La soppressione dei controlli alle frontiere interne della Comunità ha determinato l’adozione di misure comuni fra gli Stati membri, al fine di evitare qualsiasi distorsione pregiudiziale per la sicurezza e la salute dei cittadini.
In questo contesto è stata emanata specifica normativa comunitaria con il Reg. (CE) n. 339/1993, che, nel rispetto delle competenze e degli strumenti delle singole amministrazioni, ha demandato alle autorità doganali le verifiche e i controlli dei prodotti al momento della loro introduzione nel territorio comunitario.
L’assenza del rischio di un pericolo grave per i consumatori è garantita dalla marcatura di conformità, rappresentata dal logo “CE”.
1. Obbligo generale di sicurezza
Per prodotto si intende qualsiasi prodotto destinato, anche nel quadro delle prestazioni di servizi, ai consumatori o suscettibile di essere utilizzato dai consumatori, a titolo gratuito o oneroso, nuovo, usato o rimesso a nuovo, ad esclusione dei prodotti di antiquariato.
E’ ritenuto sicuro un prodotto, che, in condizioni di uso normale, non presenta alcun rischio o presenta rischi minimi compatibili col suo impiego e quindi accettabili.
2. I controlli
I controlli doganali sui prodotti in entrata nel territorio comunitario sono diretti:
- ad accertare la loro conformità alle norme tecniche di carattere internazionale, comunitario o nazionale
- a verificare la loro rispondenza ai requisiti, anche minimi, di qualità fissati dalla legislazione in materia.
Il sistema dei controlli si basa sull’analisi dei rischi, in forza della quale viene selezionato il tipo di verifica:
- documentale (CD)
- fisica
- mediante l’utilizzo di apparecchiature scanner (CS).
La dogana, qualora nel corso della verifica accerti che il prodotto in ordine alle proprie caratteristiche possa presentare rischi per la salute e la sicurezza ovvero sia privo della documentazione necessaria o della marcatura prescritta, sospende lo svincolo della merce ed informa, contestualmente, il Ministero dello Sviluppo Economico e gli organi da questo delegati per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Considerato l’interesse primario degli Stati membri di tutelare i consumatori e proteggere la loro salute è stato messo a punto un sistema, denominato RAPEX (sistema di allarme), che permette un rapido scambio di informazioni fra le amministrazioni comunitarie e nazionali a seguito dell’accertamento di rischi nel particolare settore.
L’utilizzo del sistema RAPEX si attua fornendo, secondo un articolato protocollo, le informazioni necessarie a:
individuare i prodotti ritenuti pericolosi
- determinare il loro rischio e valutarlo
- adottare misure idonee allo scopo
- indicare i metodi di distribuzione dei prodotti nel paese di destinazione.
3. La marcatura “CE”
L’assenza del rischio di un pericolo grave per i consumatori è garantita dalla marchio di conformità, rappresentato dal logo “CE”.
La marcatura “CE” (Conformità Européenne) non è un marchio di qualità o di origine, ma attesta semplicemente la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza, fissati dalle disposizioni comunitarie.
E’ obbligatorio che il fabbricante l’apponga sui prodotti in questione e sui relativi imballaggi, perché essa sostituisce la certificazione di conformità agli standard comunitari e consente su tutto il territorio comunitario e del SEE la libera circolazione dei prodotti, che vengono esclusi in tal modo da qualsiasi misura restrittiva.
Ovviamente nel procedere all’apposizione della marcatura, il produttore deve rispettare le condizioni richieste:
- prove di laboratorio
- certificazioni rilasciate da appositi organismi, ecc.
La procedura è tanto più complessa, quanto maggiori sono i rischi.
Accertata la conformità, il fabbricante marca i prodotti e redige un’apposita scheda un tal senso.
La marcatura “CE” attiene sia alla progettazione che alla fabbricazione attraverso una serie di controlli diretti a verificare che risultino soddisfatte le condizioni richieste, che vanno periodicamente testate.
Il logo “CE” va apposto anche sui prodotti di origine terza, se destinati all’immissione in consumo nel territorio comunitario.
4. Sanatoria dei prodotti non conformi
Qualora l’importatore accerti, per suo conto, che i prodotti non sono regolarmente marcati ovvero presentano altre tipologie di irregolarità, ricorrendo al regime della trasformazione sotto controllo doganale, che sospende il pagamento dei diritti per tutto il tempo necessario, procede, ove possibile, alla sanatoria, provvedendo alla regolarizzazione dei prodotti.
Se i prodotti non conformi, provenienti da paesi terzi, sono destinati ad essere spediti fuori del territorio comunitario, possono formare oggetto di una introduzione in deposito doganale, che comporta la sospensione del pagamento dei diritti doganali, con l’impegno da parte dell’operatore di spedirli in un paese terzo.
In ogni caso, le autorità doganali hanno il compito di verificare la marcatura dei prodotti, fatta salva la facoltà per l’operatore di procedere:
- alla trasformazione sotto controllo doganale, come accennato
- alla rispedizione all’estero delle merci risultate non conformi
- ovvero alla loro distruzione sotto controllo doganale, i cui effetti comportano il rimborso dei diritti assolti all’atto dell’importazione o lo sgravio di quelli liquidati, ovvero il pagamento dei diritti soltanto sugli avanzi derivati dalla distruzione, che non vengono rispediti all’estero e sono immessi in consumo
5. Disposizioni speciali per determinati prodotti
Molti prodotti sono soggetti a un’apposita normativa, riportata nella tabella allegata. Per i restanti prodotti non soggetti a specifiche disposizioni, si applica la Direttiva 2001/95/CE del 3.12.2001, che detta i principi fondamentali cui debbono attenersi tutti gli Stati membri, compresi i paesi nuovi aderenti, al momento di mettere in consumo sul proprio territorio i prodotti in questione.
