Le aree di intervento possono essere così sintetizzate:
- numero di identificazione Iva del cessionario quale requisito sostanziale per applicare l’esenzione Iva nelle cessioni intracomunitarie dei beni,
- semplificazioni per l’utilizzo del call of stock,
- semplificazione delle norme relative alle vendite a catena,
- prova delle cessioni intracomunitarie di beni.
Una delle aree di intervento più interessanti, riguarda sicuramente la scelta europea di attribuire valenza di elemento sostanziale, per la realizzazione delle operazioni non imponibili in ambito unionale, al codice identificativo Iva del soggetto acquirente.
Si tratta di un argomento molto controverso e fonte di un vasto contenzioso con il fisco italiano.
Sin dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà di iscrizione al Vies, sono sorti problemi sull’applicazione ed efficacia dell’adempimento. Inizialmente era stato previsto l’obbligo per gli operatori che volevano effettuare transazioni comunitarie, di comunicare obbligatoriamente e preventivamente all’Agenzia delle Entrate i dati per l’iscrizione al Vies (era previsto un esonero per gli operatori che già effettuavano cessioni o acquisti con l’Unione Europea).
In seguito all’introduzione dell’obbligo di iscrizione è sorto immediatamente il problema della data di efficacia dell’inclusione nella banca dati Vies. E' stata necessaria pertanto l’introduzione di una modifica normativa per attribuire efficacia immediata all’inclusione nella banca dati Vies, con l’opzione espressa in sede di dichiarazione di inizio attività.
Sin da subito l’Amministrazione Finanziaria ha assunto una posizione in contrasto con la Corte di giustizia della Ue, dequalificando, alla stregua di operazioni interne, le operazioni intracomunitarie effettuate dai non iscritti al Vies.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, l’assenza del numero identificativo Iva del cessionario o committente dall’archivio Vies determina l’impossibilità di applicare il regime di non imponibilità all’operatore, in quanto non risulterebbe verificata la soggettività passiva della controparte.
Diversa è stata l’interpretazione nel corso degli anni da parte della giurisprudenza della Corte di giustizia. La Corte ha sempre sostenuto che se sono soddisfatte le condizioni sostanziali (cedente/cessionario soggetti passivi Iva, fuoriuscita del bene, bene nella disponibilità del cessionario), la mancata inclusione nel Vies non determina di per se’ il disconoscimento del regime di non imponibilità della operazione.
Dal prossimo 1° gennaio 2020 entrerà in vigore la direttiva 2018/1910/UE. L’articolo 138 della suddetta direttiva prevede che l’iscrizione del soggetto passivo nell’archivio Vies diventi una condizione sostanziale per la realizzazione di una operazione non imponibile.
La citata norma stabilisce in particolare che sono considerate operazioni non imponibili le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio, all’interno della Comunità, dal venditore o dall’acquirente per loro conto al realizzarsi delle seguenti condizioni:
- i beni sono ceduti ad un soggetto passivo o ente non soggetto passivo che agisce come tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha avuto inizio,
- il destinatario dei beni deve essere identificato ai fini dell’Iva in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha avuto inizio,
- l’acquirente deve aver comunicato preventivamente al cedente il proprio numero di identificazione Iva,
- il cedente è tenuto a presentare un corretto invio dei dati mediante la presentazione dei modelli Intrastat.
La norma così come formulata comporterà necessariamente una revisione dei processi di controllo che procedono ogni cessione comunitaria, con conseguente aggravio di adempimenti per gli operatori.
Controllare per ogni singola operazione l’esistenza e la validità del codice identificativo fornito dal cliente sul sistema Vies talvolta è complicato perché ad esempio alcuni paesi utilizzano specifici codici che differenziano le operazioni Intra-Ue rispetto alle operazioni interne.
La formulazione della nuova normativa prevede inoltre l’obbligo di presentare tempestivamente un elenco riepilogativo delle operazioni unionali (Intrastat) con tutte le informazioni corrette riguardanti tale cessione, adempimento che sino ad un paio di anni fa sembrava destinato ad andare in soffitta. In particolare, la norma prevede che in assenza di informazioni complete, l’operatore potrà debitamente giustificare la sua mancanza “secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità”. Quest’ultimo passaggio desta qualche perplessità.
Appare del tutto evidente, infatti, come in assenza di un intervento del legislatore nazionale o di una interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria la normativa in oggetto potrà dar luogo ad eventuali contenziosi.
In conclusione, qualcuno potrebbe sostenere che gli operatori sino ad oggi, sulla base della interpretazione “sostanziale” dell’Agenzia delle Entrate sull’iscrizione al Vies, nella prassi già effettuavano la verifica, prima di procedere all’emissione di fattura non imponibile. Tuttavia, un conto è effettuare un controllo in base ad una interpretazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria che era in netto contrasto con la direttiva Iva e con le sentenze della Corte di Giustizia, diverso invece è adempiere ad un obbligo previsto da regole unionali.
Le conseguenze riguardano ovviamente le possibilità di difesa del contribuente in caso di contestazione.
Le novità entreranno in vigore, come già specificato, dal 1° gennaio 2020.
E’ opportuno sottolineare come, a tutt’oggi, purtroppo il legislatore nazionale non abbia ancora provveduto ad introdurre le necessarie modifiche normative.
Dott. Alberto Perani