In attesa del decreto con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilirà le disposizioni di attuazione del tributo (definendo, tra l’altro, modalità e termini per il versamento dell’imposta) lo stesso ha fornito importanti chiarimenti per gli operatori e i consumatori.
L’ILCC si applica solo ai beni e ai servizi acquistati o importati per il consumo finale; non si applica nei passaggi di beni e servizi fra operatori economici.
I beni e i servizi sono destinati al consumo finale quando sono impiegati per esigenze personali o familiari e non per una attività economica.
Gli operatori economici stabiliti a Campione d’Italia non subiscono discriminazioni rispetto agli operatori economici di altri Paesi in quanto:
- gli operatori economici di altri Paesi e del resto d’Italia attraverso la detrazione recuperano l’IVA che pagano ai propri fornitori;
- gli operatori economici di Campione d’Italia non pagano l’ILCC ai propri fornitori e ricevono i beni e i servizi dagli operatori economici residenti in altri Stati o nel resto dell’Italia senza IVA;
- in entrambi i casi gli operatori economici versano l’imposta che hanno addebitato ai propri clienti consumatori finali.
L’ILCC si applica anche sulle importazioni a Campione d’Italia di beni provenienti da altri Paesi, compresa l’Italia, in particolare effettuate da consumatori finali.
Per evitare duplicazioni d’imposta, dovute all’applicazione dell’IVA nel Paese di provenienza dei beni e all’applicazione dell’ILCC all’importazione a Campione d’Italia, sono previste soglie di franchigia e regimi di tax free, che consentono di non applicare l’ILCC se è stata già applicata l’IVA europea o svizzera, mentre l’ILCC è applicata se non vi è altra imposta sugli acquisti.
Le soglie di franchigia e il regime di tax free dell’ILCC sono calcolate per ogni singolo viaggiatore per gli acquisti a titolo personale.
In analogia con la normativa europea e federale svizzera relativa all’imposta sul valore aggiunto l’ILCC non si applica alle esportazioni.
Secondo la regola generale, le operazioni che intervengono tra operatori economici (operazioni business to business, B2B) non sono assoggettate a ILCC.
Pertanto gli operatori economici:
- devono addebitare l’ILCC solo ai consumatori finali;
- non devono addebitare l’ILCC ad altri operatori economici che abbiano comunicato di effettuare gli acquisti nell’esercizio di impresa arti o professioni;
- non devono pagare l’ILCC alle importazioni di beni a Campione d’Italia.
L’ILCC non si applica in particolare alle operazioni rese per finalità sanitarie, finanziarie, sociali, educative, sportive. Ad esempio sono escluse da ILCC le attività:
- sanitarie alla persona compreso il trasporto di feriti e disabili;
- effettuate nel settore del mercato monetario, dei capitali, assicurativo;
- di aiuto e assistenza sociale;
- effettuate nell’ambito dell’educazione, della formazione e della ricerca;
- di servizi culturali e di servizi sportivi;
- relative ai giochi.
Responsabili del versamento dell’ILCC (soggetti passivi) sono le imprese, i professionisti e gli artisti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi a Campione d’Italia nei confronti di consumatori finali;
In questi casi l’ILCC è addebitata ai consumatori finali insieme al corrispettivo dei beni e dei servizi e riversata al Comune. In caso di importazioni di beni a Campione d’Italia per il consumo finale, l’ILCC è versata direttamente dai consumatori finali.
L’imposta è applicata secondo aliquote allineate a quelle dell’IVA svizzera (3,7% in particolare per pernottamenti in albergo, colazione inclusa; 2,5% in particolare per generi alimentari, libri, giornali, medicinali, altri beni di uso quotidiano, 7,7% in tutti gli altri casi, ad esempio, per automobili, orologi, gioielli, abiti, alcol, servizi). Tali aliquote sono inferiori a quelle dell’IVA italiana (22%, 10%, 5%, 4%).
Gian Luca Giussani