Il progetto mira a rendere disponibili informazioni aggiornate sugli esportatori registrati stabiliti nei paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) che esportano nell'UE. Tale sistema comprenderà anche dati sugli operatori commerciali dell'UE al fine di sostenere le esportazioni verso i suddetti paesi.
Quadro generale delle nuove regole SPG
Nel nuovo assetto di regole SPG, l’Unione Europea ha voluto allentare le regole di origine, pur mantenendo processi definiti e verificabili da parte degli operatori.
Sono state introdotte alcune facilitazioni che riguardano sia le regole in sé (soglie di materiali non originari e processi di lavorazione), sia la loro applicazione nel contesto del cumulo, per favorire le opportunità di approvvigionamento delle materie originarie dei paesi partner, in deroga ai criteri della lavorazione sufficiente.
La normativa diventa così più malleabile nel caso di cumulo bilaterale, regionale ed esteso. Un prodotto infatti può essere considerato originario di un Paese beneficiario alle seguenti condizioni:
- nel cumulo bilaterale merci originarie dell'Unione europea (o di Norvegia, Svizzera e Turchia) possono essere utilizzate nella fabbricazione di un prodotto che è considerato originario del paese beneficiario, a condizione che quest’ultimo vi realizzi una lavorazione più che minima;
- nel cumulo regionale merci originarie di uno dei paesi membri del gruppo regionale possono essere utilizzate nella fabbricazione di un prodotto che è considerato originario di un altro paese membro del gruppo, a condizione che quest’ultimo vi realizzi una lavorazione più che minima;
- nel cumulo esteso merci originarie di un paese terzo con cui l'UE ha concluso un accordo di libero scambio, ai sensi dell’art. XXIV del GATT, possono essere utilizzate nella fabbricazione di un prodotto che è considerato originario del paese beneficiario, a condizione che quest’ultimo vi realizzi una lavorazione più che minima.
Altro elemento che denota la flessibilità della normativa è dato dalla possibilità di deroga temporanea alle norme di origine SPG; questa possibilità è concessa laddove il paese beneficiario sia temporaneamente privato, a causa di fattori interni o esterni, della capacità di rispettare le regole di origine o laddove questi necessiti di tempo per potervisi conformare.
Sistema REX
All’interno dell’ambito relativo al sistema REX, nel nuovo assetto di regole SPG dell’Unione europea, si intende dare maggiori responsabilità all’operatore (importatore, esportatore, terzo).
La Commissione istituisce un sistema per registrare gli esportatori autorizzati a certificare l’origine delle merci (il sistema REX) e lo rende disponibile entro il 1 gennaio 2017. Tale sistema funzionerà nel modo seguente:
- gli esportatori interessati dovranno compilare il modulo contenuto nell’allegato 22-06 del Regolamento di esecuzione (Reg. 2447/2015);
- al ricevimento del modulo di domanda compilato, le autorità competenti dei Paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri attribuiranno un numero di esportatore registrato al richiedente e inseriranno nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione;
- a norma dell’articolo 86, paragrafo 4 del Regolamento di esecuzione la registrazione è valida a decorrere dalla data in cui le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro ricevono una domanda di registrazione completa.
Ai fini dell’esportazione nell’ambito dell’SGP e dei sistemi di preferenze generalizzate con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, gli esportatori saranno tenuti alla registrazione una sola volta. Le autorità competenti del paese beneficiario attribuiranno al richiedente un numero di esportatore registrato ai fini dell’esportazione nel quadro degli SGP, dell’Unione, della Norvegia e della Svizzera nonché della Turchia, nella misura in cui tali paesi abbiano riconosciuto come paese beneficiario il paese in cui ha avuto luogo la registrazione.
Nel Regolamento di esecuzione, all’art. 79, sono poi disciplinate le procedure di registrazione nei paesi beneficiari e le procedure all’esportazione nel periodo di transizione prima del 1° gennaio 2017 e l’applicazione a regime a decorrere, al più tardi, dal 30 giugno 2020.
Infine, anche nel CDU, come già nelle precedenti disposizioni di applicazione (Reg. 2454/93 - DAC) del vecchio codice doganale, è stato predisposto un capillare sistema di cooperazione amministrativa per permettere alle autorità governative del paese beneficiario, alle autorità doganali dell’UE e alla Commissione europea di garantire congiuntamente la corretta ed efficace applicazione del sistema SPG e assicurarne i vantaggi solo alle imprese che ne hanno diritto.
Le autorità doganali degli Stati membri, infatti, potranno effettuare controlli a posteriori delle attestazioni di origine e delle attestazioni di origine sostitutive – una volta a regime il sistema REX – e, rispettivamente, dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura – ante-REX – ogniqualvolta abbiano fondati motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti stabiliti dalla normativa dell’UE per ottenere il beneficio tariffario preferenziale.
Ovviamente, nell’ipotesi in cui le autorità incaricate dei controlli a posteriori dei paesi beneficiari non forniscano le spiegazioni e gli eventuali documenti richiesti nei termini stabiliti dal Regolamento di esecuzione, le autorità doganali degli Stati membri richiedenti il controllo si asterranno dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali alle merci originarie dei Paesi beneficiari, con ovvie ricadute negative per gli importatori dell’UE.
Avv. Dagoberto Pierluca Esposito