1 sono assoggettati ad aliquota ordinaria prevista art. 16 DPR 633/72 primo comma (attuale 22%). La persona alla quale i beni sono destinati può optare, se applicabile, a liquidare l’Iva ridotta del 4, 5 o 10%, utilizzando però la procedura di importazione «normale» con tracciato H1 di cui all’art. 67.
Questo regime, alternativo al Regime IOSS e al regime standard di riscossione dell’IVA, è stato introdotto per agevolare le operazioni svolte dagli operatori postali, corrieri, vettori espresso, doganalisti o Centri di Assistenza Doganale che agiscono quali rappresentanti in dogana.
Nella pratica l’acquirente del bene paga l’Iva al dichiarante (postale, corriere espresso, agente doganale) che, a sua volta, versa alle autorità doganali solo l’Iva effettivamente ricevuta in pagamento nel corso del mese.
L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione, mentre l’addebito dell’Iva dovuta sul conto di debito avviene contestualmente allo svincolo; momento che corrisponde all’avvenuta consegna della merce.
In caso di mancata consegna i beni devono essere riesportati all’indirizzo del fornitore. Il dichiarante conserverà la prova della mancata consegna ai fini dell’invalidamento della dichiarazione.
L’aliquota da utilizzare in questo regime speciale è l’aliquota normale del 22% (art. 16 1.comma). Per le merci che scontano aliquota ridotta il cliente può rifiutare l’applicazione di quella ordinaria; in questo caso si dovrà utilizzare il meccanismo import standard non potendo applicare il regime speciale.
Per il Tasso di cambio valgono le stesse regole del regime I.O.S.S.
Assolvimento Iva
Il pagamento dell’Iva all’Ufficio doganale competente è dovuto mensilmente entro il termine del pagamento del dazio (anche se in questo caso non potrà esserci dazio e/o altri diritti doganali).
Viene richiesta una autorizzazione Customs per ottenere il differimento del pagamento Iva e analoga autorizzazione ai fini della garanzia «globale»; l’importo della garanzia dovrà essere prestato con fidejussione bancaria e/o assicurativa, ovvero esonero art. 90 TULD.
Dichiarazione Iva
È prevista una dichiarazione mensile riassuntiva che il sistema dell’Agenzia delle Dogane mette a disposizione del soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione in parola, una funzione attivabile tramite il servizio «situazione contabile» che consente di generare in automatico la dichiarazione mensile precompilata sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate (ovvero svincolate) nel mese di riferimento.
La messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Dogane è prevista entro il 10 del mese successivo e dovrà essere validata entro il giorno 16 dello stesso mese, considerandola così presentata. Senza la convalida la dichiarazione si considera NON presentata.
3 Riscossione standard dell’Iva all’importazione (art. 67)
Laddove non siano utilizzate o applicabili le modalità di riscossione semplificate precedentemente descritte, l’Iva all’importazione può essere riscossa utilizzando la procedura standard attualmente in essere. (tracciato standard H1).
Tale modalità di riscossione dell’Iva non prevede la redazione della relativa dichiarazione mensile, in quanto l’imposta viene riscossa all’atto della importazione.
In caso di presentazione della dichiarazione doganale mediante messaggio H7 viene applicata l’aliquota ordinaria del 22%. Qualora si vogliano applicare le specifiche aliquote previste dal DPR 633/72 è quindi necessario presentare una dichiarazione con il tracciato standard dei dati (H1).
Simone Del Nevo