Da Maggio 2016 nei 28 Stati membri dell’U.E. la nuova normativa doganale costituita da:
- Codice doganale dell’Unione (CDU) – Reg. (UE) n.952/2013;
- Regolamento delegato (RD) – Reg. (UE) n.2015/2446;
- Regolamento di esecuzione (RE) – Reg. (UE) n. 2015/2447;
- Regolamento delegato transitorio del CDU (RDT) - Reg.(UE) n. 341/2016;
regola la procedura per il rilascio dello status di Operatore Economico Autorizzato e i relativi benefici.
Lo status, secondo la nuova normativa doganale è attestato, non più con una certificazione ma con due tipi di autorizzazione: AEO/semplificazioni doganali (AEOC) e AEO/sicurezza (AEOS). I due tipi di autorizzazione sono cumulabili e, quindi, possono essere detenuti contemporaneamente garantendo i benefici connessi con entrambe le autorizzazioni.
Requisiti per richiedere lo Status di Operatore Economico Auotorizzato
Fabbricanti, esportatori, speditori/imprese di spedizione, depositari, agenti doganali, vettori, importatori sono i soggetti che possono richiedere ed ottenere lo Status, dimostrando di rispettare i seguenti criteri. Alcuni sono comuni ai due tipi di autorizzazione:
- la conformità alla normativa doganale e fiscale e l’assenza di reati gravi connessi con l’attività economica;
- possedere un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e dei trasporti;
- garantire la solvibilità finanziaria;
- il richiedente l’autorizzazione AEOC deve dimostrare di possedere anche adeguati standard pratici di competenza o qualifiche professionali.
- Il richiedente l’autorizzazione AEOS deve dimostrare di possedere adeguati standard di sicurezza.
Tali criteri vengono valutati tenendo conto del tipo di operatore, del ruolo che questo ricopre nella catena di approvvigionamento internazionale, delle dimensioni, della complessità delle attività svolte e del tipo di merci trattate.
Ogni Operatore Economico Autorizzato è responsabile del proprio segmento nell’ambito della catena di approvvigionamento delle merci anche se, per garantire la sicurezza, si tiene conto delle misure di sicurezza applicate da tutti i partner commerciali dell’operatore interessato.
Per ottenere il riconoscimento dello status di AEO è necessario richiedere all’Ufficio delle dogane competente l’attivazione di una specifica azione di audit che terrà anche conto delle eventuali informazioni e dei dati già in proprio possesso (autorizzazioni rilasciate per le procedure semplificate/domiciliate, audit doganali) nonché di altri elementi, quali certificazioni ottenute dal richiedente, conclusioni di esperti nei settori pertinenti, possesso di certificazioni riconosciute a livello internazionale, esibite dalla parte. Ciò faciliterà il processo di autorizzazione AEO.
Il concetto di AEO si basa sul partenariato fra dogane e imprese introdotto dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Gli operatori che soddisfano volontariamente tutta una serie di criteri operano in stretta collaborazione con le autorità doganali per garantire l’obiettivo comune della sicurezza della catena di approvvigionamento.
L’UE ha stabilito il concetto di AEO sulla base delle norme riconosciute a livello internazionale, introdotte nel 2005/2006 e implementate nel 2008 tramite l’emendamento sulla sicurezza al "Codice doganale comunitario" (CDC) e alle relative disposizioni di attuazione.
Il programma, che mira a rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale e ad agevolare il commercio legittimo, è aperto a tutti gli attori della catena di approvvigionamento. Esso riguarda gli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali (AEOC), la sicurezza (AEOS) o una combinazione di entrambe.
I vantaggi del mutuo riconoscimento
In questo articolo focalizziamo la nostra attenzione sui vantaggi derivanti dal reciproco riconoscimento del programma di operatore economico autorizzato (cosiddetto “mutuo riconoscimento”).
Il Mutuo Riconoscimento dell'AEO permette alle Autorità doganali di paesi diversi di riconoscere l'autorizzazione AEO rilasciata sotto l'altro programma e fornire benefici reciproci agli operatori riconosciuti affidabili in base ai criteri dell'altro programma.
Attualmente l'UE ha concluso e implementato accordi di Mutuo Riconoscimento dei programmi AEO con la Norvegia, la Svizzera, il Giappone, l’Andorra, gli Stati Uniti e la Cina. Ulteriori negoziati sono in corso o saranno lanciati nel prossimo futuro, con altri Paesi che sono importanti partner commerciali della UE.
I vantaggi specifici sono contenuti in ogni singolo accordo di Mutuo Riconoscimento (MRA), ma in generale i benefici includono i seguenti elementi fondamentali:
- minori controlli relativi alla sicurezza;
- essere riconosciuti come operatori economici/partner commerciali affidabili in alcuni paesi terzi;
- ricevere un trattamento prioritario al momento dello sdoganamento.
Per garantire ai propri partner commerciali i benefici del Mutuo Riconoscimento, durante l'iter per il rilascio dello status AEO, gli operatori europei (che richiedono lo status con la componente sicurezza) devono indicare il nome, l'indirizzo e il numero autorizzazione dei loro partner già riconosciuti AEO in uno dei paesi con cui l'U.E. ha sottoscritto un accordo.
Viceversa, per beneficiare di ridotti controlli in materia di sicurezza e avere la priorità di trattamento al momento dello sdoganamento nel Paese terzo, gli operatori economici autorizzati in Europa devono comunicare il proprio numero EORI ai partner stabiliti nei paesi con cui esistono accordi di Mutuo Riconoscimento.
Finora, l’UE ha firmato diversi accordi di riconoscimento reciproco AEO ed è attivamente impegnata a sottoscriverne altri come ad esempio con l’area Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay) proprio a seguito dell’ultimo importante accordo di libero scambio che porterà, in caso di buon esito del processo di Mutuo riconoscimento, ad un significativo abbattimento delle barriere doganali tra i due blocchi, ma non solo.
Pertanto l’Autorizzazione AEO rappresenta non solo per spedizionieri e vettori, ma anche e soprattutto per le imprese che hanno rapporti con l’estero, un elemento essenziale per una strategia e pianificazione doganale da implementare nei prossimi anni.
Prof. Dr. Giuseppe De Marinis