L’accordo è di importanza fondamentale e apre prospettive interessanti per gli investimenti outbound dall’Italia a HK. Hong Kong rappresenta infatti da diversi anni un hub finanziario utilizzato dalle imprese italiane per svolgere operazioni commerciali in tutta l’Asia, Cina compresa.
Dopo la ratifica definitiva di questo DTA (Double Taxation Agreement), Hong Kong cesserà di figurare nella black list dei paradisi fiscali, e consentirà all’amministrazione fiscale italiana di ottenere le informazioni, anche di natura bancaria, sui contribuenti operativi nella regione amministrativa speciale.
Per ciò che attiene alla legittimazione soggettiva, all’interno della sfera giuridica coperta del DTA figurano le persone fisiche e giuridiche residenti in uno e in entrambi i Paesi contraenti.
Le imposte previste dall’ordinamento Italiano prese in considerazione dall’Accordo sono IRPEF, IRAP e IRES.
Per quanto riguarda Hong Kong invece, le imposte coperte sono profit tax, salary tax e property tax.
In relazione alla definizione di residenza, sono stabiliti, in conformità con il Modello di Convenzione OCSE, i criteri per stabilire la residenza prevalente per le persone diverse dalle persone fisiche. In tal senso, la c.d. Tie Breaker Rule si uniforma al principio della sede di direzione effettiva, principio già in vigore e dunque familiare all’ordinamento Italiano.
L’articolo 5 disciplina ed enuclea il criterio di stabile organizzazione. Anche in questo caso il DTA risulta conforme al Modello di Convenzione OCSE. Si configura un limite temporale di sei mesi oltrepassato il quale la stabile organizzazione di un cantiere – sia esso di costruzione, installazione o supervisione – assume rilevanza fiscale.
Gli utili maturati da un’impresa saranno dunque imponibili nel Paese contraente di residenza dell’impresa, salvo per la quota di reddito prodotta mediante una stabile organizzazione.
La Parte contraente ha dunque facoltà di imporre il prelievo fiscale se all’interno del suo territorio è localizzata la stabile organizzazione mediante la quale l’impresa realizza anche solo parte dei suoi utili.
Anche la previsione in materia di società collegate è uniformata al Modello OCSE. L’articolo 9 disciplina le modalità di prelievo fiscale su utili realizzati da società controllate/controllanti con sede nei due paesi. Al secondo paragrafo è previsto che eventuali aggiustamenti posti in essere da un’amministrazione fiscale a fronte di rettifiche effettuate nell’altra Parte contraente debbano essere effettuati nel rispetto della procedura amichevole prevista all’articolo 24 dell’Accordo.
Tale articolo stabilisce che in caso di controversie sull’interpretazione e/o sull’applicazione dell’Accordo, si possa ricorrere all’utilizzo dell’Arbitrato, a condizione che le autorità di entrambe le Parti contraenti e la persona (giuridica o fisica) concordino, nella clausola arbitrale, di essere vincolate alla decisione della commissione arbitrale. In questo senso, l’Accordo è conforme a quanto disposto dall’art.110 c.7 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) in materia di procedure amichevoli.
Dividendi, interessi e royalties
Di estremo interesse risulta l’analisi di alcune fattispecie reddituali cross‐border coperte dall’Accordo agli articoli 10, 11 e 12 in particolare, con riferimento ai c.d. passive income (dividendi, interessi e royalties).
Il DTA prevede che i dividendi siano imponibili anche alla fonte, ma limitatamente a un’aliquota che non può eccedere il 10% del loro ammontare lordo (art.10). L’aliquota sui dividendi vede dunque una riduzione di dieci punti percentuali rispetto a quella prevista prima dell’accordo.
Con riferimento agli interessi, l’aliquota di ritenuta nella Parte contraente della fonte scende al 12,5%, rispetto a quella precedente che si attestava al 20% (art. 11). Inoltre, i redditi da interesse saranno esentati da prelievo fiscale nella Parte contraente della fonte, quando il debitore sia il Governo o un Ente pubblico di una Parte contraente. Questa ultima disposizione in particolare è senza dubbio volta a favorire l’acquisto di bond governativi, soprattutto con riferimento ai titoli emessi dallo Stato Italiano.
Infine, in materia di royalties, è prevista un’aliquota massima di ritenuta nella Parte contraente della fonte, del 15%, di molto inferiore a quella prevista in precedenza senza accordo che era invece del 22,5% (art. 12).
Vale comunque per tutti il principio generale della definitiva tassazione nella Parte contraente di residenza del percipiente.