Alla Direttiva è stata data attuazione in Italia con il D.L.vo n. 172/2004, il quale, all’art. 3 – comma 1 – fa obbligo al fabbricante di immettere sul mercato “prodotti sicuri”, che non presentano alcun rischio ovvero eventuali rischi sono compatibili con l’impiego e accettabili sotto il profilo della salute e della sicurezza delle persone e risultano conformi alle disposizioni in materia.
L’inosservanza o l’infrazione delle disposizioni determinano l’applicazione di sanzioni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, che l’art. 11 del predetto decreto punisce con l’arresto e con l’ammenda a carico del produttore o dell’importatore per aver tentato di commercializzare prodotti pericolosi.
Prodotti per i quali è obbligatoria la marcatura “CE”
- Apparecchi a gas, utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l’illuminazione, il lavaggio - Direttiva 1990/396/CEE del 29.6.1990, modificata dalla Direttiva 1993/68/CE, recepita con DPR n. 661/1996.
- Apparecchiature terminali di telecomunicazione che consentono la comunicazione o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso ad interface di reti pubbliche di telecomunicazione - Direttiva 1999/5/CE del 9.3.1999, modificata dal Reg. (CE) n. 1882/2003, recepita con D.L.vo n. 519/1992.
- Apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva - Direttiva 1994/9/CE del 23.3.1994, modificata dal Reg. (CE) n. 1882/2003, recepita con DPR n. 126/1998
- Ascensori - Direttiva 1995/16/CE, modificata dal Reg. (CE) n. 1882/2003 e dalla Direttiva 2006/42/CEE, recepita con DPR n. 162/1999.
- Caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi con potenza nominale pari o superiore a 4 KW - Direttiva 1992/42/CE del 21.5.1992, modificata dalle Direttive 1993/68/CE, 2004/8/CEE, 2006/32/CEE e 2008/28/CEE, recepita con DPR n. 660/1996.
- Compatibilità elettromagnetica degli apparecchi elettrici ed elettronici nonché gli impianti e le installazioni che contengono componenti elettrici e/o elettronici - Direttiva 1989/336/CEE del 3.5.1989, recepita con DPR n. 476/1992.
- Dispositivi di protezione individuale per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori - Direttiva 1989/686/CEE del 21.12.1989, modificata dalle Direttive 1993/68/CEE, 1993/95/CEE, 1996/58/CEE e dal Reg. (CE) n. 1882/2003, recepita con D.L.vo n. 475/1992.
- Dispositivi medici strumenti, apparecchi, impianti, sostanze o altri tipi di prodotto, impiegati sull’uomo, a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo e terapia - Direttiva 1993/42/CE, modificata dalle Direttive 1998/79/CEE, 2001/104/CE, dal Reg. (CE) n. 1882/2003 e dalla Direttiva 2007/47/CE, recepita con D.L.vo n. 46/1997.
- Dispositivi medici impiantabili attivi destinati a restare nel corpo umano con finalità di diagnosi o di sostituzione di parti anatomiche - Direttiva 1990/385/CEE, modificata dalla Direttiva 1993/42/CEE, dal Reg. (CE) n. 1882/2003 e dalla Direttiva 2007/47/CE, recepita con D.L.vo n. 507/1992.
- Esplosivi per uso civile, figuranti nella classe 1 delle Raccomandazioni ONU - Direttiva 1993/15/CEE del 5.4.1993, recepita con D.L.vo n. 7/1997.
- Giocattoli - Direttiva 1988/378/CEE del 3.5.1988, modificata dalla Direttiva 1993/68/CEE, recepita con D.L.vo n. 313/1991.
- Imbarcazioni da diporto - Direttiva 1994/25/CE, modificata dalla Direttiva 2003/44/CE e dal Reg. (CE) n. 1882/2003, recepita con D.L.vo n. 436/1996.
- Materiale elettrico, destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione - Direttiva 1973/23/CEE del 19.2.1973, modificata dalla Direttiva 1993/68/CEE, recepita con legge n. 791/1977.
- Prodotti da costruzione - Direttiva 1989/106/CEE del 21.12.1988, modificata dalla Direttiva 1993/68/CEE e dal Reg. (CE) n. 1882/2003, recepita con DPR n. 246/1993.
- Recipienti semplici a pressione saldati destinati a contenere aria o azoto soggetti a pressione superiore a 0,5 bar e con pressione massima di esercizio di 30 bar - Direttiva 1987/404 del 25.6.1987, modificata dalle Direttive 1990/488/CE e 1993/68/CE, recepita con legge n. 311/1991 e D.L.vo n. 42/1997.
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - Direttiva 1990/384 del 20.6.1990, modificata dalla Direttiva 1993/68/CE, recepita con legge n. 517/1992.
- Altri prodotti, destinati al consumo, non coperti da specifiche disposizioni ovvero se la relativa normativa presenta delle lacune in materia - Direttiva 2001/95/CE del 3.12.2001, recepita con D.L.vo n. 172/2004.
Alessandro Lomaglio