Il sistema fiscale turco si articola in imposte dirette (imposta sul reddito delle società e imposta sul reddito delle persone fisiche) e in altre imposte (principalmente IVA e accise).
In via generale, le persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati esclusivamente sui redditi di fonte turca.
Le società non residenti sono soggette all’imposta sulle società limitatamente all’attività esercitata in Turchia mediante una stabile organizzazione.
Imposte dirette
Imposta sul reddito delle persone fisiche
L’imposta sul reddito delle persone fisiche viene prelevata mediante applicazione di aliquote progressive, differenziate per scaglioni di reddito, che variano dal 15% al 35%.
Sono tassabili le seguenti categorie reddituali: i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, i redditi di impresa, i redditi agrari, i redditi derivanti da beni mobili ed immobili ed altri redditi (come i capital gains ed i redditi derivanti da attività occasionali).
Imposta sul reddito delle società
L’aliquota prevista con riferimento all’imposta sul reddito delle società è pari al 20%.
La base imponibile dell’imposta sul reddito delle società è determinata muovendo dalle risultanze contabili, apportando le variazioni previste ai fini fiscali. Sono deducibili tutti i costi direttamente collegati con l’attività che produce il reddito imponibile. Le perdite possono essere portate in avanti per cinque esercizi.
I capital gain costituiscono, in generale, reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società. Tuttavia, è previsto un regime di participation exemption in base al quale sono esenti al 75% i capital gain relativi alla cessione di partecipazioni o di immobili a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti (holding period almeno biennale, regolamento del corrispettivo entro i due anni successivi alla cessione ed iscrizione del capital gain in una speciale riserva indisponibile per almeno cinque anni).
Il regime di participation exemption sui capital gain si applica anche con riferimento alle partecipazioni detenute in società non residenti, a condizione che la partecipazione sia superiore al 10%, sia stata detenuta per almeno due anni e rappresenti una quota dell’attivo almeno pari al 75%.
Ritenute su dividendi, interessi, royalties
I dividendi di fonte domestica corrisposti a percettori residenti assoggettati all’imposta societaria (nel cui novero vengono incluse anche le stabili organizzazioni turche di società non residenti) non concorrono a formarne il reddito imponibile ai fini dell’imposta societaria (participation exemption). Tale regime di participation exemption è applicabile anche ai dividendi di fonte estera, al rispetto di determinate condizioni (forma societaria della società che distribuisce i dividendi, soglia di partecipazione superiore al 10% e sottoposizione ad un’aliquota d’imposta effettiva pari ad almeno il 15%).
I dividendi percepiti da persone fisiche residenti sono sottoposti a ritenuta alla fonte del 15%. Tale ritenuta è, tuttavia, scomputabile dall’imposta sul reddito dovuta, alla cui base imponibile i dividendi concorrono solo nella misura del 50%.
I dividendi corrisposti a percettori non residenti (società e persone fisiche) sono sottoposti ad una ritenuta alla fonte pari al 15%. Sono fatte salve eventuali più favorevoli disposizioni convenzionali.
Gli interessi di fonte domestica corrisposti a percettori residenti (sia soggetti ad imposta societaria sia persone fisiche) sono sottoposti ad una ritenuta alla fonte del 10%. Le società possono scomputare le ritenute subite dall’imposta societaria dovuta.
Nei confronti di percettori non residenti, è applicata generalmente una ritenuta alla fonte del 10%.
Restano salve eventuali più favorevoli disposizioni convenzionali.
Le royalties di fonte domestica corrisposte a percettori residenti sottoposti ad imposizione societaria non scontano alcuna ritenuta alla fonte.
Nel caso di percettori persone fisiche residenti, è applicata una ritenuta alla fonte nella misura del 20%.
Le royalties di fonte domestica corrisposte a percettori non residenti sono sottoposte a ritenuta alla fonte nella misura del 20%. Il medesimo regime si applica con riferimento ai canoni e corrispettivi per servizi tecnici prestati da non residenti. Nel caso di servizi tecnici relativi all’industria petrolifera, la ritenuta alla fonte è pari al 5%.
Sono fatte salve eventuali più favorevoli disposizioni convenzionali.
I compensi per servizi tecnici (consulenza, supervisione, assistenza, design, etc.) sono soggetti a ritenuta alla fonte nella misura del 20%.
I trasferimenti di utili derivanti da attività svolte dalle succursali/branch di società straniere sono soggette ad una ritenuta alla fonte nella misura del 15%.
Imposta sul valore aggiunto
L’Imposta sul Valore Aggiunto, che in Turchia prende il nome di KDV, è stata introdotta nel 1985 ed è applicata sulla fornitura di beni e servizi e all’atto dell’importazione secondo aliquote variabili. L’aliquota ordinaria è pari al 18% mentre quella ridotta è pari al 8% (prodotti alimentari, farmaceutici) e all’1% (giornali, macchinari in leasing).
E’ previsto il sistema del reverse charge sugli acquisti fatti da soggetti non residenti. E’ possibile nominare un rappresentante fiscale. La liquidazione Iva avviene mensilmente.
Incentivi fiscali
La normativa fiscale turca prevede incentivi fiscali indistintamente ad investitori residenti e non residenti.
Per fruirne è necessario ottenere una certificazione di idoneità dell’investimento (in funzione della natura economica e dell’area geografica interessata) da parte dell’Ufficio del Sottosegretario al Tesoro.
Un primo incentivo fiscale (valido sino al dicembre 2023) consiste in un’extradeduzione pari al 100% delle spese di ricerca e sviluppo relative a nuove tecnologie e nuove soluzioni informatiche. Gli stipendi corrisposti ai ricercatori coinvolti nelle predette attività sono esenti per l’80% dall’imposta sul reddito (90% con riferimento ai dottori di ricerca).
Ulteriori incentivi fiscali, consistenti essenzialmente in una riduzione dell’aliquota societaria applicabile (fino al 90%), sono previsti in favore delle società che si trovino in una di queste situazioni:
- siano ubicate nelle regioni considerate “sottosviluppate”
- realizzino investimenti in ambito culturale (ad esempio, per la costruzione e la gestione di musei, cinema, teatri o centri culturali)
- operino nel settore navale.
Le società che operano nelle Free Trade Zone (FTZ) godono di numerose agevolazioni fiscali quali:
- esenzione fiscale sul reddito societario (se licenza antecedente al 6 febbraio 2004)
- esenzione delle ritenute alla fonte sul reddito per le aziende che esportano più dell’85% della loro produzione (valida sino all’ingresso della Turchia nella UE).
Altre imposte
Imposta sugli Immobili
E’ prevista un’imposta sugli immobili e terreni mediamente pari allo 0,2%. L’aliquota raddoppia nelle grandi città.
Contributi sociali
L’aliquota contributiva per le aziende varia dal 19,5% al 25%, mentre quella a carico dei lavoratori è pari al 14%.
Rapporti con l’Italia
Italia e Turchia hanno sottoscritto un:
- Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito che è stato ratificato dall’Italia con la legge 7 giugno 1993, n. 195 ed è entrato in vigore dal 1° dicembre 1993
- Accordi per la promozione e la protezione degli investimenti ratificato con L. n. 294 del 27.10.2003 (G.U. n. 256 del 04.11.2003); in vigore dal 03.03.2004 (G.U. n. 296 del 18.12.2004).
Normativa doganale
Accordo di Unione doganale con l’Unione Europea a partire dal 01/01/1996.
Gian Luca Giussani