1 luglio 2020

Base imponibile comune a livello UE

di lettura

Per finanziare la ripresa post pandemia, a fine maggio la Commissione Europea ha presentato la base imponibile comune consolidata per l’imposta sulle società che potrebbe mettere fine alle storture economiche e fiscali dell’Unione Europea.

Base imponibile comune a livello UE

Già nel marzo 2011, per superare gli ostacoli e le distorsioni di mercato derivanti dalla reciprocità dell’applicazione di 27 diversi sistemi fiscali nazionali all’interno dell’UE, la Commissione europea aveva prospettato l’attuazione dei due sistemi di tassazione, la base imponibile comune e la base imponibile consolidata comune da applicare in due fasi.

  1. Nella prima fase, ci si avvale della base imponibile comune per le società (Common Consolidated cotporate taxe base, di seguito CCTB), cioè una serie di regole comuni per il calcolo dei profitti tassabili nei diversi paesi europei. In pratica, le multinazionali che operano in più paesi devono quantificare i profitti di ciascun paese in base alle regole nazionali.
  2. Nella seconda fase, per le società avviene il consolidamento attraverso l’individuazione di un'imposta comune consolidata, ovvero la società mette insieme i profitti e le perdite conteggiati nei vari paesi UE e consegue un singolo dato sui profitti netti da tassare.

Fissata questa base per le imposte, il profitto totale viene trasmesso ai vari paesi dove la società opera e le autorità fiscali tassano la quota secondo le proprie regole fiscali. Alle grandi società sarebbe quindi escluso di attuare una pianificazione fiscale aggressiva, e di avere problematiche relative ai prezzi di trasferimento, che rappresenta la via principale per implementare gli utili.  

La CCCTB rappresenterebbe quindi, un regime di regole comuni per calcolare la base imponibile delle società che sono fiscalmente residenti nell’UE e delle succursali ubicate nell’UE di società di Paesi terzi.

La base imponibile unitariamente determinata dovrebbe poi essere suddivisa tra i diversi Stati membri presso i quali opera il gruppo, sulla base di una formula specifica che prenda in considerazione capitale, lavoro e vendite.

Gli Stati interessati mantengono il diritto di applicare le rispettive aliquote d’imposta sulla quota di base imponibile a ciascuno attribuita.

Obiettivi della riforma

Il regime da introdurre si pone l’obiettivo di:

  • ridurre gli oneri amministrativi, i costi di adeguamento e le incertezze giuridiche che le imprese che operano a livello europeo si trovano ad affrontare al momento di determinare l’utile imponibile
  • creare un unico insieme di regole fiscali e permettere alle imprese di interagire con una sola Amministrazione fiscale in tutta l’Unione Europea
  • favorire l’espansione transfrontaliera delle società attraverso l’eliminazione dei costi supplementari derivanti dagli obblighi di rispettare regimi fiscali diversi all’interno dell’Unione Europea e di trattare con più di una Amministrazione fiscale
  • rendere più semplice ed economico per le PMI operare a livello internazionale nell’ambito dell’UE.

Le imprese che operano a livello internazionale e optano per il nuovo regime saranno tenute solo a calcolare la loro base imponibile applicando un unico insieme di regole fiscali, al fine di assicurare l’immediato consolidamento dei profitti e delle perdite ai fini del calcolo delle basi imponibili a livello UE.

Quindi attraverso l’utilizzo di questo strumento si potrebbero reperire risorse che in questo periodo permetterebbero ai vari Stati membri di operare politiche di redistribuzione per contrastare la crisi creata dalla pandemia.

Secondo uno studio eseguito ad aprile dal Parlamento UE, una percentuale dell’utile delle multinazionali potrebbe finanziare il bilancio UE, attraverso un nuovo fondo che potrebbe essere implementato con il gettito delle multinazionali e raggiungere circa 20 miliardi di euro.

