Il legislatore italiano, con l’art. 110, commi da 10 a 12-bis del Tuir, ha disposto che non sono ammesse in deduzione spese e altre componenti negative di reddito che derivano da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate, nonché professionisti domiciliati, in Stati o territori diversi da quelli individuati nella white list (decreto da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis tuir).
In considerazione del fatto che la white-list in argomento non è stata ancora licenziata, si dovrà fare riferimento ancora alla black-list di cui al D.M. 23 gennaio 2002 che contempla Paesi:
- non appartenenti all’Unione europea, e
- che hanno un regime fiscale privilegiato (RFP).
L’art. 110 (10 - 12bis) costituisce una deroga ai principi generali di deducibilità previsti dall’art. 109 del tuir (competenza, certezza e determinatezza, inerenza) e rappresenta una norma antielusiva.
Attualmente l'impresa residente in Italia per poter dedurre le spese e altri componenti negativi sostenuti con soggetti residenti, localizzati, domiciliati a Hong Kong deve dimostrare (l’onere della prova è quindi a carico del contribuente) alternativamente, che:
- l'impresa di Hong Kong svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva
- le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta attuazione.
La ratio della disposizione è da ricercare nell’intenzione del legislatore nazionale di non consentire alla cessionaria italiana di contabilizzare costi esteri inesistenti ovvero sovrastimati.
Prima di passare ad analizzare nello specifico le cause esimenti, è necessario chiarire a cosa ci si riferisce con la locuzione “spese” e “altri componenti negativi”. Per spese s’intende il flusso di ricchezza in uscita dall’impresa, mentre con componenti negativi di reddito si intende qualsiasi componente negativo anche quello derivante da procedimenti di valutazione che diminuiscono il patrimonio dell’impresa (ammortamenti, svalutazioni, comprese le perdite su crediti). Tali poste passive sono indeducibili salvo prova contraria mediante la dimostrazione delle cause esimenti ovvero presentazione d’interpello preventivo. Nel novero dei componenti negativi rientrano, quindi:
- interessi
- spese per l’acquisto di beni e servizi
- minusvalenze
- ammortamenti
- svalutazioni e accantonamenti
- perdite.
CAUSE ESIMENTI
1 Attività commerciale effettiva
In relazione alla dimostrazione della prevalenza di un'attività commerciale effettiva è necessario definire alcuni concetti.
La dottrina prevalente ritiene che la locuzione commerciabilità sia da intendersi in senso generale, ossia saranno ricomprese tutte le attività commerciali, industriali e d’intermediazione indicate nell'art. 2195 del codice civile. Sono escluse, quindi, le attività agricole.
Per la dimostrazione dell'effettività dell'attività commerciale è necessario che l'impresa estera sia radicata nel territorio di localizzazione e partecipi in modo stabile e continuativo alla vita economica dello Stato estero. Non è dunque sufficiente che la stessa sia dotata di un'organizzazione (uffici, lavoratori dipendenti) in quanto la sua attività deve prevalentemente essere rivolta al territorio di appartenenza. È necessario, quindi, stabilire tra l'impresa e il territorio di residenza/localizzazione un rapporto di tipo economico, politico, geografico oppure strategico al fine di dimostrare che la scelta della sua localizzazione in un paese a fiscalità privilegiata non sia stata dettata dalla volontà di erodere la base imponibile italiana.
Per la dimostrazione di tale concetto il contribuente potrà avvalersi della seguente documentazione:
- statuto sociale
- iscrizione al locale registro delle imprese
- normativa e delibere disciplinanti gli organi sociali e le loro attività
- nomina amministratori e attribuzione dei relativi poteri
- relazione descrittiva dell'attività svolta
- bilanci pubblicati
- certificazione dei bilanci
- disponibilità e relativi contratti degli immobili adibiti a uso civile o industriale
- copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e altri immobili utilizzati
- contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte
- conti correnti bancari aperti presso istituti locali e estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività svolte
- copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici
- autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali
- ogni altra documentazione utile allo scopo.
Infine, il concetto di prevalenza dell'attività commerciale potrebbe essere ravvisata nella individuazione di quanto percentualmente incidono i ricavi riferiti al comporto commerciale rispetto al totale dei ricavi dell'impresa.
