Direttiva europea ATAD2: pacchetto antielusione

di lettura

In un contesto di emergenza sanitaria ed economica, come quello che stiamo vivendo, le imprese a breve si troveranno a dover affrontare con i propri consulenti, anche  l’impatto delle norme dettate dalla direttiva ATAD2. 

Image

Con la sigla Atad vengono richiamate due direttive europee (la 2016/1164/Ue e la 2017/952/Ue) adottate nel contesto di un pacchetto antielusione (Anti tax avoidance) promulgato dalla Commissione europea per introdurre negli Stati Ue un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale. 

I regimi interessati dal provvedimento interessano fattispecie in cui i contribuenti agiscono contro la vera finalità della legge, traendo vantaggio dalle difformità esistenti tra i diversi sistemi fiscali nazionali per ridurre il loro onere di imposta. 
Infatti, i contribuenti potrebbero avvantaggiarsi con aliquote di imposizione basse o di doppie deduzioni, quindi fare in modo che il loro reddito non venga tassato rendendolo deducibile in una giurisdizione senza includerlo nella base imponibile dell’altra. Secondo la normativa ATAD, tali situazioni adulterano le decisioni delle imprese nel mercato interno e, se non risolte, comportano condizioni di concorrenza fiscale sleale. 

I destinatari delle suddette disposizioni sono soprattutto le imprese, che operano in contesti internazionali o all’interno di gruppi multinazionali e che attuano pianificazioni fiscali con il solo scopo di eludere o evadere le imposte dovute, senza poter offrire una giustificazione economica posta a base dell’operazione. 

I contenuti

Il Decreto Legislativo che recepisce in dettato normativo UE, si articola in sei capi, ognuno dei quali si confronta con specifici temi.  In particolare, con il recepimento della citata Direttiva si perseguono le seguenti finalità economico-sociali: 

  • stabilire norme contro l'erosione della base imponibile nel mercato interno; 
  • stabilire norme contro il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno; 
  • assicurare che l'imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati; 
  • rafforzare il livello di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno; 
  • stabilire un livello minimo comune di protezione per il mercato interno in settori specifici. 

Gli articoli a cui prestare maggiormente attenzione dal 01 gennaio, in quanto alcuni già entrati in vigore dal 01.01.2019 con effetto fiscale da valutare nella dichiarazione di quest’anno, che potrebbero impattare sulla quotidiana attività aziendale sono nel dettaglio, l’articolo 1 che interviene sulla vigente disciplina della deducibilità degli interessi passivi: 

  • per effetto delle nuove norme, i limiti di legge si applicano anche agli interessi capitalizzati, introducendo una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati rilevanti a fini fiscali; 
  • lo schema rende riportabile in avanti anche l’eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi; 
  • si adotta un concetto di risultato operativo lordo basato sulla normativa fiscale, in luogo di quella contabile. 

Con il decreto suddetto il legislatore ha inoltre ratificato le disposizioni anti-ibridi in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva Ue Atad 2, ove è previsto l'applicazione di suddette disposizioni entro il 1/1/2020 ad eccezione di della previsione relativa ai c.d. ibridi inversi applicabile a decorrere dall'1/1/2022. 

Le varie categorie da disallineamento riguardano, gli ibridi art.6 (1)r, gli ibridi inversi art. 9, la doppia residenza fiscale art. 10. Sono state contemplate specifiche norme volte a ostacolare i disallineamenti da ibridi consistenti in operazioni di arbitraggio fiscale capaci di dare origine a situazioni di doppia non imposizione, di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione.

Tali disposizioni vogliono evitare l’utiIizzo di strumenti finanziari ibridi, ovvero quelli che implicano elementi sia di debito che di apporto di capitale, o di entita’ ibride valutate fiscalmente trasparenti in un ordinamento e fiscalmente opache in un altro ordinamento, ma anche l’ottenimento di un indebito credito per le imposte estere originato dallo sfruttamento delle esigenze sociali ed economiche sottese all’intervento legislativo.  

