Il 24 agosto 2020 la Commissione aveva approvato un pacchetto di proposte per rendere le regole contenute nella Convenzione PEM più immediate e flessibili con l’obiettivo di promuovere gli scambi tra la UE e i Paesi della regione PEM e di favorire la ripresa delle imprese dell’Unione nel periodo di emergenza Covid.
Convenzione PEM
Allo stato attuale, è in vigore la Convenzione PEM - Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziale Paneuromediterranee (GU UE L54 del 26 febbraio 2013) - ratificata dai seguenti Paesi: UE, Svizzera, Islanda, Norvegia, Isole Faroe, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Israele, Palestina, Egitto, Giordania, Libano, Siria, Macedonia del Nord, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, Moldavia, Georgia, Ucraina.
In via parallela e transitoria alle regole della Convenzione, sono state predisposte nuove regole che si propongono di modernizzare le regole previste nei singoli accordi bilaterali conclusi tra la UE e i Paesi PEM, rendendo più agevoli e business-friendly la determinazione e l’attestazione dell’origine preferenziale in tale contesto.
Il termine previsto per l’applicazione delle nuove regole transitorie è il 1° settembre 2021 per gli scambi tra UE e: Svizzera, Norvegia, Islanda, Albania, Giordania e Isole Faroe (c.d. Parti contraenti applicatrici). Per gli altri Paesi che applicano le regole della Convenzione PEM, il processo di applicazione delle nuove regole è in fase di avanzamento.
A partire da tale data, le nuove regole transitorie saranno applicabili insieme a quelle previste dalla attuale Convenzione PEM fino alla definitiva entrata in vigore della Convenzione PEM rivista (al momento non si hanno previsioni temporali).
Esempi
Le regole previste dalla Convenzione PEM e le nuove regole transitorie coesisteranno tra le Parti contraenti. Gli operatori economici potranno scegliere, per ciascuna spedizione, quali regole applicare.
Prima di optare per le regole di origine transitorie, gli operatori economici devono considerare i diversi partner coinvolti nel flusso commerciale.
1 – Il Paese di destinazione finale NON è una Parte contraente applicatrice (esempio Tunisia)
L’esportatore deve rilasciare una prova dell’origine sulla base delle regole della Convenzione PEM. Ciò ha un impatto sui fornitori dei materiali incorporati nel prodotto esportato che devono anche fornire prove di origine secondo questo set di regole di origine. Se per tali materiali le prove dell’origine sono conformi soltanto alle regole di origine transitorie, tali materiali dovrebbero essere considerati non originari.
2 – Il Paese di destinazione finale è una Parte contraente applicatrice (esempio Svizzera)
L’esportatore può rilasciare una prova dell’origine sulla base delle regole di origine transitorie. Se i materiali incorporati nel prodotto esportato non sono stati coperti da una prova di origine “transitoria”, i fornitori possono avvalersi della possibilità di rilasciare retroattivamente una prova di origine corretta.
Indicazione delle regole di origine utilizzate
Per poter distinguere i prodotti originari in virtù delle nuove regole transitorie dai prodotti originari in forza della Convenzione PEM, i certificati di origine o le dichiarazioni su fattura dovranno includere una dichiarazione che precisi le regole applicate.
Gli operatori economici che utilizzano una “dichiarazione di origine” (redatta da un esportatore autorizzato, o da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione di valore inferiore a € 6.000) devono indicare “ai sensi delle regole di origine transitorie” (“according to the transitional rules of origin”) nel corpo della stessa dichiarazione di origine.
Gli operatori economici che richiedono il rilascio di un Certificato EUR.1 ai sensi delle regole di origine transitorie PEM devono indicare “transitional rules” (in inglese) nella casella 7 dello stesso formulario EUR.1.
Inoltre, gli operatori economici che rilasciano una dichiarazione del fornitore possono indicare quali sono le regole soddisfatte dai loro prodotti (Convenzione PEM e/o regole transitorie). In assenza di specifica indicazione, si considerano soddisfatte le regole della Convenzione PEM.