2. Effettivo interesse economico e concreta esecuzione dell’operazione
Per dimostrare l’interesse economico delle operazioni è utile tener presente le conclusioni indicate nella risoluzione n. 46/E del 16 marzo 2004 dove l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che tale condizione può essere considerata soddisfatta quando l'impresa italiana dimostri che il prezzo praticato dal fornitore estero risulti mediamente inferiore per oltre il 30% a quello praticato dai fornitori italiani. Il contribuente nazionale deve attestare che anche la comparazione dei costi intermedi (trasporto, spedizione, deposito, assicurazione,...) sono ugualmente vantaggiosi rispetto ai medesimi prezzi praticati da imprese non localizzate in paesi a fiscalità privilegiata.
In merito a tale circostanza, anche la Circolare ministeriale del 6/10/2010 n. 51/E, ha stabilito che la valutazione della sussistenza o meno dell’effettivo interesse economico deve essere compiuta tenendo conto di tutti gli elementi, le circostanze nonché le condizioni che caratterizzano l’operazione (prezzo della transazione, presenza di costi di stoccaggio-magazzino, tempi di consegna, esistenza di vincoli organizzativi-commerciali-produttivi che renderebbero eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro fornitore rispetto a quello black-list).
Secondo la Sentenza n. 26298 della Corte di Cassazione (depositata il 29 dicembre 2010) l’onere di provare l’esistenza delle condizioni per dedurre i componenti negativi compete sempre al contribuente. Quest’ultimo, infatti, ha l’obbligo di provare l’interesse economico che l’ha indotto a commercializzare con imprese localizzate in paesi black-list.
E’ invece possibile dimostrare la concreta esecuzione dell’operazione presentando, ad esempio:
- documentazione doganale di importazione
- contratto di fornitura
- ordine di acquisto
- scambio di corrispondenza inerente l’ordine
- fattura del fornitore
- documentazione attestante il pagamento del fornitore
- registrazione delle fatture negli appositi registri prescritti dalla normativa tributaria.
OBBLIGO DI SEPARATA INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
L’operatore italiano ha l’obbligo di indicare separatamente, nella dichiarazione dei redditi (Mod. Unico – Quadro Redditi d’impresa), l'ammontare dei costi e delle spese dedotte che provengono da operazioni con paesi black list.
L’importo delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con fornitori black list devono essere indicate tra le variazioni in aumento, mentre vanno inserite tra le variazioni in diminuzione l’importo dei predetti componenti negativi per i quali sussiste almeno una delle esimenti.
PRESTAZIONI RESE DA PROFESSIONISTI DOMICILIATI A HONG KONG
Le disposizioni dei commi 10 e 11 dell’art. 110, TUIR trovano applicazione anche con riferimento alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati a Hong Kong. Sono esclusi:
- l’acquisto di beni
- le minusvalenze
- le perdite su crediti
- i componenti negativi derivanti da valutazioni.
Anche in questa circostanza per dedurre le relative spese è necessario dimostrare le esimenti che devono essere adattate alla specificità delle prestazioni professionali.
- Il riferimento alla effettività dell’attività commerciale deve essere inteso nel senso che la prestazione di natura professionale deve essere effettiva e connessa a un'attività non estemporanea, ma radicata nel paese black-list attraverso, ad esempio, una base fissa.
- La prova che le operazioni rispondano a un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione, porta a mettere in risalto i motivi economici reali a fronte della decisione di avvalersi di prestazioni professionali rese da un soggetto domiciliato nel paese a fiscalità privilegiata. La valutazione dell'effettivo interesse dell'impresa deve avere riguardo all'apprezzabilità economico-imprenditoriale complessiva delle prestazioni, desunta, ad esempio, dalla specificità o unicità della prestazione professionale in riferimento a particolari esigenze dell'impresa più che dalla entità del compenso.
DICHIARAZIONE IVA BLACK-LIST
Il soggetto passivo IVA italiano deve comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate a partire dall’1 luglio 2010 nei confronti di operatori economici localizzati nei Paesi cosiddetti black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 (Hong Kong rientra anche in queste due liste).
La ratio è da ricercare nel contrasto alle frodi carosello e alle cd. “cartiere”. Le operazioni sottoposte al nuovo obbligo dichiarativo sono:
- le cessione di beni
- le prestazioni di servizi rese
- gli acquisti di beni
- le prestazioni di servizi ricevute che dovranno essere distinte in operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette.
Il relativo modello dovrà essere presentato con:
- cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a € 50.000. Per tali contribuenti la prima comunicazione dovrà avvenire entro il 31 ottobre.
- cadenza mensile dai soggetti che non si trovano nella condizione precedente.
Nel caso in cui nel trimestre si superi la soglia di 50.000 € per una qualsiasi tipologia di operazioni scatterà l'obbligo di comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
Infine, i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono presentare la comunicazione con periodicità mensile per l'intero anno solare.
Ernesto Cherici
In collaborazione con China Briefing