E’ tanto tempo che si insegue la chimera della base imponibile comune a livello Ue, forse è arrivato il momento di concepire e introdurre uno strumento di semplificazione fiscale per tutte le imprese  che operano nell’UE.

Tommaso Rotella

Vuoi approfondire questa notizia o porre un quesito? Necessiti di informazioni per qualsiasi Paese del mondo?
Vai nella sezione “Esperto risponde” del sito
www.lombardiapoint.it e inoltra il quesito all’attenzione di Tommaso Rotella.

Tag dell'informativa
Fiscalità
Le fatture ricevute dalla partita Iva nazionale di un soggetto non residente
14 maggio 2024 Le fatture ricevute dalla partita Iva nazionale di un soggetto non residente
L’imposta sul valore aggiunto è dovuta generalmente dai soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ad eccezione delle ipotesi in cui l’imposta è dovuta dal cliente, soggetto passivo di imposta, attraverso l’istituto dell’inversione contabile (o “reverse charge” o “autofattura”).
Sistema fiscale cinese: panoramica per gli esportatori italiani
28 settembre 2023 Sistema fiscale cinese: panoramica per gli esportatori italiani
Come affrontare le questioni fiscali legate all'importazione ed esportazione con la Cina?
Problematiche applicative nelle operazioni triangolari
31 maggio 2023 Problematiche applicative nelle operazioni triangolari
Il processo di internazionalizzazione vede spesso le imprese italiane coinvolte in operazioni a cui partecipano più soggetti, sia comunitari che extracomunitari. Nelle cessioni di beni, tali operazioni possono assumere la veste di operazioni triangolari.
Prova delle cessioni intracomunitarie: regole comunitarie e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
28 aprile 2023 Prova delle cessioni intracomunitarie: regole comunitarie e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
A tre anni dall’entrata in vigore del Regolamento Europeo 1912/2018, che ha introdotto delle presunzioni a favore del contribuente per dimostrare la fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale e per semplificare la normativa in attesa della riforma dell’Iva, analizziamo l’impatto che ha avuto la norma.
Deposito Iva: i vantaggi per le imprese
21 luglio 2022 Deposito Iva: i vantaggi per le imprese
I depositi Iva consentono di differire da un punto di vista finanziario il pagamento dell’Iva, attesa la distanza temporale tra il momento dell’operazione doganale e quello della vendita dei beni.
Stabile organizzazione ai fini Iva
21 aprile 2022 Stabile organizzazione ai fini Iva
La stabile organizzazione è una elaborazione del diritto tributario, svincolata da altri istituti di matrice civilistica, caratterizzata da molte incertezze ascrivibili soprattutto alla scelta del legislatore unionale di non introdurre una sua puntuale definizione.
Emirati Arabi Uniti: nuova imposta sul reddito delle società
8 febbraio 2022 Emirati Arabi Uniti: nuova imposta sul reddito delle società
Il 31 gennaio 2022 il Ministero delle Finanze degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che verrà istituito un regime fiscale federale per le imprese. Entro breve verrà emessa una legge federale che disciplinerà l'imposta sulle società (Corporate Tax Law).
Iva all’importazione non detraibile per i soggetti non proprietari dei beni
22 novembre 2021 Iva all’importazione non detraibile per i soggetti non proprietari dei beni
Novità per perfezionamenti e lavorazioni a seguito della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue (causa c-621/19).
Riforma accise, plastic tax, CBAM: dal 2022 inizia la tassazione ambientale
2 novembre 2021 Riforma accise, plastic tax, CBAM: dal 2022 inizia la tassazione ambientale
Il futuro della tassazione indiretta è sempre più orientato verso l’applicazione di meccanismi premiali per i beni poco inquinanti e, di contro, per l’imposizione di meccanismi disincentivanti fondati sulla leva fiscale.
Rimborso IVA UE
13 settembre 2021 Procedura di Rimborso Iva Ue
Per chiedere a un altro Stato comunitario il rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2020 nell’esercizio di attività economica, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso, entro il 30 settembre, all’Agenzia delle Entrate.