E’ evidente alla luce di queste modifiche alle aliquote di ritenuta, il rilevante beneficio del quale le società residenti ad Hong Kong potranno usufruire.
Capital gain
L’art. 13 enuclea le modalità di imposizione fiscale sui capital gain, prevedendo 5 fattispecie:
- le plusvalenze relative a redditi immobiliari (questi ultimi disciplinati all’articolo 6 dell’accordo e tassati secondo previsione del Modello OCSE nella Parte contraente in cui sono situati gli immobili) sono tassate nella Parte contraente in cui sono situati gli immobili
- le plusvalenze relative all’alienazione beni mobili appartenenti alla “base fissa” o alla stabile organizzazione sono tassate nella parte contraente in cui queste ultime sono situate
- le plusvalenze generate da alienazione di aeromobili o imbarcazioni, ovvero a beni mobili correlati alla gestione di tali veicoli quando utilizzati in traffico internazionale, sono tassate, con principio di esclusività impositiva, nella Parte contraente di residenza della società/impresa alienante
- le plusvalenze generate dall’alienazione titoli azionari di una società,
laddove il valore intrinseco di tali titoli è dovuto in misura maggiore al 50% a beni immobili in portafoglio alla società, sono tassate nella Parte contraente in cui tali beni immobili sono situati
- le plusvalenze generate da eventi che non rientrano nelle fattispecie sopramenzionate, sono tassate, con principio di esclusività impositiva, nella Parte contraente di residenza dell’alienante.
L’art. 14, disciplina l’imposizione sui redditi derivanti dall’esercizio della libera professione, o comunque dall’esercizio di altre attività a carattere indipendente.
Il principio generale in questo senso è quello dell’imposizione esclusiva nella Parte contraente di residenza. Nel caso in cui il professionista risieda nell’altra Parte contraente per un periodo che cumulativamente ammonti a più di 183 giorni, all’interno di un periodo di 12 mesi, o qualora in tale Parte il professionista disponga di una “base fissa”, viene prevista la tassazione concorrente.
Metodi per evitare le doppie imposizioni
L’art. 22 disciplina i metodi per evitare le doppie imposizioni. Di rilievo la novità costituita dall’utilizzo del modello dell’ordinary credit combinato con il metodo dell’exemption with progression.
Con una tale struttura, la Parte contraente ove il soggetto è fiscalmente residente effettua il prelievo sui redditi prodotti nell’altra Parte contraente, e successivamente riconosce la detraibilità delle imposte pagate in quest’ultima.
Peraltro, nell’accordo viene utilizzato, come detto, il metodo dell’ordinary credit, che non consente detraibilità integrale, e dunque limita la doppia imposizione a quella parte di imposte che, in base alla normativa fiscale della Parte contraente, sarebbe stata applicata a un determinato reddito.
In altre parole, con tale sistema, “l’ammontare del credito relativo all’imposta estera è limitato alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Hong Kong nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo”.
Infine, previsto all’art. 25, uno degli aspetti tecnici fondamentali dell’Accordo riguarda come anticipato in precedenza, le disposizioni in tema di scambio di informazioni: l’intesa raggiunta a tale riguardo, infatti, rispetta sostanzialmente i più recenti standard dell’OCSE, compreso il superamento del segreto bancario, e consentirà dunque ad Hong Kong di uscire dalla black List dei Paesi considerati paradiso fiscale per il fisco Italiano. Si noti che, l’uscita di Hong Kong da tale lista, comporterà notevoli conseguenze in relazione ad alcune fattispecie previste dall’ordinamento Italiano, che non troveranno più applicazione.
In particolare non saranno più applicabili:
- l’indeducibilità dei costi sostenuti nei confronti di imprese residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (vedi art. 23 dell’ Accordo)
- la disciplina sulla tassazione per trasparenza dei redditi realizzati dalle controllate, residenti in paesi ricompresi nella black list
- la disciplina sulla tassazione integrale dei dividendi generati dalle società infragruppo.
L’Accordo inoltre, prevede al suo interno una serie di clausole che costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all’evasione ed all’elusione fiscale.
Un Protocollo aggiuntivo avente funzione interpretativa ed integrativa completa il DTA.
L’entrata in vigore del DTA è prevista alla data di ricevimento dell’ultima delle notifiche con le quali ciascuna delle due Parti notificherà il completamento delle rispettive procedure interne di ratifica, mentre l’efficacia, per l’Italia, scatterà a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello dell’entrata in vigore.
In collaborazione con Dezan Shira