Le problematiche che esso si prefigge di risolvere, sono collegate al contrasto delle attività che determinano l’erosione della base imponibile, ritenuta sempre più evidente a seguito della delocalizzazione, da parte delle imprese facenti parte di gruppi societari, delle attività intangibili o di servizi funzionali al fuori del paese di produzione della ricchezza, volta a evitare la riduzione del gettito fiscale nazionale che impedisce agli Stati membri di adottare politiche fiscali favorevoli alla crescita. 

Quindi, non poche sono tuttavia le complesse tematiche che il soggetto passivo italiano sarà chiamato ad affrontare tra norme di coordinamento e disposizione transitorie. In questo momento così drammatico e complicato sarebbe necessario che gli organismi dell’Unione europea bilancino le priorità fiscali con le altre aree di interesse e tengano ben presente l’impatto che le diverse misure, interne ed esterne al contesto europeo, possono avere sui singoli Stati membri.

Tommaso Rotella

Vuoi approfondire le notizie sopra riportare? Hai dei quesiti da sottoporre? Necessiti di informazioni per qualsiasi Paese del mondo ?
Vai su LOMBARDIAPOINT www.lombardiapoint.it nella sezione “esperto risponde” e poni il quesito alla cortese attenzione del Dott. Tommaso Rotella.

Tag dell'informativa

Fiscalità
Deposito Iva: i vantaggi per le imprese
Deposito Iva: i vantaggi per le imprese
I depositi Iva consentono di differire da un punto di vista finanziario il pagamento dell’Iva, attesa la distanza temporale tra il momento dell’operazione doganale e quello della vendita dei beni.
Stabile organizzazione ai fini Iva
Stabile organizzazione ai fini Iva
La stabile organizzazione è una elaborazione del diritto tributario, svincolata da altri istituti di matrice civilistica, caratterizzata da molte incertezze ascrivibili soprattutto alla scelta del legislatore unionale di non introdurre una sua puntuale definizione.
Emirati Arabi Uniti: nuova imposta sul reddito delle società
Emirati Arabi Uniti: nuova imposta sul reddito delle società
Il 31 gennaio 2022 il Ministero delle Finanze degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che verrà istituito un regime fiscale federale per le imprese. Entro breve verrà emessa una legge federale che disciplinerà l'imposta sulle società (Corporate Tax Law).
Iva all’importazione non detraibile per i soggetti non proprietari dei beni
Iva all’importazione non detraibile per i soggetti non proprietari dei beni
Novità per perfezionamenti e lavorazioni a seguito della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue (causa c-621/19).
Riforma accise, plastic tax, CBAM: dal 2022 inizia la tassazione ambientale
Riforma accise, plastic tax, CBAM: dal 2022 inizia la tassazione ambientale
Il futuro della tassazione indiretta è sempre più orientato verso l’applicazione di meccanismi premiali per i beni poco inquinanti e, di contro, per l’imposizione di meccanismi disincentivanti fondati sulla leva fiscale.
Rimborso IVA UE
Procedura di Rimborso Iva Ue
Per chiedere a un altro Stato comunitario il rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2020 nell’esercizio di attività economica, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso, entro il 30 settembre, all’Agenzia delle Entrate.
Operazioni da e verso San Marino: approvate regole per emissione fattura elettronica
Operazioni da e verso San Marino: approvate regole per emissione fattura elettronica
Il DM 21 giugno 2021 (in Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2021, n. 168), da attuazione alle disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n.
E-commerce – importazioni
E-commerce – importazioni
Dal primo luglio 2021 sono intervenute importanti modifiche alle importazioni effettuate attraverso l’e-commerce. Forniamo alcuni chiarimenti sul nuovo sistema.
Sugar tax attuabile dal 1° gennaio 2022
Sugar tax attuabile dal 1° gennaio 2022
La sugar tax, imposta gravante sulla vendita di bevande edulcorate, entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.
Il ruolo del marketplace ai fini Iva nelle vendite a distanza
Il ruolo del marketplace ai fini Iva nelle vendite a distanza
Dal 1° luglio 2021, si applicherà una nuova disciplina, per le vendite on line nei confronti dei consumatori finali, ai fini Iva.