L'ECS-Fase 1 interessa le sole operazioni per le quali l'attuale normativa prevede che l'esemplare numero 3 del DAU (documento amministrativo unico) scorti la merce fino alla dogana di uscita. Sono quindi escluse dal nuovo sistema le operazioni di transito e le esportazioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali il DAU non scorta la merce, ma viene vistato direttamente dalla dogana di esportazione.
Procedimento informatico
Nel caso in cui sia la dogana di esportazione che quella di uscita operino in ambito ECS, l'intera operazione viene dunque trattata con il procedimento informatico previsto all'articolo 796 del regolamento 1875/2006.
L'operatore presenta la dichiarazione doganale all'ufficio doganale di esportazione il quale, concessa l'autorizzazione allo svincolo delle merci:
- consegna il DAE (documento di accompagnamento esportazione, che sostituisce l'esemplare numero 3 del DAU) completo di codice MRN (movement reference number) al dichiarante
- trasmette un messaggio elettronico di esportazione alla dogana di uscita.
La dogana di uscita, all'arrivo delle merci, presentate congiuntamente al DAE, esegue un confronto sulla base del messaggio di esportazione ricevuto, sorveglia l'uscita delle merci ed invia, entro il giorno successivo all'effettiva uscita, un messaggio elettronico detto "risultati di uscita" alla dogana di esportazione.
La dogana di esportazione provvede infine a certificare l'uscita delle merci tramite un messaggio detto "notifica di esportazione" inviato al dichiarante.
Nel caso di esportazione frazionata il messaggio "risultati di uscita" viene inviato solo quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.
Prova dell'uscita delle merci
Con il nuovo sistema, il messaggio elettronico detto "risultati di uscita" diventa a tutti gli effetti la prova dell'uscita delle merci, con evidenti benefici per l'azienda in termini di rapidità e sicurezza dell'operazione rispetto al sistema tradizionale di timbratura dell'esemplare 3 del DAU.
È infatti lo stesso esportatore a poter verificare l'avvenuta esportazione sul sito dell'Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it) digitando nella sezione "notifica di esportazione (AES)" i 18 caratteri alfanumerici del MRN riportato sopra al codice a barre nel DAE.
Il risultato positivo di tale verifica informatica, con la dicitura "uscita conclusa in data...", rileverà al fine di dimostrare l'avvenuta esportazione.
Triangolazioni all'esportazione
Appare utile evidenziare che nulla cambia nel caso di triangolazioni all'esportazione, in quanto il primo cedente nazionale non intestatario della bolletta doganale deve entrare in possesso della fattura di prima vendita vistata dalla dogana di uscita come accadeva prima dell'avvento del sistema ECS.
Si ricorda inoltre che, nel caso in cui siano trascorsi 90 giorni dalla data di emissione del DAE senza il riscontro da parte della dogana di uscita, la dogana di partenza, pur non annullando in maniera automatica la dichiarazione doganale, procederà ad attivarsi presso il dichiarante o l'esportatore per avere notizie in merito all'operazione di esportazione in corso.
Conclusioni
Con l'avvio del sistema ECS, diventa determinante per l'azienda esportatrice scegliere un termine di resa (INCOTERM ) che indichi l'obbligo di provvedere allo sdoganamento delle merci all'esportazione in capo all'esportatore. In tal modo si può richiedere al proprio spedizioniere, responsabile delle operazioni doganali di esportazione, l'invio:
- di una fotocopia del DAE
- oppure del codice MRN, grazie al quale è possibile eseguire l'interrogazione sul sito dell'Agenzia delle Dogane con un risultato in tempo reale circa l'esito dell'operazione.
Andrea Toscano