Ad eccezione di un numero ridotto di casi in cui le regole transitorie sono più rigorose delle regole della Convenzione PEM (in particolare per i prodotti contenenti zucchero), e purché non vi sia cumulo con Parti contraenti che non applicano le regole transitorie, un prodotto che rispetta le regole della Convenzione PEM dovrebbe rispettare tendenzialmente anche quelle transitorie.
Codici da utilizzare nelle dichiarazioni doganali
Per l’applicazione delle regole transitorie sono stati creati in TARIC due nuovi codici:
- U075 Certificato EUR.1 nel contesto delle regole transitorie di origine Paneuromediterranee (a condizione che nella casella 7 sia inserita la dicitura “transitional rules”)
- U076 Dichiarazione di origine nel contesto delle regole di origine transitorie Paneuromediterranee (a condizione che la dichiarazione menzioni “ai sensi delle regole di origine transitorie”).
Principali modifiche delle nuove regole
Le principali modifiche apportate dalle nuove regole transitorie riguardano gli istituti relativi alla determinazione e alla certificazione dell’origine preferenziale.
Soglia di tolleranza
L’attuale soglia di tolleranza è fissata al 10% del prezzo EXW del prodotto. Il testo delle nuove regole, invece, prevede:
- per i prodotti agricoli il 15% del peso netto del prodotto
- per i prodotti industriali il 15% del valore del prezzo EXW del prodotto.
La tolleranza in peso introduce un criterio più oggettivo e una soglia del 15% dovrebbe garantire un trattamento favorevole sufficiente evitando, inoltre, che la fluttuazione internazionale dei prezzi delle materie prime incida sull’origine dei prodotti agricoli.
Regole di origine
Le regole di origine sono maggiormente flessibili e in linea con il contesto industriale e commerciale attuale. Alcune delle principali innovazioni riguardano, ad esempio, la eliminazione dei requisiti cumulativi, la presenza di soglie per il valore aggiunto più adeguate alle esigenze di produzione in UE, nonché la presenza di una nuova “doppia trasformazione” per i tessili. Inoltre, per le regole di origine basate sul criterio della soglia massima di materiali non originari, è prevista la possibilità di semplificare le modalità di calcolo dell’origine con l’impiego di valori medi (c.d. “averaging”).
Prodotto | Voce doganale | Regola di origine Convenzione PEM | Regola di origine transitoria |
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Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati | Da 7208 a 7212 | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 | Fabbricazione a partire da semilavorati della voce 7207 |
La nuova regola di origine è sicuramente più favorevole per gli operatori in quanto maggiormente coerente con il panorama industriale siderurgico attuale in cui le lavorazioni per i prodotti laminati piatti partono generalmente dalle bramme (7207) e non dai lingotti (7206) che sono posti a uno stadio di lavorazione inferiore.
Cumulo
Il testo prevede tre diversi tipi di cumulo:
- Cumulo diagonale per tutti i prodotti a condizione che siano applicate regole di origine identiche tra i Paesi coinvolti nel cumulo. Le condizioni di applicabilità del cumulo bilaterale sono indicate al seguente link. Esempio: prodotti ucraini lavorati in UE sono considerati prodotti UE ai fini della determinazione dell’origine preferenziale negli scambi tra UE e Svizzera.
- Cumulo integrale generalizzato per tutti i prodotti eccetto quelli di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato (SA), con possibilità per le Parti di estensione anche ai prodotti di questi capitoli. Esempio: le lavorazioni effettuate in Egitto sono considerate effettuate in UE ai fini della determinazione dell’origine preferenziale negli scambi tra UE e i Paesi PEM.
- Cumulo integrale bilaterale per i prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del SA. Esempio: le lavorazioni effettuate in Egitto sono considerate effettuate in UE ai fini della determinazione dell’origine preferenziale negli scambi tra UE e Egitto.
