19 giu 2019 10:06 19 giugno 2019

Turchia: Novità per richiesta prova d’origine

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L’accordo di Unione Doganale fra UE e Turchia, ad oggi in vigore, prevede che i prodotti immessi in libera pratica e successivamente importati nel Paese di destinazione godano di abbattimento daziario, purché scortati dal certificato ATR  (ad esempio merce immessa in libera pratica nella Comunità Europea, spedita in Turchia e qui immessa in libera pratica).

Turchia: Richiesta prova d’origine

Tale beneficio si attua, a prescindere dall’origine, per quasi tutti i prodotti ad eccezione dei beni agricoli di base e di quelli carbo – siderurgici (ex CECA). 

Per queste due categorie di prodotti occorre fare riferimento all’accordo di origine preferenziale stipulato fra UE e Turchia e la preferenzialità della merce viene attestata tramite il rilascio del certificato EUR1, già presente nella maggior parte degli accordi di libero scambio fra Ue e Paesi terzi.

Premesso quanto sopra riportato, è opportuno notificare che nel caso in cui un prodotto importato all’interno dell’Ue da un Paese con cui l’Ue abbia stipulato un accordo di libero scambio, con abbattimento totale o parziale del dazio, potrà ugualmente, essere esportato nel territorio Turco, godendo dell’esenzione daziaria.
Constatato ciò, nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un inasprimento delle politiche di tutela del mercato interno turco.  La Turchia, ha infatti introdotto dei dazi aggiuntivi (ACD e AFD) su vari prodotti originari di Paesi Extra UE.

Le autorità doganali turche, richiamando esplicitamente il Comunicato del Ministero dell’Economia turco , hanno deciso che la merce importata deve essere accompagnata da un certificato d’origine. La nuova disposizione stabilisce infatti, che la Certificazione di origine (COO) deve essere presentata insieme alla dichiarazione di importazione con l’immissione in libera pratica in Turchia, al fine di provare che le merci non sono state originate in paesi soggetti a passività e con sgravio di AFL e / o ACD.

È bene inoltre precisare che, qualora i prodotti importati, siano accompagnati da un certificato ATR, non sarà necessario allegare il certificato d’origine, fatto salvo i casi determinati in base ai criteri di rischio stabiliti dal ministero, rispetto ai quali è invece richiesto lo stesso. 

Tuttavia tali nuove disposizioni sembrerebbero aver creato confusione anche presso gli importatori turchi. Si assiste infatti ad un aumento considerevole delle richieste del certificato d’origine anche qualora, la necessità di quest’ultimo sembrerebbe essere dubbia. Viene quindi qui consigliato di richiedere all’importatore di verificare la necessità di rilascio di un certificato d’origine, sulla base dei criteri di rischio stabiliti dal ministero dell’economia turco.   

Si fa infine presente che, nella pratica, si osserva che quasi tutte le importazioni di società che detengono lo status di AEO sono esenti dall'obbligo di certificazione di origine dal sistema di dichiarazione doganale.

Dott. Mattia Carbognani

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