Prove d’origine preferenziale
Il testo introduce un unico tipo di prova dell’origine (EUR.1 o dichiarazione di origine), anziché il doppio approccio EUR.1 e EUR.MED, semplificando notevolmente il sistema. Le norme modificate comprendono anche la possibilità di concordare l’applicazione di un sistema di esportatori registrati (REX). Ciò dovrebbe migliorare il rispetto da parte degli operatori economici, che eviteranno errori dovuti alla complessità delle norme, e anche facilitare la gestione da parte delle autorità doganali.
Duty drawback
A differenza di quanto disposto dalle attuali regole, in base alle nuove norme il divieto di restituzione dei dazi (c.d. no duty drawback rule) viene eliminato per tutti i prodotti, ad eccezione dei materiali utilizzati per la fabbricazione di prodotti che rientrano nel campo di applicazione dei capitoli da 50 a 63 del SA, fatte salve alcune deroghe al divieto di restituzione per tali prodotti. Sarà quindi possibile importare materie prime in sospensione daziaria in regime di perfezionamento attivo e certificare l’origine preferenziale del prodotto finito che rispetti le regole d’origine al momento della sua riesportazione verso Paesi PEM.
Non manipolazione
La nuova norma di non modificazione prevede un trattamento più favorevole per la movimentazione di prodotti originari tra le Parti contraenti rispetto alla più rigida nozione di “trasporto diretto”. Tale disposizione dovrebbe evitare il verificarsi di situazioni in cui prodotti il cui carattere originario non è messo in dubbio siano esclusi dal beneficio del tasso preferenziale all’importazione in quanto i requisiti formali della disposizione relativa al trasporto diretto non sono soddisfatti.
Secondo un approccio che sposa la attuale logistica tipica dell’e-commerce, sono espressamente ammessi il magazzinaggio e il frazionamento sotto sorveglianza doganale e soltanto in caso di dubbio da parte della Parte importatrice il dichiarante dovrà dimostrare, attraverso documenti commerciali e di trasporto, che i beni non hanno subito lavorazioni in caso di attraversamento di territori diversi.
Impatti per le imprese
Le nuove regole di origine in ambito Paneuromediterraneo, se da un lato sono state certamente concepite per modernizzare e semplificare la struttura normativa vigente al fine di migliorare il commercio tra i Paesi dell’area, dall’altro richiedono un’attenta analisi da parte degli operatori che effettuano scambi con tali Paesi.
Appare raccomandabile effettuare una analisi preliminare finalizzata alla verifica dei benefici delle nuove regole: per esempio, un prodotto che con le attuali regole di origine non può essere considerato di origine preferenziale potrebbe esserlo con quelle nuove comportando quindi un vantaggio competitivo per l’esportatore verso i competitor che esportano prodotti affini non di origine preferenziale: questi ultimi, infatti, risulterebbero sicuramente meno appetibili per il cliente che deve considerare di dover pagare il dazio «pieno» all’importazione.
Tale potenziale vantaggio potrebbe richiedere altresì una verifica dei sistemi gestionali aziendali relativi all’origine della merce.
A titolo di esempio, potrebbe essere necessario dover raccogliere le prove di origine (certificati, dichiarazioni di origine e dichiarazioni dei fornitori) rilasciate in conformità di una o di entrambe le regole dal momento che il mancato possesso di prove adeguatamente redatte potrebbe comportare per l’esportatore l’impossibilità di verificare e dimostrare l’origine preferenziale per uno o più Paesi PEM.
Sempre a titolo di esempio, le aziende potrebbero dover adeguare il proprio sistema gestionale in modo che l’origine di un prodotto esportato in un Paese PEM possa essere dimostrata sulla base di due regole di calcolo distinte.
Enrico Calcagnile, Gianluca Sigismondi
Approfondimenti: Guidance transitional PEM rules of origin (V1.0 – 16 August 2021)